Dichiarazione sostitutiva unica estesa

Dichiarazione sostitutiva unica estesa

Che cos’è la dsu estesa?

I casi per i quali è previsto l’utilizzo della DSU estesa sono tassativi.

La DSU mini anche se utilizzata per la grande maggioranza dei casi, non può essere utilizzata sempre, poiché ci sono delle situazioni specifiche per le quali è necessario fornire delle informazioni aggiuntive, affinché gli enti erogatori delle prestazioni agevolate possano effettuare tutte le verifiche del caso. In queste particolari situazioni, è previsto l’utilizzo della DSU estesa.

Dsu estesa per prestazioni sanitarie in presenza di persone disabili

Quando nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità e/o non autosufficienti, in sede di calcolo dell’ISEE, vengono applicate detrazioni e franchigie in modo da determinare delle situazioni di vantaggio per il richiedente che versa in situazioni di maggiore bisogno. A tal proposito quindi, anche nei casi in cui la persona è minorenne, deve sempre essere compilato, in aggiunta al modulo FC1, il modulo FC2 nella parte relativa al quadro FC7. In tale sezione occorre specificare il tipo di disabilità che affligge il componente, poiché sono previsti abbattimenti crescenti del reddito del nucleo a seconda che si sia in presenza di una persona con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Inoltre devono essere inseriti i dati identificativi della certificazione attestante il tipo di disabilità, in modo da consentire all’Inps di effettuare le opportune verifiche. Sempre nel quadro FC7, vanno indicate tutte le situazioni in cui la persona per la quale si compila il modulo FC2 è ricoverata presso residenze socio-sanitarie assistenziali, residenze protette, ecc.

Infine è possibile indicare in un’apposita sezione l’ammontare delle spese sostenute per l’assistenza personale, ad esclusione del costo sostenuto per i collaboratori domestici e riferite all’anno solare precedente la presentazione della DSU. Le prestazioni sanitarie correlate alla presentazione dell’ISEE riguardano nello specifico sia percorsi assistenziali di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio, che di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, incluse le prestazioni strumentali accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio.

Tali agevolazioni hanno come scopo l’inserimento sociale del disabile attraverso l’inclusione di interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi. Infine si precisa che in caso di richiesta di prestazioni sanitarie relative a persone disabili e non autosufficienti maggiorenni, si ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto, composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni a carico ai fini Irpef. Un’ulteriore precisazione va fatta quando si debbano richiedere delle prestazioni socio/sanitarie riferite a componenti minorenni nel cui nucleo siano presenti genitori non conviventi e/o non coniugati. In tal caso deve essere necessariamente compilata la cosiddetta “componente aggiuntiva”, dove devono essere inseriti i dati relativi al genitore non convivente.

Dsu estesa per prestazioni per il diritto allo studio universitario

Quando l’attestazione ISEE è richiesta  per prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel modulo MB1, in quanto si rende necessario determinare il grado di autonomia economica dello studente universitario rispetto il proprio nucleo familiare. Pertanto, quando si presenta una DSU volta ad ottenere prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, bisogna compilare anche il modello MB2 ed i relativi quadri C e D.

La compilazione del quadro C deve avvenire per ogni  componente il nucleo familiare che intende richiedere la prestazione agevolata. Pertanto vanno inseriti i dati anagrafici di ogni studente universitario presente in famiglia.

Dei casi particolari si verificano quando nel nucleo familiare siano presenti genitori non conviventi e/o non coniugati. In tal caso bisogna verificare, rispetto ad ogni genitore, quale sia il nucleo familiare di riferimento per lo studente. In presenza quindi di genitori non conviventi e/o non coniugati, ne discende inevitabilmente che il soggetto richiedente la prestazione dovrà dichiarare un genitore di riferimento ed essere attratto nel nucleo familiare di quest’ultimo. In tale ipotesi bisogna compilare necessariamente anche il quadro D. Nel quadro D, devono essere indicate le condizioni dell’altro genitore e se questo abbia altri figli. Pertanto nel suddetto quadro devono essere indicati i dati anagrafici del genitore non coniugato e non convivente ed i relativi dati dei figli di quest’ultimo e sarà necessario pertanto compilare anche la cosiddetta “componente aggiuntiva” che contiene i dati relativi al genitore convivente.

Dsu estesa: Il caso della componente aggiuntiva

Per alcuni casi particolari, si richiede che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) debba essere integrato con una “componente aggiuntiva”, questa componente può essere integrata grazie alla dichiarazione sostitutiva unic estesa.

Tale componente è richiesta per particolari prestazioni e non è parte integrante dell’ISEE standard. In particolare, è richiesta la compilazione della componente aggiuntiva nei casi di richiesta di prestazioni per figli minorenni o per il diritto allo studio universitario, quando si debbano raccogliere ulteriori informazioni relative al genitore non convivente e non coniugato con il quale il beneficiario della prestazione convive.

Ulteriore caso riguarda la richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo. In questa particolare situazione, la componente aggiuntiva è richiesta per le persone non conviventi. Ad esempio, quando si richiede un ricovero presso residenze sociosanitarie, la componente aggiuntiva viene richiesta al figlio non convivente del ricoverato. Si deve precisare che, nel solo caso di prestazioni socio-sanitarie, la componente aggiuntiva non è richiesta per i figli non conviventi se sia stata accertata per almeno un componente il nucleo familiare la condizione di disabilità media, grave e/o di non autosufficienza, oppure sia stata accertata dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali l’estraneità di rapporti effettivi ed economici dei figli rispetto al beneficiario.

Entrando nello specifico, la componente aggiuntiva deve contenere i dati anagrafici del beneficiario della prestazione per il quale è richiesta la componente aggiuntiva, il numero dei componenti del suo nucleo familiare ed i relativi dati per ciascuno di essi.

Dsu estesa: I casi di esonero e sospensione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Sovente capita che in riferimento all’anno di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica DSU uno o più componenti del nucleo familiare si trovino nella condizione in cui siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi oppure siano sospesi dall’adempiere agli obblighi tributari a causa di eventi eccezionali, mediante la compilazione della dsu estesa si potranno inserire tali parametri.

In tali casi, è necessario che siano auto dichiarate tutte le tipologie di reddito possedute compilando, il modulo integrativo FC3, che sarà parte integrante del modulo FC1. Le informazioni contenute nel modulo FC3, sono di norma fornite dall’Agenzia delle entrate, ma è ricorrente il caso in cui nell’anno di presentazione della DSU, il dichiarante o uno dei componenti il nucleo familiare ha percepito solo redditi da lavoro dipendente e assimilati e che pertanto non deve presentare la dichiarazione dei redditi modello 730/Unico. Tali dati vanno indicati nel quadro FC8 del modulo FC3, dove devono essere indicati i redditi non dichiarati esponendo gli importi arrotondati all’unità di euro. Il quadro FC8 non va compilato solo nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e/o di sospensione degli obblighi tributari a causa di eventi eccezionali, ma va compilato anche quando l’Inps, a seguito di presentazione della DSU, restituisce un’attestazione contenente dati inesatti.

In questo particolare caso, il cittadino dichiarante può comunicare con una dichiarazione correttiva/integrativa i dati reddituali che devono essere rettificati. Si precisa che la comunicazione di rettifica è soggetta a controllo puntuale da parte dell’amministrazione finanziaria e sono previste pesanti sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci. Un’altro caso che prevede la compilazione del quadro FC8 è quello in cui l dichiarante abbia presentato correttamente la DSU, ma non abbia ricevuto l’attestazione nel termine dei 15 giorni dalla data di presentazione.

Quindi ricapitolando, è possibile compilare il quadro FC8 del modello FC3, nelle ipotesi tassative di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e . sospensione degli obblighi tributari, richiesta di rettifica dei dati reddituali resi dall’Inps e dall’agenzia delle entrate ed esposti sull’attestazione ISEE oppure integrare una DSU già presentata a seguito della quale non sia stata restituita l’attestazione ISEE nel termine di 15 giorni.

Dsu per l’ISEE corrente

Nelle situazioni ordinarie l’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Tuttavia in alcune situazioni particolari, l’attestazione ISEE potrebbe non rispecchiare fedelmente la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare anche in questi casi viene in nostro aiuto la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) estesa.

Questo avviene in presenza di forti variazioni di reddito, come ad esempio la perdita di un posto di lavoro. In questo particolare caso è prevista la possibilità di calcolare un ISEE corrente, il cui valore si basa sui redditi degli ultimi 12 mesi o degli ultimi 2 mesi se ci si trova di fronte al caso in cui il lavoratore dipendente a tempo indeterminato ha subito la perdita del posto di lavoro o la riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa. Per poter richiedere il calcolo dell’ISEE corrente, è necessario che la riduzione dell’attività lavorativa o la perdita del posto di lavoro, incidano per almeno il 25% sulla situazione reddituale rilevata sull’ISEE calcolato ordinariamente.

Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell’ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e una ricevuta dell’attestazione con l’indicazione della situazione reddituale, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente. L’ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Per la richiesta dell’ISEE corrente è necessario compilare il modulo MS dove si deve indicare il codice fiscale del dichiarante della DSU già presentata. Bisogna poi indicare i dati anagrafici dei componenti per i quali è intervenuta una riduzione dell’attività lavorativa.

Sono considerati ai fini dell’ISEE corrente:

  • I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  • I lavoratori dipendenti a tempo determinato, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, a causa di conclusione del rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • Lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività autonoma per almeno 12 mesi.

Nel modulo MS devono altresì essere indicati i redditi aggiornati in base alla nuova situazione tenendo conto dell’arrotondamento all’unità di euro. Inoltre deve essere allegata alla DSU la documentazione probante . la cessazione e/o la riduzione dell’attività lavorativa, nonché quella comprovante la nuova situazione reddituale.