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Danno biologico: prestazioni con rivalutazioni all’8,1%

22 Settembre 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

La salute è un bene che deve essere sempre tutelato. A tal fine è importante non solo che ognuno di noi si impegni nella tutela della sua stessa, ma è riconosciuto anche allo Stato un ruolo importante nel perseguimento di questo obiettivo.

Hai mai sentito parlare di danno biologico? Ne sei affetto oppure conosci qualcuno che ha subito questo tipo di danneggiamento?

Il danno biologico è la situazione che si va a delineare nel momento in cui una persona fisica subisce una lesione nella psiche o nel fisico, si realizza quello che viene definito il danno biologico. Sulla base dei presupposti di cui sopra e considerando che l’integrità fisica rappresenta un bene costituzionalmente garantito, risulta chiaro come il danno biologico rappresenta una condizione che nel caso in cui si verifichi richiede di essere risarcita.

In questo articolo andremo ad approfondire, più da vicino, in cosa consiste il danno biologico, chi sono i soggetti che hanno diritto ad ottenere il risarcimento e come questo ha subito una rivalutazione dell’8,1%.

Di cosa si tratta: il danno biologico

Il danno biologico rappresenta il sopravvenire di una lesione, permanente o temporanea, dell’integrità psichica o fisica di una persona. Date queste evidenze risulta chiaro che il danno biologico costituisce un particolare tipo di danno non patrimoniale in quanto si pone come diretta conseguenza di una lesione fisica o psichica, la quale può andare a compromettere le attività vitali di una persona in modo temporaneo o permanente.

In particolare, il danno tanatologico è la forma più grave di danno biologico. Nello specifico questo tipo di danno è quello che si delinea a seguito della morte di un soggetto a causa di un’azione illecita da parte di terzi. Quando si parla di danno tanatologico è importante evidenziare che non costituisce una tipologia di danno universalmente accettato tale per cui rappresenta una tipologia di danno biologico che riconosce meno diritto a indennizzi.

A titolo generale si rileva che le casistiche più noti e comuni, a livello delle quali si riconosce l’esistenza di un danno biologico sono rappresentate da:

  • la modifica dell’aspetto estetico di un individuo;
  • la riduzione delle capacità psico-fisiche (a titolo esemplificativo: la perdita della capacità sessuale, della capacità di relazionarsi con gli altri individui, il danno psichico);
  • la perdita di opportunità di tipo lavorativo o la riduzione della capacità lavorativa.

Il danno biologico, per essere identificato, si connota di specifici elementi costitutivi. Questi tre fattori devono essere provati al fine della sussistenza del danno e sono rappresentati da:

  • lesione psichica o fisica;
  • compromissione delle attività vitali;
  • nesso causale tra compromissione delle attività vitali e lesione.

Risarcimento danno biologico: tutti i parametri

Il danno biologico, quale lesione dell’integrità fisica nonché di un bene costituzionalmente garantito, è oggetto di risarcimento.

Per questo motivo il danno biologico deve essere liquidato e le modalità secondo le quali questo processo avviene sono chiarite e calcolate in relazione ad alcune tabelle di riferimento. Tali tabelle pongono in comparazione quattro fondamentali parametri. I primi due si riferiscono al reddito percepito dal danneggiato e alla sua età anagrafica; questi elementi devono essere confrontati con la percentuale di invalidità che è stata riportata in seguito alla lesione e con la sua entità. Ciascuno di questi parametri incide sulla liquidazione complessiva del danno.

Si nota che il danno biologico è liquidato andando a considerare, come punto di riferimento, due specifiche voci:

  • invalidità temporanea
  • invalidità permanente.

L’invalidità temporanea è rappresentata dal numero di giorni che sono necessari alla persona per guarire e per ritornare alle sue normali attività. Secondo quanto definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15385/2010, emerge che è esclusa dalla liquidazione dell’invalidità temporanea la casistica in cui un soggetto, a seguito di un sinistro, abbia, quale danneggiato, percepito in modo regolare le retribuzioni.

Dall’altra, l’invalidità permanente è la situazione che si va a delineare prendendo in considerazione due elementi ovvero l’età del danneggiato e il grado di invalidità permanente scandito dai cosiddetti punti di invalidità. In tale frangente è importante ricordare che il danno biologico non si limita a riferirsi ai danni fisici, ma va a considerare anche ai danni psichici (questa tipologia di danno viene valutata nell’ipotesi di decesso di una persona e dall’influenza che questo decesso ha avuto nella psiche dei familiari della vittima).

In merito all’entità della lesione, è opportuno fare anche un’ulteriore distinzione:

  • micropermanente: l’entità è considerata lieve e compresa tra lo 0 e il 9%;
  • macropermanente: l’entità supera il 9%.

 

La rivalutazione del danno biologico dell’8,1%

A partire dal 1° luglio 2023, il Ministero del Lavoro ha decretato per gli importi per infortuni e malattie professionali una crescita finalizzata a mantenere l’importo coerente con la crescente inflazione. A stabilirlo è stato il decreto 105/2023 a firma del ministro del lavoro, che approva la delibera Inail 116/2023.

Nello specifico gli importi sono rivalutati dell’8,1%, per recuperare la variazione percentuale dei prezzi Istat tra l’anno 2021 e il 2022.

Andando a considerare l’ammontare della liquidazione del danno biologico, si ricorda che a partire dal 25 luglio 2000, l’Inail riconosce ai lavoratori infortunati e tecnopatici il pagamento di una somma in capitale, qualora abbiano subito infortuni o siano affetti malattie professionali da cui sia derivata una invalidità di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%. Alternativamente, l’istituto riconosce anche una rendita nei casi in cui gli eventi abbiano provocato una menomazione di grado pari o superiore al 16%. Fino al 2016 gli importi di tali indennizzi, a titolo generale, non erano soggetti ad alcuna rivalutazione automatica nonostante il DM del 27 marzo 2009 abbia attuato un aumento straordinario, dal 1° gennaio 2008, in misura dell’8,68%. Si ricorda che questa operazione straordinaria è stata oggetto di replica col DM del 14 febbraio 2014 che ha apportato, sempre a titolo straordinario, una rivalutazione del 7,57% a partire dal 1° gennaio 2014, del 7,57%.

La legge di Stabilità 2016 ha, poi, introdotto un meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2016 sulla base del tasso Istat. Considerando che il tasso di inflazione è risultato negativo per i primi due anni (2016 e 2017) tale rivalutazione non è stata effettuata cosicché la prima rivalutazione automatica è avvenuta quindi dal 1° luglio 2018, quando l’Istat ha registrato un tasso di variazione (2016/2017) in misura pari all’1,1%, replicato dal 1° luglio 2019 (variazione 2017/2018 sempre pari all’1,1%) e poi sceso allo 0,5% dal 1° luglio 2020. Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, invece, non c’è stata alcuna rivalutazione (perché l’inflazione è risultata negativa); dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 invece la rivalutazione è avvenuta nella misura dell’1,9%.

Per quanto concerne l’anno in corso è stata rilevata dall’Istat una variazione tra il 2021 e 2022 dell’8,1% tale per cui il decreto 105/2023 del Ministro del Lavoro ha previsto la rivalutazione degli importi degli indennizzi relativi al danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2023, predisposta dall’Inail con deliberazione 116/2023. Questo incremento si aggiunge agli aumenti apportati delle rivalutazioni già operate per gli anni precedenti.

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