Pensione di inabilità civile: Importi, limiti reddituali e compatibilità
La pensione di inabilità civile è una prestazione socio assistenziale erogata dall’INPS su domanda dell’interessato ai mutilati ed invalidi civili che possiedono i seguenti requisiti:
- un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- una percentuale di invalidità riconosciuta da una commissione incaricata pari al 100%
- uno stato di bisogno economico
- risiedono in Italia
- possiedono un reddito annuo uguale o inferiore a 17.920,00 euro
La prima distinzione fondamentale per non generare confusione nella mente del lettore è che l’assegno di invalidità civile, nonostante abbia lo stesso importo della pensione di inabilità, differisce da quest’ultima sia per la percentuale di invalidità riconosciuta (assegno di invalidità: 74%-99%) che per la soglia di reddito annua da rispettare per ottenere l’erogazione (assegno di invalidità: 5.391,88)
Che cos’è?
La pensione di inabilità civile viene corrisposta a tutti quei soggetti che hanno un’invalidità permanente totale pari al 100%.
È una prestazione a carattere socio assistenziale, per cui non richiede il possesso di contribuzione da parte del richiedente.
La prestaizone non è reversibile ai supersititi e viene erogata per 13 mensilità.
Anche la pensione di inabilità civile, così come tutte le prestazioni a carattere previdenziale, è soggetta all’adeguamento degli incrementi della speranza di vita, per cui i requisiti anagrafici ad oggi in vigore saranno validi fino al 31 dicembre 2024, data in cui il requisito verrà rimesso riconsiderato sulla base dell’adeguamento.
Essendo una prestazione a carattere socio asssistenziale l’erogazione, oltre ad essere subordinata ad un requisito sanitario, è legata al non superamento di una determinata soglia reddituale.
Il limite reddituale per percepire la pensione di inabilità civile viene rideterminato annualmente sulla base degli indici ISTAT, nel 2023 tale limite corrisponde a 17.920,00 euro.
Nella determinazione del reddito rilevante vengono presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non vengono invece tenuti in considerazione i seguenti redditi:
- Quello della pensione stessa
- Le pensioni di guerra
- L’indennità di accompagnamento
- Le rendite Inail
Ricordiamo che il reddito che viene preso in considerazione fa riferimento al solo titolare la prestazione, non concorrono quindi nella formazione del reddito quelli prodotti dal coniuge o eventuali familiari.
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Nel caso in cui il percettore la prestazione, pur possedendo i requisiti sanitari, dovesse superare il limite summenzionato la prestazione viene sospesa.
L’importo della pensione di inabilità civile subisce gli effetti annuali degli indici ISTAT, nel 2023 il suo importo è pari a 313,91 euro al mese.
Al conseguimento dell’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia, qualora non dovessero sussistere i requisiti contributivi per ottenere una prestazione previdenziale, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
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Compatibilità con il lavoro
La pensione di invalidità civile, a condizione che non venga superato il limite reddituale imposto dalla legge, è cumulabile con le prestazioni di lavoro dipendente o autonomo.
Incompatibilità e compatibilità con altre prestazioni
La pensione è compatibile con:
- Assegno ordinario di invalidità;
- Pensione di inabilità INPS
- Indennità di accompagnamento
Non è invece compatibile con:
- Cecità civile
- Sordità civile
- Pensione di guerra
Maggiorazione sociale
L’importo della pensione di inabilità civile uò essere incrementato per effetto delle C.d maggiorazioni sociali.
Per avere diritto all’aumento di 10,33 euro mensili sulla pensione, è necessario che il titolare della prestazione e il proprio coniuge non superino determinate soglie reddituali.
Tali limiti reddituali vengono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTA, nel 2023 questi sono pari a:
- In caso di pensionato single: 6.542,51, l’equivalente dell’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale;
- In caso di pensionato coniugato: 13.085,02, l’equivalente dell’ammontare dell’assegno sociale de del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti
Ai fini della determinazione del reddito, valgono gli stessi criteri che determinano il riconoscimento della pensione.
L’incremento al milione
L’incremento al milione, regolamentato dall’articolo 38 della legge 448/2001, riconosce un ulteriore aumento sulla pensione di inabilità civile.
Tale incremento, per il 2023, consente una maggiorazione dell’importo fino a 660,79 euro.
Tale incremento può essere ottenuto se si rispettano i seguenti requisiti:
- Il beneficiario non possiede nell’anno 2023 redditi propri su base annua pari o superiori a 8.590.27
- Il beneficiario, se coniugato, non possiede redditi propri pari all’importo summenzionato oltre a redditi cumulati con il coniuge pari a 14.675,70
In questo caso, i redditi che verranno tenuti in considerazione, saranno tutti quelli percepiti dal richiedente inclusi quelli esenti da Irpef e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Inoltre, vanno considerati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia od organismi internazionali.
Un ulteriore precisazione rispetto all’incremento al milione va fatta in merito all’età.
L’articolo 38 della legge 448/2001, prevedeva tale aumento esclusivamente per i percettori dell’assegno con un’età uguale o superiore a 60 anni.
La sentenza n. 152/2020 della corte costituzionale ha dichiarato illegittimo tale requisito anagrafico estendendo tale diritto a partire dal 18° anno di età.
La domanda
Per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile, il richiedente dovrà attuare un processo amministrativo/sanitario che consta dei seguenti passaggi:
- Redazione del certificato medico per richiesta invalidità civile
- Inoltro della domanda presso l’INPS
- Visita medica
- Ricezione del verbale di visita
- Inoltro Ap70 in caso di riconoscimento
- Inoltro ricorso contro il parere medico in caso di diniego
Il primo passaggio è quello di recarsi presso il proprio medico di base muniti di tutta la certificazione medica in possesso per ottenere la redazione e l’invio telematico del certificato medico.
Nel caso in cui il medico curante non sia in possesso delle credenziali per accedere al sito dell’INPS, potremmo rivolgerci ad un medico certificatore.
Una volta in possesso del certificato, dovremo inoltrare la domanda attraverso uno dei seguenti canali
- Autonomamente all’interno del sito INPS se muniti di SPID
- Affidandoci ad un istituto di patronato
- Contattando il numero verde INPS
Inoltrata la domanda, l’INPS avrà 30 giorni di tempo per conovocare il richiedente a visita presso una commissione medica instituita all’interno di un’ASL di competenza territoriale.
Consigliamo il lettore di presentarsi in sede di visita munito di tutta la documentazione clinica comprovante lo stato di invalidità, in modo tale da fornire agli esaminatori il materiale utile.
Successivamente alla visita, entro 30 giorni l’INPS inoltrerà il verbale di visita contenente il parere della commissione ASL rispetto alla percentuale di invalidità riconosciuta al richiedente.
Se il parere è positivo e il richiedente ha ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100%, a questo punto si potrà chiudere l’iter amministrativo e ottenere la liquidazione della pensione di inabilità civile mediante l’Ap70.
In caso contrario, si potrà agire contro il parere della commissione medica mediante un ricorso per invalidità civile.
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