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La Rivalsa Inail

La rivalsa inail
23 Maggio 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

Che cos’è?

In alcune situazioni, l’Inail, può agire in rivalsa per recuperare le somme erogate ai lavoratori infortunati. La rivalsa Inail comprende due tipologie di azioni: Regresso e Surroga.

Regresso

Di norma l’assicurazione Inail solleva il datore di lavoro dalla responsabilità civile in caso di infortunio ad un suo dipendente. Tale esonero è operante anche se il datore di lavoro non abbia adempiuto al pagamento del premio di assicurazione: il rapporto infortunistico nasce, infatti, ope legis, per cui una volta costituito, si realizzano tutti gli aspetti della disciplina prevista.

Gli art. 10 e 11, Dpr n. 1124/1965 stabiliscono una deroga a questo principio. Quando il datore di lavoro viene giudicato penalmente responsabile del fatto dal quale è derivato l’infortunio, l’Inail può agire in regresso contro di esse per ripetere le somme corrisposte al lavoratore infortunato. Fino ai primi anni 80 dottrina e giurisprudenza ritenevano che la responsabilità civile del datore di lavoro dovesse essere esclusa in presenza di una sentenza penale di proscioglimento, emessa con qualunque formula, o di un decreto dii archiviazione. Di conseguenza, ogni volta che in sede penale il datore di lavoro veniva in qualche modo assolto, all’Inail era preclusa la possibilità di dar corso all’azione di regresso.

La corte costituzionale ha poi prodotto una svolta epocale in materia stabilendo, con le . sentenze nn. 102/1981, 118/1986 e 499/1995, che il giudice civile possa procedere ad autonomo accertamento dei fatti e a conoscere incidentalmente della responsabilità del datore di lavoro, anche quando il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di patteggiamento, archiviazione, proscioglimento in sede istruttoria, amnistia, oppure con sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato. In tali ipotesi, però, è ovvio che sarà maggiore e più difficoltoso l’onere probatorio a carico dell’istituto che dovrà provare, in modo specifico, l’esistenza di una precisa responsabilità del datore di lavoro, o di un suo dipendente.

Viene data, comunque, possibilità al datore di lavoro, di contestare i fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale a carico di un proprio dipendente, giudizio al quale il datore di lavoro medesimo non sia stato posto in condizioni di partecipare.

La cassazione, con la sentenza n. 11436/1996, ha precisato che al giudice civile spetta adesso il compito di accertare il nesso causale . tra la violazione e l’infortunio stesso, oltre che l’entità dei postumi delle lesioni da esso derivate, nonché l’eventuale concorso di colpa del prestatore di lavoro. Con le sentenze nn. 9938 e 10167/1991, 9601/2001, ecc., la stessa corte ha confermato che il giudice ordinario può, senza dubbio, verificare incidenter tantum la responsabilità del datore di lavoro o dei suoi preposti. Ancora la cassazione con la sentenza n. 10066/1994, evidenzia che è da ritenersi perfettamente legittima l’ipotesi in cui il giudice ordinario possa giungere a conclusioni diverse da quelle contenute nell’accertamento penale. In tal caso, però, il giudice civile ha l’obbligo di motivare compiutamente le ragioni della difformità della propria decisione.

L’azione risarcitoria dell’assicurato

Anche il lavoratore danneggiato, una volta che sia stata accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, è legittimato ad agire verso di esso per essere risarcito secondo le norme del codice civile, sia per i danno patrimoniali che per quelli non patrimoniali. Si tratta, dunque, di una vera e propria azione risarcitoria del danno, che, però, deve essere necessariamente riferita alla quota parte che eccede le indennità erogate dall’Inail. Tale azione può essere avanzata anche autonomamente, ma solo per i danno non coperti dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quali il danno morale, il danno biologico per gli eventi anteriori al 25/7/2000 e i danni non indennizzati dall’Inail in quanto in franchigia.

Va anche ricordata, la differenza di struttura tra sistema indennitario e meccanismo risarcitorio, diretto a ristorare lo specifico danno alla salute subito dalla persona. Il lavoratore danneggiato può ottenere dal datore di lavoro, pur in assenza di condanna penale di questi, il risarcimento, sia del danno differenziale, sia delle voci di danno non indennizZate dall’Inail, a condizione che possa dimostrare che l’evento dannoso si è verificato per la mancata adozione da parte del datore di lavoro di quelle misure che, secondo l’esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, egli era tenuto a porre in essere. Possono essere esercitate anche entrambe le azioni esperibili contro il datore di lavoro. La competenza per l’assicurazione risarcitoria è determinata dal codice di procedura civile; quella per l’azione di regresso è, invece, del giudice del lavoro.

Surroga

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, cosi recita l’art. 2043, cod. civ.

Quando l’evento tutelato è causato da un terzo, estraneo al rapporto datore di lavoro-lavoratore, si deve accertare la sua responsabilità per fatto illecito extracontrattuale. Una volta che sia riconosciuto responsabile dell’evento, il terzo è tenuto al risarcimento del danno secondo le norme del codice civile. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dal coniuge, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Nell’azione in surrogazione promossa dall’Inail non è in questione il rapporto assicurativo concernente l’infortunio sul lavoro ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore del fatto illecito e, pertanto, il responsabile del danno non è legittimato a opporre all’assicuratore l’insussistenza degli estremi dell’indennizzabilità del sinistro, trattandosi di requisito attinente al rapporto assicurativo medesimo.

Dato che l’Inail subentra nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, l’azione esercitata nei confronti di quest’ultimo dalla stessa Inail ha natura risarcitoria.

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