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Invalidità civile 2023: la guida completa

Invalidità civile 2023
8 Marzo 2020
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Tempo di lettura 11 minuti

L’invalidità civile è una prestazione socio assistenziale destinata a tutti quei soggetti che a causa di patologie invalidanti vengono ritenuti meritevoli di tutela dallo stato.

Affinché possa essere riconosciuto lo status di invalido civile nel 2023 il soggetto deve possedere i seguenti requisiti:

  • sanitario: essere affetto da patologie che comportano il riconoscimento di una percentuale di invalidità;
  • amministrativo: non superare determinate soglie reddituali (per alcune prestazioni, come l’invalidità civile accompagnamento non sussiste alcun limite reddituale).

Quindi il riconoscimento dell’invalidità civile può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno affetti da malattie o menomazioni permanenti e croniche siano queste di natura fisica o psichica.

Tali malattie e menomazioni, affinché possa essere riconosciuta l’invalidità civile, non devono essere state riconosciute per causa di lavoro, di servizio o di guerra, in tal caso l’invalidità civile risulterà incompatibile.

A diverse percentuali di invalidità corrispondono determinati diritti, questi diritti possono essere di natura economica o assistenziale. Con la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per i parametri di accesso e gli importi riguardanti l’invalidità civile 2023 revisionati sulla base del costo stimato della vita.

All’interno di questa guida forniremo una panoramica dettagliata su importi e requisiti da possedere per ottenere l’invalidità civile 2023, andando ad inquadrare le prestazioni, le percentuali di invalidità ad esse associate e la procedura che il cittadino si ritroverà ad affrontare per richiedere il riconoscimento di invalido civile nel 2023.

Novità invalidità civile 2023

Come ogni anno, l’INPS, mediante la perequazione automatica delle pensioni che si basa sul costo stimato della vita, ridetermina gli importi dell’invalidità civile. Sulla base di questa rideterminazione la percentuale di variazione degli importi dell’invalidità civile nel 2023 è pari al +7,3%, per cui la novità più interessante riguardante l’invalidità civile nel 2023 sono i suoi importi e i limiti reddituali ad essa associati.

Requisiti per richiedere invalidità civile nel 2023

Eccetto gli importi e i limiti reddituali, i requisiti per richiedere l’invalidità civile INPS nel 2023 sono rimasti pressoché invariati. Infatti, per inoltrare la richiesta sarà sufficiente rispettare i seguenti requisiti:

  • Essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno;
  • Essere residente in Italia;
  • Ottenere il riconoscimento da parte di una commissione medica incaricata dall’INPS presso l’ASL di una percentuale uguale o superiore al 74%;
  • Rispettare i limiti reddituali così come riportati nella tabella successiva.

Tabella importi invalidità civile 2023

Riportiamo di seguito i limiti di reddito e gli importi per le pensioni di invalidità civile nel 2023:

Categoria PensioneImporto MensileLimite di Reddito Annuo PersonaleMaggiorazioneIncremento Maggiorazione
Assegno Mensile Invalidità Civile313,91€5.391,88€

€10,33-
Pensione di Inabilità Civile
313,91€17.920,00€€10,33€368,81
Indennità di Frequenza313,91€5.391,88€--
Lavoratori Affetti da Talassemia Major e Depranocitosi563,74€Nessuno--
Pensione ciechi civili assoluti339,48€17.920,00€
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)313,91€17.920,00€
Pensione ciechi civili parziali313,91€17.920,00€
Pensione invalidi civili totali313,91€17.920,00€
Pensione sordomuti313,91€17.920,00€
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti959,21€5.391,88€
Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori527,16€Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti261,11€Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti217,64€Nessuno

Si ricorda che tutti coloro in possesso di una percentuale di invalidità pari al 100% hanno diritto nel 2023 ad un aumento generale dell’importo della pensione pari a 386,27 euro mensili, a condizione che l’interessato non superi un reddito annuale di 9.102,34 se single, e di 15.644,85 se coniugato.

Invalidità e L. 104 sono la stessa cosa?

Consentimi di esordire nel primo capitolo di questa guida sull’invalidità civile 2023 facendo una puntualizzazione affinché tu possa comprendere al meglio la prestazione, ovvero la distinzione tra legge 104 e invalidità civile.

Molto spesso, per ovvie ragioni non imputabili alla loro comprensione, i cittadini confondono l’invalidità civile con la legge 104.

Chiariamo sin da subito che linvalidità civile e la legge 104 possono essere richieste con un’unica domanda e allo stesso modo la commissione a giudicare il diritto di entrambe le prestazioni può essere la medesima, ma le leggi e i diritti che ne conseguono non sono gli stessi.

L’invalidità civile viene regolamentata da percentuali di invalidità che la commissione giudicante riconosce al soggetto sottoposto a visita basandosi su tabelle ministeriali contenenti tutte le patologie che riconoscono una percentuale di invalidità e queste percentuali erogano benefici nei seguenti ordini:

  • fino al 33%: nessun riconoscimento;
  •  dal 46%: iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
  •  dal 33% al 73%: assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali;
  • dal 66%: esenzione ticket sanitario;
  • dal 74% al 100%: prestazioni economiche.

La legge 104, invece, va a giudicare lo stato di handicap e la gravità dello stesso in relazione alle patologie basandosi su due diversi parametri:

  • art. 3 comma 1, legge 104/1992;
  • art. 3 comma 3, legge 104/1992.

Per cui, per ricapitolare e cercare di riassumere con più chiarezza la distinzione tra invalidità civile e legge 104 tieni sempre a mente quanto segue:

  • L’invalidità civile è regolamentata dalla L n. 118 del 30 marzo 1971 (anzianotta eh?!) e ha l’obiettivo di riconoscere un cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno invalido con menomazioni di tipo fisico, intellettivo o psichico; 
  • La legge 104, regolamentata appunto dalla L. 104/92 (anche questa giovincella) ha lo scopo di stabilire lo status, o meno, di Handicap, ovvero colui che presenta una menomazione fisica, sensoriale o psichica, stabilizzata o progressiva, la quale provoca difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa tale da determinare uno stato di svantaggio sociale e di emarginazione.

Invalidità civile prestazioni

Una volta chiarito l’equivoco tra legge 104 e invalidità civile e, avendo chiaro in mente che le prestazioni economiche dell’invalidità civile vengono erogate a partire dal 74%, vado ad elencarti le denominazioni delle varie prestazioni che andremo ad analizzare nel dettaglio durante tutto l’articolo:

  • assegno mensile (74/99%);
  • invalidità civile 100, o pensione di inabilità (100%);
  • invalidità civile accompagnamento, o indennità di accompagnamento (100% di invalidità più le seguenti diciture:impossibilità a deambulare o bisogno di assistenza continua per atti quotidiani);
  • assegno sociale per gli invalidi civili (per tutti quei soggetti che superano i 67 anni di età)
  • indennità di frequenza (corrisposta ai minori invalidi civili che frequentano istituti scolastici, di riabilitazione e di formazione);
  • pensione per i sordi;
  • indennità di comunicazione;
  • pensione per i ciechi civili assoluti e parziali;
  • indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
  • indennità speciale per ciechi parziali;
  • disabilità oncologica;

Bene, spero di averti fornito un quadro generale di come funziona l’invalidità civile.

All’interno dell’articolo ti guiderò dall’inoltro della domanda alla lettura del verbale di invalidità civile, all’inoltro del ricorso amministrativo a quali sono le provvidenze economiche e i limiti di reddito per ogni prestazione.

Invalidità civile, domanda

Iniziamo con il chiarire subito chi può inoltrare domanda di invalidità civile:

  • cittadini Italiani con residenza in Italia;
  • cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune nel quale sono residenti;
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 del testo unico per l’immigrazione).

Come specificato precedentemente, l’iter di riconoscimento consta di due differenti accertamenti:

  • amministrativo;
  • sanitario.

Se seguirai alla lettera gli step che ti indicherò nel presente articolo, potrai avere la certezza di inviare correttamente la tua domanda di invalidità civile.

Certificato medico

Per prima cosa dovrai recarti presso un medico “certificatore”, i medici cosiddetti sono in possesso delle password di accesso al sito dell’INPS, e possono inoltrare il tuo certificato telematicamente per poi poterlo congiungere alla domanda, ma procediamo con ordine.

Sicuramente il tuo medico di base sarà anche un medico “certificatore”, per cui sarà sufficiente recarti presso il suo studio munito della seguente documentazione:

  • documenti di riconoscimento;
  • certificazione medica attestante l’intera situazione situazione clinica (il tuo medico di base dovrà già essere in possesso di tutta la documentazione, per sicurezza presentati munito della stessa).

Successivamente il medico indicherà all’interno del certificato i seguenti dati:

  • dati clinici (anamnesi, obiettività)
  • diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
  • indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
  • indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto
  • indicazione di eventuali patologie gravi
  • indicazione della finalità del certificato
  • l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Inviato il certificato medico online, il dottore ti rilascerà una copia che dovrai utilizzare per l’inoltro della domanda.

Adesso avrai due differenti strade da percorrere per inoltrare la tua domanda:

  • inoltro domanda di invalidità civile online: se sei in possesso di pin cittadino o SPID, potrai accedere al portale telematico dell’INPS e, seguendo la procedura, inoltrare la tua domanda di invalidità civile;
  • rivolgersi ad un CAF/patronato per richiedere assistenza gratuita nell’inoltro della domanda.

Sappi che a partire dal 4 luglio 2009, non è consentito inviare più di una domanda di invalidità civile contemporaneamente.

Quindi, nel caso in cui dovessi omettere qualche dato o sbagliare qualche indicazione, non ti sarà possibile inviare una nuova domanda fino alla chiusura dell’iter amministrativo/sanitario della precedente.

Bene, una volta che l’INPS avrà recepito la domanda provvederà ad inoltrarla presso l’ASL di competenza territoriale.

L’ASL, successivamente, provvederà ad inoltrare la convocazione a visita attraverso i seguentI mezzi:

  • email indicata in sede di domanda;
  • messaggio di testo presso il numero indicato in sede di domanda;
  • attraverso telefonata presso il numero indicato in sede di domanda.

L’ASL, in genere, avrà 30 giorni di tempo per convocare il soggetto a visita.

Composizioni delle commissioni mediche

Per quanto concerne l’accertamento dell’invalidità civile, nell’ambito di ciascuna ASL operano una o più commissioni mediche incaricate ad effettuare le valutazioni e gli accertamenti sanitari di tutti coloro che richiedono l’invalidità civile.

Le commissioni saranno così composte:

  • un medico specialista in medicina legale, cui spetta la presidenza
  • due medici dipendenti o convenzionati con l’ASL di cui uno specialista in medicina del
    lavoro
  • da uno specialista delle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche,
    nel caso che la persona sottoposta a visita sia affetta da una menomazione psichica o
    intellettiva
  • integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo
  • da un sanitario rappresentante l’associazione di categoria di appartenenza
    dell’invalido da visitare: ANMIC, UIC, ENS. ANFAS.

Quindi, una volta inoltrata la tua domanda di invalidità civile, dovrai presentarti al giorno e all’ora indicata nella convocazione, munito di:

  • documento di riconoscimento;
  • tessera sanitaria;
  • copie di tutti i certificati medici attestanti le patologie di cui sei affetto.

In caso di impossibilità a presentarsi alla data prestabilita dall’ASL, la stessa provvederà ad inviare una seconda convocazione, in assenza della quale la domanda verrà rigettata.

Ti ricordo che, qualora lo ritenessi opportuno, puoi farti assistere durante la visita da un consulente medico di fiducia.

Invalidità civile, come si legge il verbale?

Una volta effettuata la visita presso l’ASL di competenza territoriale, la commissione incaricata avrà il compito di redigere un verbale di invalidità civile che verrà inviato direttamente all’INPS.

In questa circostanza potranno avvenire le seguenti variabili:

  • al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, validato dal responsabile del centro medico legale dell’INPS, e considerato definitivo;
  • in caso di non unanimità l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal responsabile del centro medico legale. L’INPS, in questo caso, può validare il verbale entro dieci giorni o richiedere una nuova visita entro 20 giorni.

In entrambi i casi riceverai il verbale entro 120 giorni dalla data della visita, attraverso mezzo raccomandata e, nel caso in cui fosse stato indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, anche mediante pec e in duplice copia.

Le copie del verbale conterranno i seguenti dati:

  • in una sono contenute le valutazioni specifiche effettuate dalla commissione medica;
  • nell’altra il giudizio finale.

Il verbale di invalidità civile ti si presenterà suddiviso in 4 differenti aree catalogate nel seguente modo:

  • dati anagrafici ed amministrativi del richiedente;
  • giudizio diagnostico della commissione con le condizioni mediche dedotte dai certificati medici del soggetto richiedente con l’indicazione dei codici nosologici internazionali (ICD-9) suddivisi per patologia, gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita. In questa parte vengono designate le principali disabilità e le relative cause e concause;
  • il giudizio espresso dalla commissione a seguito della visita e della valutazione della documentazione presentata. Questo è particolarmente importante perché permette di individuare lo status e i diritti ad esso correlati.
  • nella parte finale vi saranno le firme apportate dal presidente della commissione, e delle relative parti presenti durante la visita.
  • nota bene che la commissione può ritenere opportuna una futura visita di revisione. All’interno del verbale, quindi, potrebbe essere indicata una data precisa entro la quale dovrai presentarti per sottoporre la percentuale riconosciuta a revisione.

Invalidità civile, cecità civile, sordità, percentuali di invalidità

Una volta chiarito il contenuto che ritroverai all’interno del verbale di invalidità civile, andiamo a capire meglio le soglie di invalidità civile e le prestazioni e/o i diritti che ne conseguono.

La soglia minima che conferisce lo status di invalido civile è del 33%.

Non sono ritenuti invalidi civili:

  • gli invalidi di guerra;
  • gli invalidi al lavoro;
  • gli invalidi per servizio.

I benefici associati alle percentuali di invalidità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni sono i seguenti:

  • meno del 33%: NON INVALIDO. Nel verbale potrai trovare questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione della capacità inferiore a 1/3;

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3:

  • dal 34%: concessione gratuita di ausili e protesi. La concessione viene subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
  • dal 46%: oltre agli ausili e alle protesi vi si aggiunge il diritto di iscrizione alle liste di collocamento mirato;
  • dal 50%: oltre ai punti sopra citati, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3:

  • dal 67%: oltre ai punti elencati precedentemente, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematologici e diagnostica strumentale.

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%:

  • dal 74%: i diritti sopra elencati in aggiunta all’erogazione del beneficio economico dell’assegno di invalidità civile. E’ opportuno chiarire, come già fatto all’inizio dell’articolo, che alcuni benefici erogati agli invalidi civili sono soggetti, per la loro erogazione, al non superamento di determinate soglie reddituali, come nel caso specifico dell’assegno di invalidità. E’ quindi opportuno verificare la soglia prevista dalla legge. All’interno dell’articolo troverai una tabella con le prestazioni e le relative soglie di reddito.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA:

  • 100%: erogazione della pensione di inabilità civile in aggiunta a tutti i benefici sopra elencati con ovvia esclusione dell’assegno di invalidità civile.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA:

  • 100% più indennità di accompagnamento: In questo caso verranno erogati due sussidi, la pensione di inabilita (se l’età del soggetto è inferiore a 67 anni) e l’indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda l’esenzione ticket, il mio consiglio è quello di rivolgerti presso l’ASL di competenza territoriale del tuo comune di residenza, in quanto i casi di esenzione possono essere diversi da regione in regione

Invalidità civile, minori affetti da invalidità

Puntualizziamo sin dal principio che anche per i minori le procedure e i passaggi da effettuare per il riconoscimento dell’invalidità civile, sono i medesimi di quelli di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

A variare sono i criteri di valutazione e le diciture all’interno del verbale.

Infatti la commissione valuterà le patologie alle quali il soggetto è affetto in relazione alle attività tipiche della sua età (sport, relazioni con i coetanei, studio).

Le diciture all’interno del verbale e le relative prestazioni riconosciute saranno le seguenti:

MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI PROPRIE DELL’ETÀ O CON PERDITA UDITIVA SUPERIORE A 60 DECIBEL NELL’ORECCHIO MIGLIORE NELLE FREQUENZE 500, 1000, 2000 HERTZ:

  • ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità;
  • esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C
  • indennità di frequenza;
  • indennità di comunicazione.

MINORE INVALIDO TOTALE CON IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE;

MINORE INVALIDO TOTALE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA:

  • ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale in concessione gratuita limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità;
  • esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C;
  • indennità di accompagnamento che è INCOMPATIBILE con l’indennità di frequenza.

N.B: L’ARTICOLO 25, COMMI 5-6, DELLA LEGGE 114/2014 AFFERMA QUANTO SEGUE:
COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ: Il comma 5 stabilisce che “ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni“, fino ovviamente alla visita di accertamento definitiva da parte dell’INPS.
Il sesto comma è invece riferito ai minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità ai quali “sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi  maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.

Cecità civile

Anche nel caso della cecità civile, le diciture e le prestazioni a loro associate all’interno del verbale, saranno diverse da quelle dell’invalidità civile.

E’ opportuno puntualizzare che, nel caso in cui la cecità venga riconosciuta per cause da lavoro, quindi vi è già il riconoscimento di una prestazione da parte dell’Inail, la cecità civile sarà incompatibile.

Per quanto riguarda le diciture all’interno del verbale e le prestazioni ed esse correlate, sono le seguenti:

CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD UN VENTESIMO IN ENTRAMBI GLI OCCHI CON EVENTUALE CORREZIONE (CECITÀ PARZIALE):

  • ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
  • esenzione dal ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C;
  • pensione per i ciechi civili parziali;
  • indennità speciale per ciechi parziali.

CIECO ASSOLUTO:

  • ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
  • esenzione del pagamento del ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C;
  • pensione per ciechi civili totali;
  • indennità di accompagnamento.

Sordità civile

Il requisito minimo per accedere al riconoscimento delle prestazioni è quello di essere “minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio” (art. 1, Legge 381/1970 modificato dalla legge 95/2006).

Le prestazioni e la relativa dicitura all’interno del verbale sono le seguenti:

SORDO:

  • Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale
  • esenzione dal ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C,
  • pensione per sordi;
  • indennità di comunicazione.

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