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Quota 100

5 Maggio 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

Che cos’è?

La “Quota 100” è un sistema che consente di accedere alla pensione anticipata, introdotto nel 2019 dal Decreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019.

Il regime sperimentale ha permesso ai lavoratori con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi di andare in pensione anticipata.

La misura ha avuto carattere sperimentale e valeva solo per chi maturava i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Il sistema della Quota 100 era stato abolito dalla riforma Fornero del 2012 ed è stato reintrodotto come misura sperimentale dal Governo Conte 1.

Fino al 31 dicembre 2021, il sistema non permetteva la scelta tra diverse combinazioni per raggiungere la somma di 100 tra età e contributi accreditati, ma richiedeva un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e un’età minima di 62 anni.

Il sistema è stato sostituito con la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) con la Quota 102, che consente l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 anni di contribuzione.

La nuova misura garantisce un minimo di gradualità nel passaggio per i soggetti vicini al pensionamento.

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Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con la Quota 100, era necessario avere un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni e almeno 62 anni di età, anche cumulando i periodi assicurativi presenti in più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione Separata.

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È importante sottolineare che la norma prevedeva le c.d. “finestre”, che indicano quando sarà possibile effettivamente percepire il trattamento pensionistico per gli aventi diritto.

Inoltre, il requisito anagrafico non è soggetto per l’intero periodo della sperimentazione agli adeguamenti legati alla speranza di vita.

I requisiti

Secondo l’art. 14 del decreto legge 4-2019, occorrono 62 anni di età e aver versato 38 anni di contributi entro il 2021.

È possibile richiedere la pensione con quota 100 anche dopo il 31.12.2021.

Coloro i quali hanno già beneficiato di un trattamento pensionistico o hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l’isopensione o forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali, non sono ammissibili per la pensione con quota 100.

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Inoltre, ci sono alcune categorie di personale che non possono richiedere la pensione con quota 100, come il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda i versamenti contributivi, devono essere stati effettuati in tutte le gestioni INPS, ma è possibile utilizzare il cumulo gratuito di versamenti per periodi non coincidenti tra più gestioni.

Inoltre, sono validi tutti i tipi di contributi (obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi) per il raggiungimento dei 38 anni di contributi necessari.

È possibile utilizzare anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri, purché versati in paesi Ue, compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, come Stati Uniti e Canada.

Tuttavia, la contribuzione estera non è ammessa se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia. La normativa comunitaria prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.

Esempio di calcolo

Va tenuto presente che la pensione ottenuta tramite la Quota 100 potrebbe essere inferiore a quella ottenuta con la pensione di vecchiaia regolare.

Questo perché, con l’uscita anticipata a 62 anni, mancano 5 anni di versamenti contributivi.

Il calcolo dell’assegno pensionistico avviene tramite il sistema ordinario, ovvero il metodo retributivo per i periodi contributivi fino al 1995 incluso, e il metodo contributivo per i periodi contributivi dal 1996 in poi.

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Il metodo contributivo è meno favorevole rispetto al metodo retributivo perché si basa direttamente sui contributi versati, con un coefficiente che aumenta con l’età.

Per fare un esempio pratico, un lavoratore che va in pensione con 38 anni di contributi e ha iniziato a versare nel 1980 avrà 16 anni di versamenti contributivi calcolati tramite il metodo retributivo e 22 anni calcolati tramite il metodo contributivo.

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Ciò potrebbe comportare una penalizzazione dell’assegno pensionistico fino al 30%.

Esiste un simulatore di calcolo della pensione chiamato “La mia pensione futura” disponibile sul sito dell’INPS per i contribuenti delle gestioni INPS. Utilizzando questo strumento e inserendo i propri dati specifici, è possibile valutare la convenienza dell’uscita in pensione alle diverse età, anche con Quota 100. Si ricorda che per accedere al simulatore è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS.

Le finestre

Il decreto-legge sulle pensione anticipata con Quota 100 ha previsto diverse date di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico a seconda del settore lavorativo.

Nel settore privato, chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 ha avuto diritto al trattamento pensionistico a partire dal 1 aprile 2019, mentre per chi ha raggiunto quota 100 nel corso del 2019, la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è avvenuta dopo 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

Per i lavoratori pubblici, la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è avvenuta il 1 agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019).

Per chi invece ha raggiunto quota 100 dopo l’entrata in vigore del decreto, la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è avvenuta dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

In ogni caso, la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

Oltre alla decorrenza del diritto al trattamento pensionistico, la Quota 100 ha introdotto un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti.

La prima uscita è stata fissata al 1° aprile 2019 per il settore privato che ha i requisiti entro il 31.12.2018 e al 1° agosto 2019 per il settore pubblico che ha i requisiti entro il 29.1.2019.

Le domande di pensionamento possono essere presentate a far data dal 29 gennaio 2019, come previsto dal messaggio INPS 395/2019.

Per verificare la data di uscita dopo la novella del Dl 4/2019, è possibile consultare il programma appositamente creato per questo scopo.

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