Diritto d’autore, di cosa si tratta
Le creazioni intellettuali sono coperte dal cosiddetto diritto d’autore.
Ne hai mai sentito parlare? Sai di cosa si tratta?
Il diritto d’autore è un istituto giuridico che ha come finalità quella di proteggere le creazioni intellettuali dei soggetti, in modo esclusivo.
Grazie a questo diritto l’autore ha la possibilità di rivendicare la paternità, ricavando i relativi compensi economici, ed è l’unico che può modificare il contenuto di tali opere.
Dal punto di vista pratico il diritto d’autore si tratta di un modo per valorizzare la capacità, la creatività e la competenza di chi riesce ad arricchire culturalmente la società con delle opere intellettuali.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire che cos’è il diritto d’autore.
Il diritto d’autore, di cosa si tratta
Il diritto d’autore, disciplinato in Italia dalla Legge n. 633/1941, è una branca del diritto che consente agli autori di opere dell’ingegno di carattere creativo di beneficiare di una serie di diritti: di utilizzazione economica, morali e a compenso.
Il diritto d’autore nasce come strumento finalizzato a tutelare l’atto creativo, cioè il lavoro e l’investimento fatto da un individuo per riuscire a dare vita a qualcosa di unico, una creazione apprezzata dalla società. Dati questi presupposti può essere identificato anche come un mezzo atto a incoraggiare la creatività e il desiderio di produrre opere intellettuali di valore.
Il diritto d’autore è regolarmente normato e, come tale, rappresenta un istituto giuridico.
Ha l’obiettivo di proteggere l’attività intellettuale, ovvero le creazioni che ne derivano (opere musicali, arti figurative, libri, opera cinematografica, opere dell’ingegno in generale), riconoscendo all’autore tanto i diritti morali quanto i diritti patrimoniali.
Grazie a questo strumento il soggetto che ha creato l’opera ha la possibilità di sfruttarla da un punto di vista commerciale, ricavandone dei profitti.
Rappresenta un pieno un diritto di proprietà intellettuale che offre all’autore l’opportunità di controllare l’utilizzazione economica delle proprie opere e di rivendicare la paternità dell’opera stessa.
Non deve essere confuso con marchi e brevetti dal momento che a differenza di questi, per i quali è richiesto il deposito, non è necessario “chiedere i diritti d’autore”. Il diritto d’autore scaturisce nel momento in cui si è i creatori dell’opera, di poterne rivendicare la realizzazione.
Questo significa che il deposito presso un ente che ne certifichi la data non è obbligatorio ma risulta consigliato al fine di garantirsi la possibilità di dimostrare senza difficoltà di essere gli autori.
Gli aspetti economici
Il diritto d’autore sottende una serie di aspetti di tipo economico in quanto include la possibilità di sfruttamento economico della propria opera in qualsiasi modo e forma (diritto di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione al pubblico, di utilizzazione economica delle opere, di pubblicazione e di sfruttamento commerciale dell’opera) e sono diritto esclusivo del creatore.
Questa possibilità ha un limite temporale in quanto si esaurisce 70 anni dopo la morte dell’autore.
Nel caso di morte dell’autore il beneficio economico è un diritto che può essere rivendicato dal coniuge e/o dai figli dell’autore defunto o, in loro assenza, da ascendenti e discendenti diretti oppure, in mancanza di questi, da fratelli / sorelle dell’autore e discendenti di questi ultimi. Le opere protette possono essere utilizzate solo con il consenso dell’autore o dei suoi eredi e/o parenti in vita.
Il diritto morale
In merito al diritto d’autore risulta fondamentale ricordare che ai diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’autore dell’opera ha anche la titolarità di una serie di facoltà che costituiscono il diritto morale d’autore (diritto imprescrittibile ed inalienabile).
Questi diritti sono rappresentati da: diritto di rivendicare la paternità dell’opera, diritto di rivelazione del nome nel caso di opere anonime o pseudonime, diritto di pubblicazione delle opere inedite, diritto all’integrità dell’opera, diritto di ritirare l’opera dal commercio.
Si ricorda che alla durata del diritto morale d’autore la legge non pone alcun termine, mentre il diritto all’utilizzo economico dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Sulla base di questi presupposti risulta chiaro che dopo questo lasso di tempo, l’opera diventa di pubblico dominio e può essere utilizzata da chiunque, a patto che non si ledano l’onore e la personalità dell’autore
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