Che cos’è?
L’indennità speciale per ciechi parziali è una provvidenza economica istituita dall’art. 3 della L. n. 508/88 a favore delle persone riconosciute cieche parziali.
Indennità speciale per ciechi parziali: Requisiti
Come tutte le prestazioni erogate dal comparto invalidi civili anche l’indennità è soggetta al possedimento di specifici requisiti per potervi accedere:
- Essere riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta per infortunio sul lavoro o di servizio;
- Cittadinanza Italiana o regolare permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini extracomunitari;
- Residenza stabile e abituale sul territorio nazione;
- Nessun limite di età;
- Nessun limite reddituale.
Durata e decorrenza
L’indennità speciale per ciechi parziali viene erogata dal mese successivo dalla presentazione della domanda ed è corrisposta per 12 mensilità con un importo variabile di anno in anno.
Indennità speciale per ciechi parziali: Incompatibilità e cumulabilità
L’indennità viene erogata anche se il soggetto è ricoverato presso strutture sanitarie pubbliche con retta a carico dello stato, è cumulabile con la pensione reversibile e con tutte le altre pensioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo, è incompatibile con l’invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
Importi e limiti reddituali
L’indennità non ha alcun limite reddituale, come specificato nel precedente paragrafo, e l’importo fissato per il 2019 è di: 210,61 euro.