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Infortunio sul Lavoro

Infortunio sul lavoro
23 Maggio 2022
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Tempo di lettura 13 minuti

Che cos’è?

Come funziona l’infortunio sul lavoro, chi paga l’infortunio Inail, il coronavirus è considerato infortunio sul lavoro?

Che cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?

Per prima cosa è utile chiare cosa si intende con il termine infortunio sul lavoro:

  • per infortunio sul lavoro si intende quell’evento occorso al lavoratore per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l’inabilità.

Il concetto di “inabilità” va poi interpretato nei diversi modi con cui lo stessa può concretizzarsi:

  • inabilità permanente assoluta: quando, a seguito dei danni causati dall’infortunio, il lavoratore non potrà più svolgere alcuna mansione lavorativa;
  • inabilità permanente parziale: quando la capacità di svolgere una qualunque mansione lavorativa diminuisce in misura superiore al 10% permanentemente;
  •  inabilità temporanea assoluta: quando l’infortunio sul lavoro vincola la possibilità di ritornare a svolgere le mansioni lavorative per più di tre giorni;

Quanto al termine “occasione di lavoro” il significato è il seguente:

  • con il termine “occasione di lavoro” si intende il nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dell’infortunio.

L’istituto copre tutti gli infortuni sul lavoro, anche se questi sono causati da negligenza, imprudenza e imperizia del lavoratore stesso.

L’infortunio Inail, inoltre, prevede una particolare forma di tutela anche per gli incidenti che avvengono al di fuori del posto di lavoro, ovvero l’infortunio in itinere.

Di questa particolare forma di tutela, come di tutte le variabili che caratterizzano l’infortunio sul lavoro, ne parleremo approfonditamente all’interno dell’articolo.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

Al verificarsi di un infortunio sul posto di lavoro vi è un protocollo specifico da seguire affinché venga prontamente tutelata la salute del lavoratore, e si attivino tutte quelle procedure che consentono la tutela assicurativa:

  • avvisare prontamente il datore di lavoro;
  • recarsi al pronto soccorso;
  • successivamente alla prima visita presso il pronto soccorso, il lavoratore riceverà un primo certificato medico;
  • il certificato medico dovrà essere consegnato al datore di lavoro;
  • il datore di lavoro, mediante il certificato medico del pronto soccorso, provvederà ad inoltrare la denuncia infortunio sul lavoro online.
  • successivamente all’inoltro della denuncia telematica effettuata da parte del datore di lavoro, il lavoratore dovrà recarsi un paio di giorni prima della scadenza della prognosi indicata all’interno del certificato medico, presso gli uffici ambulatoriali dell’Inail di competenza territoriale.

A seguito della prima visita effettuata presso l’Inail l’istituto potrà:

  • prolungare i giorni di degenza fissando un nuovo appuntamento e rilasciando un nuovo certificato medico da consegnare al datore di lavoro;
  • chiudere l’infortunio sul lavoro temporaneo rilasciando un certificato medico che il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro per riprendere l’attività lavorativa.

Per cui per i lavoratori che si pongono il dubbio entro quando andare al pronto soccorso dopo un infortunio sul lavoro, la risposta è: non appena avviene l’infortunio.

Cosa succede se non si presenta la denuncia infortunio entro i termini indicati?

Dal prospetto precedente si può notare come, all’interno del protocollo da seguire in caso di infortunio sul lavoro inail, vi sia una gerarchia dei ruoli tra i soggetti interessati, e come questi debbano svolgere delle funzioni previste dalla legge:

  • obbligo del lavoratore è quello di comunicare repentinamente l’avvenuto infortunio al datore di lavoro e successivamente recarsi al pronto soccorso per ricevere assistenza e il rilascio del certificato medico indicante la prognosi.
  • obbligo categorico del datore di lavoro è quello di comunicare tempestivamente all’inail l’avvenuto infortunio sul lavoro.

Per cui spetta all’azienda effettuare la denuncia infortunio inail online che, nel caso dovesse ritardare o, ancora peggio, non pervenire, l’azienda andrà incontro a severe sanzioni.

Entro quanto tempo si può presentare la denuncia Inail online?

La legge prevede due diverse tempistiche che variano rispetto alla gravità dell’infortunio da denunciare, ovvero:

  • entro 2 giorni a partire dalla ricezione del certificato medico;
  • entro 24 ore in caso di morte o pericolo di vita.

Chi paga lo stipendio?

Dal primo giorno a quello successivo l’infortunio sul lavoro, il datore di lavoro dovrà corrispondere al dipendente un’integrazione di indennità che verrà poi successivamente risarcita dall’inail.

L’indennità varia all’interno a seconda dell’arco temporale nel quale il lavoratore si troverà in stato di infortunio, ovvero:

  • il 60% della retribuzione che il lavoratore avrebbe normalmente percepito in forza lavoro, per i primi 3 giorni;
  • il 90% della retribuzione a partire dal 5° fino al 20° giorno;
  • il 100% della retribuzione a partire dal 21° giorno di infortunio.

La durata massima dell’infortunio sul lavoro è di 180 giorni che possono essere usufruiti nell’arco temporale di un anno.

Questo periodo di tempo viene definito anche come “periodo di comporto”.

Il periodo di “comporto” è la durata massima entro la quale il lavoratore viene tutelato nella conservazione del proprio posto di lavoro, come stabilito dal CCNL.

In questi 180 giorni il dipendente non può essere licenziato ma, una volta decorso il termine massimo, il datore di lavoro viene svincolato da ogni obbligo di legge rispetto alla decisione se licenziare o meno il lavoratore.

Allo stesso modo, il lavoratore, una volta decorsi i 180 giorni di comporto, potrà richiedere all’azienda “l’aspettativa non retribuita” che avrà un ulteriore durata di 120 giorni.

Il coronavirus viene considerato infortunio sul lavoro?

L’inail, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro in caso di infezione da coronavirus.

Nella circolare l’istituto conferma che l’infezione da coronavirus va considerata a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro.

Ovviamente, affinché possa essere riconosciuta la prestazione, deve essere verificata e accertata la correlazione tra infezione e lavoro.

Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro da nuovo coronavirus?

Come precisato dall’istituto la prima verifica da effettuare è quella della correlazione con il lavoro.

Vi sono alcune categorie all’interno delle viene riconosciuto il “rischio specifico”, e quindi vale la presunzione di esposizione professionale.

Per quanto riguarda le altre categorie di lavoro verrà invece attuata la procedura medico-legale ordinaria, la quale si avvale dei seguenti elementi:

  • epidemiologico;
  • clinico;
  • anamestico;
  • circostanziale.

Vi sono poi alcune categorie che possono avvalersi della “presunzione semplice”, ovvero che rientrano nell’assunto di rischiosità specifica, queste categorie possono essere inquadrate in:

  • operatori socio sanitari;
  • lavoratori che operano in front-office;
  • addetti alle vendite;
  • personale non sanitario operante nelle strutture sanitarie;

Queste categorie sono quelle individuate in fase di prima analisi dall’istituto all’interno di un apposito elenco ma, come precisa lo stesso all’interno della circolare, l’elenco stesso non esaurisce la numerosità delle eventuali categorie che potrebbero richiedere la “presunzione semplice”.

E’ opportuno precisare che la tutela agisce anche nel caso in cui l’infezione venga contratta in itinere.

Gli ambulatori Inail sono chiusi al pubblico per il coronavirus?

L’inail all’interno della circolare ha anche specificato di non aver chiuso i propri ambulatori al pubblico ma, in accordo ai decreti emanati dal Consiglio dei Ministri, ha semplicemente provveduto alla riorganizzazione degli stessi in funzione delle nuove disposizioni di legge.

La causa violenta

Viene considerata violenta la causa che con un’azione rapida e concentrata nel tempo è in grado di vincere la resistenza dell’organismo umano provocando una lesione. Tale causa deve solitamente essere fortuita ed esterna, proveniente dall’ambiente di lavoro.

Caratteristiche fondamentali della causa violenta sono: repentinità e immediatezza della successione cronologica tra il fattore causale e quello conseguenziale (lesione) ed efficienza, cioè l’idoneità a produrre da sola o con altri elementi (concause) l’evento lesivo. La causa per dirsi “rapida e concentrata” deve agire al massimo entro il turno di lavoro, altrimenti può dar luogo solo ad una malattia professionale, l’origine della quale è, invece, “lenta e progressiva”.

La causa violenta dell’infortunio sul lavoro, nella maggior parte dei casi, è:

  • una causa traumatica;
  •  termica (colpo di sole o di calore, polmonite a frigore);
  • elettrica (folgorazione) o elettromagnetica;
  • psichica (suicidio, pazzia);
  • da sforzo (se si tratta di sforzo abnorme, superiore comunque a un normale atto di forza);
  • da sostanze tossiche;
  • microbica o virale (in cui la “virulenza” . del microbo equivale alla “violenza” richiesta).

La causa virale

La nozione . di “causa violenta” – ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 12529/2006 pronunciata in favore di lavoratori che in ambiente di lavoro avevano contratto un virus – si è profondamente evoluta nel corso del processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica, insieme agli elementi che tradizionalmente la individuano: l’efficienza causale, l’esteriorità, la rapidità e la concentrazione.

Se da una parte la concentrazione della causa continua a costituire il criterio di distinzione tra infortunio sul lavoro (caratterizzato da tale elemento) e la malattia professionale (caratterizzata invece da una causa lenta), d’altra parte inizia ad essere posta in dubbio la necessita del carattere esterno della causa violenta, con la conseguenza che, secondo la corte, un agente lesivo presente nell’ambiente di lavoro, in maniera esclusiva in misura significativamente superiore che nell’ambiente esterno, il quale produca un abbassamento delle difese immunitarie, rientra nella nozione attuale di causa violenta.

L’occasione di lavoro

Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolga e nella quale sia imminente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparati produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni propri del lavoratore, e cosi qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto.

In attualità di lavoro, il rischio (sia specifico che generico) è sempre coperto dall’assicurazione sociale salvo il caso che l’infortunio sul lavoro sia causato da dolo del lavoratore stesso.

La denuncia

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (o al dirigente preposto).

Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’infortunio. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato nel termine decadenziale di 3 anni dall’evento.

Il lavoratore è tenuto a far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio sul lavoro.

Se l’infortunio è prognosticato non guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’evento (anche in caso di infortunio in itinere) sia all’inail (datore di lavoro soggetto all’assicurazione infortuni) sia all’autorità di pubblica sicurezza (tutti i datori di lavoro, anche se non soggetti all’assicurazione contro gli infortuni) entro due giorni (il ministero del lavoro, con circ. n 92/1996, ha chiarito che i termini, per il datore di lavoro, decorrono dalla ricezione del certificato medico).

Denuncia alla Pubblica sicurezza

La denuncia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio. Nei comuni ove manchi l’autorità di pubblica sicurezza essa deve essere inoltrata al sindaco. L’autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di infortunio, deve rimettere un esemplare della stessa alla direzione provinciale del lavoro (settore ispezione del lavoro) nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio in conseguenza del quale prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilitò superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all’obbligo dell’assicurazione.

La denuncia ai fini statistici

Il D.lgs. n. 106/2009 ha previsto l’obbligo di comunicare, in via telematica, all’inail o all’ipsema (marittimi), e, per loro tramite, al SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico:

  • Ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
  • Ai fini assicurativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

L’obbligo di comunicare gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo dell’ordinaria denuncia dell’infortunio all’inail.

Somministrazione del personale

Con la circ. n. 21/2006 l’Inail ha chiarito che nei casi di somministrazione di personale l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia . per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni ricade sul somministratore. 

Conseguentemente, il lavoratore è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al somministratore, al quale dovrà essere trasmessa anche l’inerente certificazione medica.

Come fare denuncia online?

Quando la denuncia infortuni è trasmessa online (INAIL), il datore di lavoro è tenuto a inviare la certificazione medica soltanto se espressamente richiesta dall’inail e nelle ipotesi in cui non sia stata direttamente inviata dal lavoratore o dal medico. E’ quanto ha stabilito un decreto interministeriale del 15/7/2005.

Cosa succede per mancata denuncia?

Con la nota del 9/10/2007 l’inail ha precisato che nel caso in cui la sede riceva il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia professionale ma non riceva la denuncia, provvederà a richiedere la denuncia al datore di lavoro con . apposito atto istruttorio diversificato per infortunio e malattia professionale.

Ove il datore di lavoro provveda all’invio della denuncia entro i termini di legge si avvierà la procedura  sanzionatoria.

Nel caso in cui la denuncia non provenga entro i suddetti termini, la sede provvederà all’invio della diffida. Decorsi inutilmente i termini previsti nell’atto di diffida per l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione in misura minima, si procederà alla contestazione della violazione.

Trattazioni pratiche

L’Inail ha stabilito che, a decorrere dal 12/07/2004, la sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato (lavoratore).atti

E’ ad essa che vanno inviate le denunce degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Infortunio sul lavoro: inammissibile mero accertamento

La domanda di mera qualificazione del fatto come infortunio è inammissibile perché si risolve in una domanda di accertamento di un mero fatto e non di un diritto. Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza n. 17165/2006.

Denuncia attività rischiose

A partire dal 9 Ottobre 2003 il datore di lavoro deve denunciare all’inail l’attività rischiosa contestualmente all’inizio dei lavori e non più nei cinque giorni antecedenti.

Coadiuvanti e collaboratori denuncia preventiva

L’art. 39, c. 8, L. n. 133/2008 ha stabilito che i datori di lavoro, anche artigiani, sono obbligati a denunciare all’inail nominativamente ed in via telematica, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indicandone anche l’eventuale trattamento retributivo di:

  • Collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
  • Coadiuvanti delle imprese commerciali;
  • I soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Infortunio sul lavoro: i certificati li paga l’Inail

In base all’accordo tra l’Inail ed i sindacati dei medici di famiglia, questi ultimi si impegnano a redigere i certificati di infortunio sul lavoro o malattia professionale senza chiedere l’onorario al lavoratore in quanto pagati direttamente dall’Inail con la somma di 27,50 euro per ogni certificato fino a un massimo di tre, anche se la prognosi non supera i tre giorni.

Non è previsto alcun compenso per i certificati redatti su moduli non conformi a quelli predisposti dall’inail.

Ticket

In base al decreto del ministero della sanità del 24 maggio 1989, tutte le prestazioni sanitarie necessarie per la cura di infortuni e di malattie professionali sono esenti da ticket .

I titolari di rendita hanno forme di esonero così differenziate in relazione al punteggio loro riconosciuto:

  • Esenzione generale per la riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  • Esenzione per la sola cura del danno infortunistico per punteggi fino al 66%.

Visite Inali obbligatorie

La sospensione del pagamento della rendita, nei confronti dell’assicurato che non abbia adempiuto all’obbligo di sottoporsi a visita medica di controllo, non comporta per il medesimo la perdita definitiva della prestazione previdenziale che successivamente risulti spettante. Infatti tale inadempimento rileva soltanto sotto il profilo dell’impedimento frapposto alla realizzazione della liquidità ed esigibilità del credito, il ritardo delle quali non può essere imputato all’inail sul quale non grava, perciò, alcuna obbligazione accessoria nell’ipotesi di recupero, da parte dell’assicurato, delle somme corrispondenti ai pagamenti sospesi.

Indennità giornaliera

L’indennità giornaliera viene corrisposta, senza alcun limite di durata, quando il danno causato da infortunio o malattia professionale determini un’inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto di attendere al lavoro. Essa è finalizzata a risarcire il lavoratore della concreta perdita di capacità economica, causata dall’astensione effettiva dall’attività, e spetta anche nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale operabile.

L’indennità corrisponde al 60% del guadagno medio giornaliero, determinato dalla retribuzione complessiva dei 15 giorni immediatamente precedenti l’infortunio (comprese quote per ferie, lavoro straordinario o notturno, parte imponibile delle diarie di trasferta, premi periodici, permessi contrattuali, festività e mensilità aggiuntive; nel calcolo, la settimana è considerata in ogni caso di 6 giorni lavorativi, anche se l’orario settimanale è svolto in 5 giorni, per i primi 90 giorni e al 75% a partire dal 91° giorno. Compete anche agli apprendisti e viene erogata per tutti i giorni, compresi i festivi, compresi nel periodo di inabilità.

Decorre dal 4° giorno successivo all’infortunio o al manifestarsi della malattia professionale. La legge n. 15/1963 impone al datore di lavoro di corrispondere all’infortunato l’intera retribuzione per la giornata in cui si è verificato l’infortunio e il 60% della stessa per i successivi tre giorni.

Ricaduta

Riguarda l’infortunato o il tecnopatico che, dopo la guarigione clinica, ricada in uno stato di inabilità temporanea assoluta, come ulteriore conseguenza e recrudescenza temporanea dell’infortunio stesso. L’indennità si calcola sulla base della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 15 giorni immediatamente precedenti quello della ricaduta medesima. Si fa riferimento, invece, alla retribuzione percepita al momento dell’infortunio per i lavoratori disoccupati o occupati con retribuzione inferiore.

Al fine di determinare la retribuzione spettante (60% oppure 75%) il periodo di ricaduta va sommato a quello del precedente stato di inabilità temporanea. Per le ricadute non c’è la franchigia dei tre giorni.

Recidiva

Si ha recidiva quando la malattia abbia raggiunto completa e definitiva guarigione, ma la manifestazione morbosa sia ripresa ex novo. In questo caso la franchigia si considera, in quanto la recidiva costituisce sostanzialmente un nuovo evento. Infatti si può definire recidiva un fatto del tutto nuovo, cioè l’intervento di una nuova causa violenta che determini la ricomparsa di uno stato algofunzionale già manifestatosi nel corso di altro infortunio e già definito, all’epoca, con o senza postumi indennizzabili.

La ricaduta, invece, è la riacutizzazione della sintomatologia, conseguente alla lesione infortunistica non collegata all’intervento di una nuova causa.

Integrazione rendita

Quando sia sottoposto a cure termali un soggetto titolare di rendita, dall’indennità cosi determinata va detratto il rateo di rendita del periodo.

L’avvenuta liquidazione dell’indennizzo in capitale del danno biologico non ha alcuna incidenza sulla misura dell’indennità giornaliera dovuta all’infortunato nel caso in cui egli successivamente all’evento indennizzato ricada in stato di inabilità temporanea assoluta o abbia necessita di cure o di accertamenti clinici, visto il carattere patrimoniale dell’indennizzo in capitale.

Infortunio sul lavoro nel part time

In merito al lavoro part time, che può essere svolto presso più datori, l’inail, con nota del giugno 2001, ha chiarito che:

  • Il calcolo dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea va fatto sul cumulo delle retribuzioni percepite nei 15 gg. precedenti l’infortunio;
  • L’assenza del lavoratore dall’azienda per infortunio sul lavoro, anche se occasionato dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso altro datore di lavoro va considerata comunque come infortunio. 

Sarà onere del lavoratore infortunato comunicare il motivo dell’assenza all’altro datore di lavoro. Il secondo datore di lavoro, anche se coinvolto nell’infortunio, deve considerare l’assenza a tale titolo e applicare le relative norme in materia di erogazione dell’indennità temporanea e della eventuale integrazione a suo carico.

Ancora l’inail, con la circ. n. 57/2004, precisa che, per la determinazione del premio, la base imponibile si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria superiore per le ore complessive da retribuire in base al contratto.

Per l’indennità di inabilità di inabilità temporanea assoluta, la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro settimanali complessive da retribuire in base al contratto di lavoro a parziale orario, e dividendo poi il prodotto per 6.

Nel caso di più rapporti di lavoro, il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo di tutte le retribuzioni percepite negli ultimi 15 giorni. Per la rendita, restano fermi il minimale ed il massimale di legge.

Lavoro a chiamata

Con circ. n. 22/2006 l’inail ha chiarito che nel lavoro intermittente l’indennità di disponibilità paga il premio Inail, ma non . contribuisce alla determinazione della base di . calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori infortunati. In tali ipotesi, vale il criterio applicato ai lavoratori che prestano opera saltuariamente. Ai fini del calcolo delle prestazioni, l’inail terrà conto della retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione anche quando debba essere applicata in periodi in cui la prestazione non è effettuata.

Categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

L’art. 166, c. 3,  Dpr n. 1124/1965 stabilisce che per alcune categorie le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita. La retribuzione giornaliera convenzionale si ottiene dividendo per 300 il minimale annuo; la retribuzione convenzionale mensile è pari a 25 volte quella giornaliera.

Le categorie in argomento sono:

  • Detenuti ed internati lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d’opera, sia per conto di imprese private, sono esclusi dall’assicurazione in forma ordinaria gli addetti . a lavori condotti direttamente dallo stato;
  • Allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • Lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • Lavoratori in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori in borse lavoro.

Incompatibilità con altre prestazioni

L’indennità per inabilità temporanea assoluta ha natura sostitutiva della retribuzione; non è, per tanto, cumulabile, fino alla concorrenza del suo ammontare, con l’indennità di malattia, con quella di maternità, con l’indennità post-sanatoriale e con il trattamento di integrazione guadagni. In caso di diritto concomitante, deve sempre essere corrisposta l’indennità Inail.

Riduzione in caso di ricovero

In caso di ricovero ospedaliero dell’infortunato, l’importo dell’indennità giornaliera può essere ridotto dall’istituto assicuratore nella misura di un terzo.

Nessuna riduzione può essere operata tuttavia quando l’assicurato abbia coniuge, figli o ascendenti a carico.

Incedibilità, impignorabilità ed insequestrabilità delle prestazioni Inail

Ai sensi dell’art. 110, Dpr n. 1124/1965, il credito per le indennità del settore non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato.

Tuttavia la corte costituzionale, con la sentenza n. 572/1989, ha poi ammesso la pignorabilità delle rendite Inail per crediti alimentari dovuti per legge.

Sull’obbligo di reperibilità

Nessun obbligo di reperibilità per il lavoratore assente per infortunio sul lavoro; obbligo a cui deve invece sottostare il lavoratore ammalato.

Principio consolidato, confermato dalla cassazione con sentenza n. 1247/2002. La corte ricorda che il datore di lavoro può comunque e sempre richiedere il controllo della condizione di infermità conseguente a un infortunio sul lavoro e il lavoratore ha solamente un generico obbligo di collaborazione.

Un pò di storia

L’infortunio sul lavoro risale al primo intervento dell’industria che avvenne alla fine del 19° secolo, tramite la L. n. 1473/1883 con regole privatistiche mentre, dopo 15 anni, la L. n. 80/1898 sancì l’obbligatorietà dell’assicurazione, sia pure limitata ad alcune categorie di lavoratori. Con la L. n. 51/1904 furono poi previste alcune ipotesi di tutela in agricoltura. Solo nel 1917, con il D. lgs. n. 1450/1917, l’assicurazione venne estesa a tutti gli addetti alle aziende agricole e forestali, nonché ai coltivatori diretti, mezzadri e loro familiari adibiti abitualmente ad attività manuali. Nel 1933 nacque l’Inail.C

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