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Indennità di accompagnamento: che cos'è, importo e durata

Indennità di accompagnamento
8 Giugno 2023
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Tempo di lettura 5 minuti

L’indennità di accompagnamento è una prestazione socio assistenziale erogata dall’INPS a tutti quei soggetti che, previo visita presso una commissione sanitaria incaricata, vengono dichiarati totalmente invalidi e incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

Può essere richiesta da tutti i cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari residenti in Italia senza alcun limite di età, ciò vuol dire che anche i minori che presentano condizioni psicofisiche limitanti possono inoltrare domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

La normativa che regolamenta la prestazione è la legge 11 febbraio 1980, n. 18, l’indennità viene erogata su 12 mensilità e il suo importo viene stabilito annualmente in funzione degli indici Istat.

L’importo dell’indennità di accompagno nel 2023 è fissato a 527,16 e, oltre ad essere esente da qualunque ritenuta IRPEF, l’erogazione della prestazione non dipende da limiti reddituali prestabiliti.

La prestazione viene erogata al netto e al percettore non viene imposto alcun limite reddituale da rispettare.

Per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento il richiedente dovrà attuare una procedura amministrativo/sanitaria che inizia con la redazione del certificato medico da parte del medico curante e termina con l’inoltro del verbale di invalidità da parte dell’INPS.

All’interno di questo articolo guideremo il lettore all’interno di tutte le variabili che regolamentano la prestazione e forniremo una guida dettagliata su quelli che sono i passaggi da effettuare per inoltrare correttamente la domanda di riconoscimento indennità di accompagnamento.

Buona lettura.

I requisiti

I requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento possono essere suddivisi in requisiti amministrativi e requisiti sanitari.

Per quanto concerne gli amministrativi, il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Essere cittadino italiano
  • In alternativa cittadino comunitario iscritto allanagrafe del comune di residenza
  • In alternativa essere cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno di almeno un anno
  • Avere residenza stabile e abituale nel territorio italiano

In merito ai requisiti sanitari, questi sono i parametri da rispettare:

  • ottenere il riconoscimento da parte di una commissione medica incaricata di uninabilità totale e permanente del 100%
  • ottenere il riconoscimento da parte di una commissione medica incaricata dell‘impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
  • In alternativa a quanto summenzionato, ottenere il riconoscimento dell‘impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
  • non essere ricoverati presso istituti con pagamento della retta a carico dello stato o di enti pubblici

Durata, importo e decorrenza

L’accompagno viene erogato per 12 mensilità, è quindi privo di tredicesima e quattordicesima mensilità e il suo importo viene fissato annualmente secondo gli indici istat.

L’importo dell’indennità di accompagnamento nel 2023 è pari a 527,16 euro.

La decorrenza della prestazione parte dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ciò vuol dire che, se la domanda viene inoltrata ad esempio il 10 luglio 2023 e il riconoscimento da parte della commissione avviene il 12 settembre 2023, l’INPS è tenuto a corrispondere anche gli arretrati a partire dal 10 agosto 2023.

Ricordiamo il lettore che l’iter di ottenimento dell’indennità di accompagnamento non culmina con la ricezione del verbale ma con l’inoltro dell’ap70 all’INPS, chiariremo questo passaggio nei successivi capitoli dell’articolo.

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Ricordiamo il lettore che l’indennità non è soggetta ad alcuna ritenuta Irpef, per cui l’importo che verrà erogato corrisponde al netto.

Ulteriore precisazione riguarda i limiti reddituali, l’indennità non è soggetta ad alcun limite che ne comporta la revoca.

Ricordiamo che la prestazione spetta anche:

  • Ai soggetti sottoposti a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital
  • Ai soggetti affetti dal morbo di Alzheimer
  • Ai soggetti affetti dalla sindrome di Down
  • Ai soggetti affetti da epilessia, che questa sia quotidiana o soggetta a “crisi di assenza”
  • Ai ciechi assoluti
  • Ai bambini minorenni incapaci di deambulare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua
  • Ai soggetti che pur capaci di compiere gli atti quotidiani della vita (vestirsi, magiare e pulirsi) sono incapaci – in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva – di rendersi conto della portata di singoli atti che vanno a compiere

Compatibilità con altri trattamenti

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con:

  • Il ricovero presso strutture dove la retta è a carico dello stato o altri enti pubblici
  • L’indennità di frequenza
  • Indennità provenienti per cause di guerra, lavoro o servizio

È invece compatibile:

  • Attività lavorativa (sia dipendente che autonoma)
  • Pensione di inabilità
  • Pensioni e indennità di accompagnamento per ciechi totali o parziali
  • La titolarità di una patente da guida speciale

La domanda

Come specificato nel paragrafo introduttivo, per ottenere l’indennità di accompagnamento il richiedente dovrà attivare una procedura amministrativo/sanitaria che ha una durata complessiva di circa 3/4 mesi (questo periodo temporale dipende molto dalla regione/provincia di residenza).

L’iter per la domanda di accompagnamento può essere riassunto nei seguenti passaggi:

  • Redazione certificato medico da parte del medico curante o di un medico certificatore
  • Inoltro della domanda all’interno del sito INPS o presso un operatore abilitato (patronato o associazione)
  • Visita presso una commissione asl incaricata
  • Ricezione del verbale
  • Inoltro ap70 per liquidazione della prestazione
  • Erogazione dell’indennità

Partendo dalla redazione del certificato medico, ricordiamo il lettore che questo deve essere redatto tenendo in considerazione tutte le patologie alle quali è affetto il soggetto senza dimenticare di ricordare al proprio medico di “flaggare” anche la richiesta per il riconoscimento dell’handicap L n. 104/1992.

L’errore che viene spesso commesso è quello di dare per scontato che la richiesta dell’indennità di accompagnamento sia contestuale con quella della L n. 104, purtroppo non è così.

Il cittadino che vuole ricevere il riconoscimento di entrambe le prestazioni deve ricordarsi di indicare all’interno del certificato sia il riconoscimento dell’indennità che dell’handicap.

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Una volta redatto il certificato medico, il richiedente dovrà inoltrare la domanda amministrativa all’interno del sito dell’INPS o presso un intermediario autorizzato.

In fase di presentazione della domanda, verrà richiesto il codice univoco del certificato medico da allacciare alla richiesta.

Una volta presentata la domanda, il richiedente dovrà rimanere in attesa della convocazione a visita da parte dell’INPS.

Ottenuto il messaggio di convocazione è opportuno presentarsi a visita con tutta la documentazione clinica in possesso (anche in copia) che accerta lo stato di invalidità.

A 30 giorni dalla data della visita (periodo temporale che varia a seconda dell’INPS di appartenenza) l’interessato riceverà il verbale di visita.

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Ottenuto il verbale, se l’esito della visita sarà positivo, si passerà alla chiusura della fase amministrativa attraverso l’inoltro dell’ap70.

Quest’ultima fase definitiva determina il pagamento della prestazione.

Cosa fare in caso di respinta dell’indennità di accompagnamento?

Per quanto il soggetto si ritenga meritevole di riconscimento dell’indennità di accompagnamento, purtroppo il parere della commissione è molto soggettivo.

Nel caso in cui non si ottiene il riconoscimento in prima visita, il richiedente ha due possibilità:

  • Analizzare la documentazione clinica e capire se la stessa può essere incrementata con nuove patologie esistenti o di una certificazione più recente
  • Inoltrare un ricorso giudiziario nei confronti del parere medico entro 6 mesi dal ricevimento del verbale di visita

Nel caso in cui volessi avanzare ricorso giudizioario ti invitiamo a leggere la nostra guida: Ricorso invalidità civile come e quando richiederlo

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