Ricorso invalidità civile: come e quando richiederlo
Il ricorso invalidità civile è una procedura giudiziaria che va attuata successivamente al rigetto da parte di una commissione medico/sanitaria conseguentemente all’inoltro di una domanda per ottenere lo status di invalido civile.
Il cittadino che vuole ottenere il riconoscimento di una o più prestazioni facente parte del comparto di invalidità civile, dovrà attuare una procedura amministrativo/sanitaria che consta di una serie di passaggi fondamentali che culmineranno con l’inoltro del verbale di invalidità.
È proprio attraverso questo verbale che il cittadino verrà messo a conoscenza del riconoscimento o del diniego della prestazione.
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Nel caso in cui il parere fosse favorevole basterà culminare la procedura con un ulteriore passaggio amministrativo denominato ap70.
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Ma cosa fare in caso di invalidità negata dall’INPS? Nel caso in cui la commissione medica esprimesse un parere sfavorevole rispetto alle condizioni del richiedente lo stesso potrà ricorrere ad un ultimo procedimento, questa volta giuridico, ovvero il ricorso INPS invalidità civile.
La prima importante precisazione da porre all’attenzione del lettore è che il ricorso invalidità civile non va confuso con il ricorso amministrativo INPS.
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Il ricorso amministrativo deve essere presentato solo in caso di revoca o rigetto della prestazione per motivi amministrativi.
Questi motivi amministrativi possono fare riferimento al reddito in possesso, ad un errore documentale in fase di inoltro della richiesta e così via.
Il ricorso per invalidità civile, d’altro canto, riguarda l’opposizione attraverso una procedura giuridica al parere sanitario espresso dalla commissione in sede di visita.
All’interno di questo articolo andremo a capire come funzionano i ricorsi per invalidità civile, come inoltrare il ricorso e quanto dovrebbe costare il ricorso per invalidità civile.
Buona lettura!
Ricorso invalidità civile: come funziona?
Il cittadino che ritiene essere meritevole di tutela socio-sanitaria può inoltrare una domanda di invalidità civile presso l’INPS.
L’inoltro di questa domanda consta dei seguenti passaggi:
- Compilazione e rilascio presso il proprio medico curante del certificato medico per richiesta di invalidità civile e/o Handicap (L. n. 104/1992)
- Inoltro della domanda amministrativa all’interno del portale INPS (bisogna essere muniti di SPID, CIE O CNS) o attraverso intermediario abilitato (Patronato)
- Inoltrata la domanda il richiedente otterrà un messaggio e/o email da parte dell’istituto con l’indicazione di giorno, ora e indirizzo presso il quale verrà effettuata la visita
- Il richiedente effettuerà la visita presso la sede di competenza territoriale ASL
- Dopo 30 giorni l’INPS inoltrerà il verbale contenente il parere della commissione all’indirizzo indicato in fase di domanda
L’ultimo passaggio del procedimento di richiesta è quello che determina l’inoltro del ricorso per invalidità civile.
Se il richiedente si vedrà riconosciuto il diritto, come summenzionato, potrà chiudere la procedura ed ottenere il pagamento della prestazione mediante l’inoltro dell’Ap70.
In caso contrario, se si intende far valere il proprio diritto in merito al riconoscimento, il passaggio successivo è quello di depositare un ricorso entro e non oltre 6 mesi dall’ottenimento del verbale di invalidità.
È fondamentale tenere in considerazione che il periodo temporale di 6 mesi scatta dal momento del ricevimento della raccomandata da parte dell’interessato.
I ricorsi invalidità per civile giudiziari svolgono un iter diverso rispetto a quelli ordinari, tale iter è riconosciuto con il nome di accertamento tecnico preventivo.
Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo?
L’accertamento tecnico preventivo è un procedimento precauzionale adottato nei ricorsi di invalidità civile che ha l’obiettivo di determinare in modo oggettivo le cause tecniche che hanno determinato un difetto.
Sostanzialmente questa procedura, pur essendo giudiziaria, ne accorcia le tempistiche.
La normativa di riferimento è l’articolo 696 del codice di procedura civile, il quale afferma: “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità e la condizione di cose, può richiedere a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale”.
Per quanto concerne il ricorso di invalidità civile la legge prevede che chiunque voglia proporre in giudizio domanda di riconoscimento dei propri diritti in merito alle controversie in materia di:
- Invalidità civile
- Sordità civile
- Cecità Civile
- Handicap e disabilità
- Assegno ordinario di invalidità
- Pensione di inabilità
deve presentare con ricorso al giudice competente e presso il tribunale di competenza territoriale istanza di accertamento tecnico della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Al concludersi della procedura, in caso di mancata contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (CTU), il giudice con decreto, non impugnabile e non modificabile, omologa l’accertamento del requisito sanitario.
Ricorso Invalidità civile INPS: come inoltrarlo
L’inoltro del ricorso di invalidità civile INPS consta di una serie di passaggi cronologici.
Innanzi tutto, è opportuno ricordare che il termine di deposito per l’accertamento tecnico preventivo è di 6 mesi, decorsi i quali il ricorrente non potrà più far valere i propri diritti mediante il ricorso per invalidità civile e dovrà ripetere l’intera procedura amministrativa.
Il primo passaggio per dare il via alla procedura è quello di rivolgersi ad un avvocato o in alternativa presso un istituto di patronato convenzionato con un legale specializzato.
Una volta instaurato un rapporto di tutela e rappresentanza mediante un avvocato questi provvederà al deposito del ricorso che consta dei seguenti passaggi:
- La creazione di un fascicolo contenente il verbale di visita, la documentazione sanitaria accertante lo stato di invalidità e la domanda amministrativa
- Il deposito del fascicolo summenzionato presso il tribunale di competenza territoriale nella sezione lavoro e previdenza
Il secondo passaggio è quello della nomina da parte del giudice, mediante un decreto, di un CTU (consulente tecnico d’ufficio).
In questo caso il consulente potrà decidere se prendere in carico la nomina ed effettuare la visita o rinunciare mediante espressa comunicazione presso il giudice competente.
In caso di rinuncia, il giudice provvederà ad emettere un nuovo decreto di nomina.
In caso di accettazione, il CTU convocherà per mezzo del legale rappresentate il ricorrente presso il proprio studio per effettuare la visita medica.
Il ricorrente dovrà presentari il giorno e all’ora prestabilità presso l’indirizzo dello studio/ambulatorio indicato dal CTU in sede di convocazione.
Se il ricorrente lo desidera, il giorno della visita potrà recarsi presso lo studio accompagnato da un CTP, ovvero un consulente tecnico di parte che avrà lo scopo di tutelare il proprio assistito in merito alla visita alla quale sarà sottoposto.
Successivamente alla visita, il CTU ha il compito di predisporre l’elaborato peritale e provvedere al deposito all’interno del fascicolo telematico.
A questo punto il giduce emetterà un decreto con il quale fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni per consentire alle parti ricorrenti (legale rappresentante il ricorrente e legale rappresentante l’INPS) la contestazione della perizia.
Nel caso in cui non vi fosse alcuna contestazione, il giudice provvederà ad emettere il decreto di omologa.
Nel caso di contestazioni, viene depositato il ricorso introduttivo nel quale si esprimono i motivi della contestazione.
Nel caso in cui il giudice ritenesse la contestazione valevole, lo stesso provvederà alla nomina di un nuovo consulente di parte, in caso contrario emetterà il decreto di omologa.
Ricordiamo il lettore che per tutto il periodo di durata dell’iter giudiziario non sarà possibile inoltrare una nuova domanda amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Quanto costa il ricorso per l’invalidità civile?
Il costo per inoltrare un ricorso di invalidità civile è composto nel seguente modo:
- Pagamento del contributo unificato di 43 euro
- Parcella richiesta dall’avvocato
- Pagare le spese alla parte vittoriosa in caso di perdita del ricorso di invalidità civile
Specifichiamo sin da subito che tutti i cittadini che possiedono un reddito imponibile non superiore a 35.240,04 euro annui non sono tenuti a pagare il contributo unificato.
Se invece il ricorrente non supera un reddito di 11.746,68 potrà richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio e quindi ottenere l’assistenza di un legale convenzionato in maniera del tutto gratuita e, in caso di perdita del ricorso, lo stesso non sarà chiamato a coprire le spese processuali.
Gli scenari summenzionati porterebbero il costo del ricorso per l’invalidità civile a zero.
Nel caso in cui il ricorrente non rientrasse nei limiti di reddito summenzionati allora il costo assumerebbe un importo diverso.
Oltre al contributo unificato di 43 euro, il ricorrente dovrà prendere in considerazione il costo del legale rappresentante.
Il costo di un avvocato per l’inoltro di un ricorso per invalidità civile varia a seconda della parcella soggettiva del rappresentante legale.
In linea molto generale possiamo confermare che tale parcella varia dai 1.000 ai 3.500 euro.
Oltre la parcella dell’avvocato il ricorrente dovrà tenere in considerazione che, in caso di perdita del ricorso, sarà chiamato a pagare le spese processuali che ammontano a circa 1.200 euro.
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