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Infortunio sul Lavoro in Agricoltura

Infortunio sul lavoro in agricoltura
23 Maggio 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

Che cos’è?

Con la legge n.243/1993, l’infortunio sul lavoro in agricoltura è stata ristretta ai soli soggetti aventi requisiti per l’assicurazione ai fini pensionistici. Questa esclusione dei lavoratori abituali dell’agricoltura è stata dichiarata legittima dalla corte costituzionale, con la sentenza n. 26/2000.

Si è venuta a creare un situazione strana. Negli anni 90 la massa dei coltivatori ha potuto accedere al pensionamento anticipato a 50/55 anni di età. Ottenuta la pensione, molti non hanno più interesse all’assicurazione per la pensione. Se a questo si aggiunge il fenomeno noto del massiccio impiego nel settore di lavoratori irregolari, il quadro che emerge è moltissimi addetti – forse la maggioranza – sono esclusi dall’infortunio sul lavoro in agricoltura.

Chi può richiedere l’Infortunio sul Lavoro in Agricoltura?

Ai fini dell’assicurazione Inail, sono lavoratori agricoli autonomi, ai sensi della L. n. 9/1963 e quindi possono richiedere l’infortunio sul lavoro in agricoltura, coloro che si dedicano abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione dei fondi e/o all’allevamento e alla custodia del bestiame, sempre che il fondo coltivato richieda un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate e che la complessiva forza lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali.

Non è indennizzabile l’infortunio occorso all’imprenditore agricolo in occasione – non già di opera manuale abituale, che può essere svolta, indifferentemente, dallo stesso imprenditore o dai suoi dipendenti, ma di attività imprenditoriale, come tale riservata, in via esclusiva, all’imprenditore medesimo.

Doppia assicurazione il cd/cm con altra attività

Con la circ. n. 21/2002 l’Inail affronta il caso di coltivatori, soggetti come tali alla classificazione Inps per l’attività prevalente che svolgano in via secondaria un’attività artigianale, ad esempio trasporto per conto terzi. In considerazione della specificità dell’infortunio sul lavoro in agricoltura, finalizzata a tutelare il rischio professionale presente anche nell’attività non prevalente purché non occasionale, l’Inail prevede per tale attività secondaria un’inquadramento diretto, diverso e ulteriore, rispetto alla classificazione disposta dall’inps per l’attività principale. Il medesimo soggetto avrà, pertanto, un doppio inquadramento. Come requisito sostanziale, l’attività artigianale dovrà essere svolta in modo non occasionale né in via eccezionale, ma sistematicamente e abitualmente seppure non in via esclusiva o prevalente. Stesso trattamento anche per il lavoratore dipendente che durante il tempo libero svolga in modo abituale un’attività artigianale esposta a rischio.

Non tutelabile chi produce per il solo autoconsumo

Ai fini della tutela dell’infortunio sul lavoro in agricoltura, non è sufficiente per il riconoscimento della qualifica di lavoratori autonomi la natura agricola dell’attività svolta, ma è necessario anche l’esercizio professionale dell’attività stessa, che deve avere il carattere economico proprio dell’imprenditore agricolo. La cassazione, con le sentenze nn. 9040/2001 e 15836/2002, esclude dalla tutela Inail il coltivatore che produce per il suo autoconsumo e non per il mercato.

La contribuzione agricola

La contribuzione per l’infortunio sul lavoro in agricoltura avveniva, alle origini, mediante il versamento di quote addizionali e proporzionali all’imposta erariale sui fondi rustici secondo le disposizioni contenute nel T.U..

La L. n. 852/1973 ha poi cambiato le cose e, a decorrere dall’1/1/1974, i datori di lavoro dell’agricoltura e i concedenti i terreni a compartecipazione o a piccola colonia sono tenuti al pagamento di contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in misura percentuale sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti, mentre i lavoratori autonomi e i concedenti i terreni a mezzadria e a colonia hanno l’obbligo di versare i contributi in quota capitaria annua per ogni unità facente parte del nucleo coltivatore diretto, colonico o mezzadrile.

Regolarità contributiva alla data dell’evento

La verifica della regolarità contributiva, ai fini dell’erogazione dell’infortunio sul lavoro in agricoltura, sarà effettuata non più al31 dicembre dell’anno precedente quello in cui viene denunciato l’evento, ma alla data dell’evento stesso. Lo ha comunicato l’inail nella circ. n. 48/2006.

La rivalsa

In agricoltura l’età minima per l’ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a quattordici anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressioni dell’obbligo scolastico. E’ quanto stabilisce la legge n. 977/1967; la norma è stata poi riconfermata con il D. lgs. n. 345/1999.

Il minore che sia adibito a lavorazioni agricole in contravvenzione a questa norma, ha comunque titolo, in caso di infortunio lavorativo agricolo, alla tutela assicurativa da parte dell’Inail.

Tuttavia l’Inail ha sempre diritto di rivalersi nei confronti del datore di lavoro, la cassazione, infatti, con sentenza n. 2226/1991, ha stabilito che la rivalsa ha natura sanzionatoria per aver adibito al lavoro un minore. Nessun rilievo assume la circostanza che vi sia stata o meno colpa del datore di lavoro nella determinazione dell’infortunio.

Acquacoltura e miticoltura

L’attività in questione è costituita dall’insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

Ai sensi della legge n. 778/1986 l’allevamento di ogni specie di animali, inclusi i pesci, anche se svolto in modo autonomo, senza connessione con la coltivazione della terra, deve essere considerato attività agricola principale. La pesca fluviale e la pesca marittima con natanti di stazza fino a 10 Tsl sono di competenza Inail, se la stazza è superiore diviene competente l’Ipsema.

I contoterzisti

Le aziende che svolgono attività agricola conto terzi devono essere inquadrate nel settore agricolo. Eventuali posizioni contributive in altri settori sono state cassate a decorrere dal 1989, in base a quanto stabilì la Direzione generale INPS per la contribuzione previdenziale.

Riguardo la contribuzione antinfortunistica, invece, l’Inail continua ad inquadrare queste imprese nel settore industriale, come artigiani, quando svolgano a livello professionale lavorazioni meccanico – agricole per conto terzi.

L’Inail afferma che la fornitura di servizi da parte di impresa agricola in favore di altre imprese agricole è da considerare attività connessa e, conseguentemente, da inquadrare nel settore agricolo purché sia svolta con l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola.

Automaticità delle prestazioni solo per i dipendenti

I lavoratori dipendenti (e i parasubordinati) hanno diritto, ai sensi dell’art. 67, Dpr n. 1124/1965, alle prestazioni Inail anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi. L’art. 59, c. 19, L. n. 449/1997 ha stabilito che, al contrario, questa automaticità delle prestazione non opera per i lavoratori autonomi. Questi ultimi, dunque, accedono alle prestazioni quando hanno pagato i contributi.

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