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Debiti contributivi INPS: cosa sono e come si pagano 

24 Luglio 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

Hai mai sentito parlare di debiti contributivi INPS?

I debiti contributivi INPS si connotano come dei debiti che sono generalmente sorti in seguito all’accumulo di ritardi nel versamento dei richiesti contributi previdenziali.

All’interno di questo articolo andremo a comprendere:

  • Identificazione della propria posizione di tipo debitoria
  • come si possono pagare i debiti INPS
  • quali sono le opportunità per poterli rateizzare
  • quali altre strade sussistono per poter risolvere il proprio indebitamento con debiti INP
  • principali novità normative

Comprendere la propria posizione debitoria

Prima di procedere al pagamento dei debiti contributivi INPS è fondamentale comprendere quale sia la propria posizione di tipo di debitoria.

Questa analisi risulta fondamentale in quanto a seconda del tipo di soggetto obbligato l’istituto previdenziale stesso mette a disposizione sul proprio portale “inps.it” una serie di piattaforme in cui è possibile avere il dettaglio delle somme dovute all’Istituto.

A tal fine è importante ricordare che esistono diverse opzioni, ovvero:

  • Accesso ai servizi per aziende e consulenti, con riguardo ai contributi dovuti per i lavoratori dipendenti (in alternativa è disponibile direttamente il servizio Cassetto previdenziale del contribuente);
  • Cassetto previdenziale per datori di lavoro domestico;
  • Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti;
  • Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi;
  • Cassetto previdenziale per aziende agricole;
  • Cassetto previdenziale per committenti della Gestione separata;
  • Cassetto previdenziale per liberi professionisti;
  • Servizi per lavoratori dello spettacolo, artisti, musicisti e scrittori.

Come si pagano

A titolo generale, i debiti contributivi INPS, così come tutti i contributi INPS si pagano per mezzo del modello F24.

Nello specifico, il pagamento deve essere fatto nel pieno rispetto delle scadenze che possono essere diverse in base al lavoratore interessato, se autonomo, dipendente o parasubordinato.

Questa considerazione è di estrema importanza per il fatto che i contributi che sono dovuti per i dipendenti vengono versati dal datore di lavoro (anche per la parte trattenuta al lavoratore in busta paga) attraverso l’utilizzo del modello F24.

Questo versamento deve essere fatto entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia contributiva mensile si riferisce.

Nel caso in cui, invece, si tratti di debiti contributivi INPS a capo di soggetti titolari di partita IVA è importante ricordare che i versamenti dei debiti contributivi INPS devono avvenire esclusivamente per via telematica.

Si ravvisa che coloro che non sono titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 telematico esclusivamente nelle ipotesi in cui:

  • Siano utilizzati crediti in compensazione ed il saldo finale sia pari a zero;
  • Siano utilizzati crediti in compensazione ed il saldo finale sia maggiore di zero.

Al di fuori dei casi citati, quanti non sono titolari di partita IVA possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, banche convenzionate o uffici posta

Rateizzare i debiti INPS

Il processo di rateizzazione dei debiti contributivi INPS è una modalità di pagamento rateale dei propri debiti nei confronti dell’istituto previdenziale.

In tal caso il contribuente che desidera poter procedere con tale rateizzazione, dovrà impegnarsi a presentare un’unica domanda che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione della stessa istanza.

Nello specifico i debiti INPS rateizzabili sono tutti i debiti sorti nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS. All’interno di questa fattispecie ricadono quelli:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
  • datori di lavoro agricolo con dipendenti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • committenti co.co.co. e co.co.pro.
  • professionisti iscritti nella Gestione Separata (legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • Gestione Dipendenti Pubblici – CPDEL, CPS, CPI, CPUG, CTPS, INADEL, ENPAS, ENPDEP, Cassa unica del credito, ENAM;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • sportivi professionisti..

Come funziona la rateizzazione

Fino ad un massimo di 24 rate, la rateizzazione dei debiti INPS può essere concessa dall’ente previdenziale.

In tal caso si evidenzia che al soggetto debitore è permessa la facoltà di chiedere all’INPS il prolungamento della rateizzazione fino a 36 rate, nel caso in cui il mancato o ritardato pagamento dei contributi e delle sanzioni sia dipeso dal sopravvenire di alcune particolari situazioni come:

  • calamità naturali,
  • procedure concorsuali,
  • carenza temporanea di liquidità a causa del ritardato introito di crediti nei confronti di Stato ed enti pubblici,
  • crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale,
  • trasmissione di debiti contributivi agli eredi,
  • carenza di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico – sociali, territoriali o settoriali.

È importante ricordare che è  anche prevista la possibilità di prolungare fino a 60 rate il piano, se vi è oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo o fatto doloso di un terzo.

Le novità normative

Al fine di comprendere al meglio la disciplina legata ai debiti contributivi INPS è necessario spendere alcune considerazioni in merito alle novità introdotte dal Decreto Lavoro.

Nello specifico, si ravvisa che in sede di conversione in Legge 3 luglio 2023 numero 85 del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) è stato inserito l’articolo 23-bis con cui si contempla la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico, in seguito a norme speciali, dei debiti contributivi.

Questo significa che i lavoratori interessati dalla possibilità sono gli autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell’Inps nonché:

  • Artigiani;
  • Esercenti attività commerciali;
  • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali;
  • Soggetti iscritti, anche eventualmente in qualità di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, alla Gestione separata.

In merito alla Rottamazione-quater, la norma introdotta nel percorso parlamentare di conversione in legge, si ravvisa che questa permette ai soggetti di cui sopra di presentare un’apposita domanda all’Istituto, finalizzata al versamento della contribuzione pensionistica relativa ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico di debiti contributivi.

In tal caso il versamento è richiesto, in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2023.

L’annullamento automatico di debiti contributivi è disciplinato dalle seguenti norme:

  • Manovra 2023 (articolo 1, comma 222, Legge numero 197/2022) il quale ha definito  l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei debiti di importo residuo (al 1° gennaio 2023) fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti pubblici previdenziali (oltre che dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali);
  • Articolo 4 del Decreto – legge numero 119/2018 (convertito in Legge numero 136/2018) il quale ha chiarito l’annullamento automatico alla data del 31 dicembre 2018 dei debiti fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; anche se riferiti alle cartelle per cui sia già stata richiesta la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del medesimo D.L. numero 119. Tale importo residuo è calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del suddetto decreto – legge.

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