Pensione supplementare

La pensione supplementare viene riconosciuta a quei soggetti già percettori di prestazione pensionisticha che, negli anni, hanno versato in differenti gestioni previdenziali contribuzione che non ha generato il diritto ad una prestazione di vecchiaia. Tale contribuzione, pur non raggiungendo i limiti previsti dalla legge per l’erogazione di una pensione di vecchiaia o anticipata, può essere utilizzata per ottenere la pensione supplementare.

Che cos’è la pensione supplementare?

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, su domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

Nel corso della propria carriera lavorativa può accadere che, per via delle condizioni economico-sociali del paese in cui si risiede, o semplicemente per necessità private, il lavoratore si trovi a cambiare più volte attività lavorativa. Spesso e volentieri questo cambio comporta l’iscrizione presso un fondo previdenziale diverso rispetto a quello precedente.

In tali casi, al momento del pensionamento, si può richiedere la pensione supplementare INPS in quella cassa previdenziale dove non si è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

È opportuno specificare che, la pensione supplementare può essere richiesta a patto che, tale contribuzione, non sia stata utilizzata in regime di cumulo o totalizzazione per raggiungere il diritto ad un’altra prestazione.

Infatti, nei casi in cui un soggetto maturi il diritto ad una prestazione di vecchiaia e/o anzianità all’interno di una determinata cassa previdenziale, come ad esempio in quella dei lavoratori dipendenti del settore privato, ma allo stesso tempo possiede ulteriore contribuzione all’interno di una diversa cassa previdenziale, come ad esempio quella dei lavoratori dipendenti del settore pubblico (ex inpdap), avrà di fronte a se diverse opzioni di scelta:

  • effettuare la ricongiunzione contributiva, che consente appunto il ricongiungimento della contribuzione in un’unica cassa previdenziale;
  • richiedere la totalizzazione gratuita di tali periodi contributivi, al fine di ottenere un’unica prestazione dovuta dalla somma della contribuzione presente nelle diverse casse previdenziali;
  • pensione supplementare, nei casi in cui il lavoratore è già titolare di una prestazione previdenziale erogata da una cassa previdenziale specifica ma, allo stesso tempo, possiede ulteriore contribuzione in una cassa previdenziale diversa la quale, in assenza di richiesta di pensione supplementare INPS, andrebbe perduta.

Destinatari

Prima di andare a conoscere nello specifico la prestazione, cerchiamo di capire chi ha diritto o meno a richiedere la pensione supplementare.

La pensione supplementare inps può essere richiesta da:

  • lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’assicurazione generale obbligatoria (ago) che siano già titolari di pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’ago, come ad esempio dipendenti pubblici, fondi pensione esonerativi e sostitutivi;
  • titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
  • titolari di pensione a carico del fondo secolare del Clero per i ministri del culto e delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • a tutti i familiari superstiti dei suddetti lavoratori.

La pensione supplementare inps non spetta invece a:

  •  titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
  • i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
  • i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.

In merito alla pensione supplementare di invalidità, questa spetta nei casi in cui il soggetto richiedente è affetto da un’invalidità pari o superiore al 66%, e che sia già titolare di una pensione presso un fondo sostitutivo, esonerativo o esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria (ago). L’importo verrà ovviamente determinato sulla base della contribuzione versata senza alcun diritto all’integrazione al trattamento minimo.

Pensione supplementare gestione separata

La pensione supplementare gestione separata è regolamentata da criteri diversi rispetto a quelli finora trattati.

La pensione supplementare inps, infatti, regolamentata dall’art. 5 L. n. 1338/1962, spetta solo ai pensionati titolari di una pensione a carico delle gestioni esclusive (es. dipendenti pubblici) e sostitutive dell’AGO, non spetta invece ai soggetti titolari di una pensione “principale” a carico della gestione separata e/o delle casse previdenziali dei liberi professionisti.

Per rendere maggiormente chiaro l’argomento occorre effettuare una serie di esempi.

Poniamo il caso di un soggetto che possiede una pensione principale liquidata a carico dell’ago nel fondo lavoratori dipendenti del settore privato. Allo stesso tempo, tale soggetto, ha maturato in passato 3 anni di contribuzione (a titolo di esempio) nell’ex gestione inpdap (lavoratori dipendenti pubblici). Nel caso specifico il pensionato potrà richiedere la pensione supplementare a carico della gestione dei lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Prendiamo ora a titolo di esempio un pensionato che percepisce la pensione principale dalla gestione separata e/o da una cassa previdenziale dei liberi professionisti che, come nel caso summenzionato, ha maturato nel corso della sua carriera lavorativa 5 anni da lavoro dipendente nel settore pubblico. Purtroppo, secondo la normativa vigente, il pensionato non avrà diritto a percepire la pensione supplementare.

Tale normativa stabilisce che, se un soggetto percepisce una pensione principale a carico della gestione separata e/o delle casse previdenziali dei liberi professionisti, non ha diritto a percepire la pensione supplementare. Nel caso specifico, quindi, si consiglia di fare appello agli istituti di totalizzazione e/o ricongiunzione contributiva per evitare di perdere la contribuzione versata.

Nel caso in cui, invece, abbiamo un pensionato titolare di pensione principale a carico dell’AGO, ad esempio nella gestione dei lavoratori dipendenti del settore privato, che abbia maturato 4 anni di contribuzione (a titolo di esempio) nella gestione separata, questo avrà diritto a chiedere la pensione supplementare presso la gestione separata e/o cassa previdenziale dei liberi professionisti di riferimento.

Quindi, ricapitolando, i titolari di pensione principale derivante dalla gestione separata e/o delle casse previdenziali dei liberi professionisti, non hanno diritto alla pensione supplementare INPS.

Ma allo stesso tempo, la gestione separata, eroga una pensione supplementare nel caso in cui l’iscritto percepisca già una pensione principale a carico dell’ago.

Infatti, l’art. 1, comma 2, del Dm 282/1996 prevede che:

“nel caso in cui gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare”

Gestione in cui il pensionato risulta titolare della pensione principale
Gestione in cui si intende richiedere la prestazione supplementareAGO (Fpld e gestioni speciali degli autonomi)Gestione SeparataFondi SostitutiviFondi EsclusiviCasse Professionali
AGO (Fpld e gestioni speciali degli autonomi)-NOSISINO
Gestione SeparataSI-SISISI
Fondi sostitutivi dell'AGONONO-NONO
InpgiSINOSISINO
Ex Enpalssolo con autonomiNOSISINO
Fondi Esclusivi dell'AGONONONO-NO
Casse Libero ProfessionaliSolo se previsto dal regolamento delle singole casse

Pensione supplementare Enpals

Per quanto concerne la pensione supplementare enpals, la quale cassa è confluita all’interno dell’Ago, ha dei criteri molto simili a quelli della gestione separata.

Sulla base della convenzione stipulata nel 1973, queste gestioni erogano la pensione supplementare a tutti quei soggetti già titolari di pensione a carico di forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO nonché a carico dei fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

Pensione supplementare requisiti

La pensione supplementare, affinché possa essere richiestaprevede il possesso di determinati requisiti, ovvero:

  • essere in possesso dell’età anagrafica prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2022);
  • essere già titolare di una pensione “principale”, e quindi interruzione del rapporto lavorativo;
  • avere almeno un contributo settimanale all’interno della gestione nella quale viene richiesta la pensione supplementare;
  • non raggiungere il requisito minimo che consente l’erogazione di una prestazione previdenziale autonoma (pensione di vecchiaia e/o anticipata) all’interno della cassa previdenziale nella quale viene richiesta la pensione supplementare.

Calcolo della pensione supplementare

Per quanto concerne il calcolo della prestazione, questo è soggetto alle normative vigenti che regolamentano le prestazioni ordinarie.

Ovvero, la prestazione verrà calcolata, a seconda degli individuali requisiti, con i tre differenti sistemi di calcolo in vigore:

  • retributivo puro: per tutte quelle posizioni contributive che sono pari o superiori a 18 anni di contribuzione entro il 31/12/1995 ;
  • misto (retributivo/contributivo): per tutte quelle posizioni contributive al di sotto dei 18 anni di contribuzione entro il 31/12/1995;
  • contributivo puro: per tutte quelle posizioni contributive nate successivamente al 1/1/1996.

Pensione supplementare domanda

La domanda di pensione supplementare può essere inoltrata affidandosi a due differenti canali:

  • autonomamente se in possesso di spid o pin cittadino, accedendo al portale telematico dell’inps;
  • delegando un caf/patronato all’inoltro e alla gestione della pratica.