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Come funziona il computo nella gestione separata

15 Agosto 2023
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Tempo di lettura 5 minuti

La facoltà di Computo nella Gestione separata permette a tutti coloro che sono iscritti e versano (o hanno versato) contribuzione in questa gestione, di sommare la contribuzione esistente in altre forme previdenziali per liquidare una pensione a carico della Gestione separata.

Questo strumento permette di andare in pensione con i requisiti previsti per i lavoratori “nuovi iscritti”, il cui primo contributo risulta versato/accreditato dal 1° gennaio 1996.

La pensione, quindi, sarà liquidata con il sistema di calcolo totalmente contributivo.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cos’è il computo
  • Che cos’è la gestione separata
  • Come funziona il computo all’interno della gestione separata

 Che cos’è il computo

Il “computo” consiste nel riconoscimento e nella valorizzazione, ai fini del diritto e della misura della pensione, di periodi di lavoro prestati presso lo Stato o presso altri Enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata presso l’Inps o presso altre gestioni.

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 1092/1973 tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza.

Questo significa che i servizi prestati in qualità di docente di ruolo vengono automaticamente computati senza la necessità di presentare apposita domanda di computo.

Che cos’è la gestione separata

Alla gestione separata devono iscriversi i liberi professionisti senza cassa, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e altre categorie di lavoratori.

La Gestione separata si occupa di assicurare ai suoi membri la tutela previdenziale.

Questo indica che la Gestione separata è un fondo pensionistico istituito presso l’INPS nel 1995, per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse.

Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente quello contributivo.

Sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata i professionisti privi di cassa, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ulteriori categorie di lavoratori che sono state aggiunte con leggi successive alla L. n. 335/1995.

Computo e gestione separata

I lavoratori iscritti alla gestione separata, che possano far valere almeno 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo, possono usufruire del computo nella gestione separata.

La Facoltà di Computo consiste nella possibilità di accentrare presso la gestione separata i contributi presenti nelle altre gestioni pensionistiche pubbliche di natura obbligatoria.

Il Computo nella Gestione Separata è uno strumento normativo che serve per riunire gratuitamente nella gestione separata tutti i contributi sparsi nelle altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria al fine di conseguire un’unica prestazione pensionistica. Questa facoltà, riconosciuta dall’articolo 3 del DM 282/1996  può essere esercitata da:

  • gli iscritti alla Gestione separata con almeno un contributo mensile versato
  • coloro che possono far valere contribuzione versata o accreditata entro il 31 dicembre 1995, presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, presso forme esclusive (ad esempio: Fondo Volo, Fondo Dazio, ex ENPALS, INPGI) e sostitutive (esempio: ex INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato), della medesima, o anche presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri).

Come avere accesso al computo

Per avere accesso al computo è necessario soddisfare specifici requisiti. Presupposto per l’esercizio dell’opzione è che il lavoratore possa vantare il versamento di almeno un contributo mensile presso la gestione separata. È, quindi, richiesto anche il perfezionamento dei requisiti richiesti per effettuare l’”opzione al contributivo”, che sono:

  • avere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995
  • con almeno 15 anni di contributi versati di cui 5 nel contributivo (dal 1° gennaio 1996).

Questi requisiti devono essere verificati considerando tutta la contribuzione di cui l’interessato è titolare.

Per l’accertamento dell’anzianità contributiva bisogna considerare l’anzianità complessivamente maturata entro tale data considerando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto. In tal caso bisogna considerare le gestioni coinvolte nel computo purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Si ricorda che eventuali periodi coincidenti temporalmente sono conteggiati una sola volta.

Inoltre, per mezzo della Circolare INPS n. 184 del 18 novembre 2015, è stato chiarito che i contributi versati o accreditati, successivamente alla decorrenza della pensione, nell’assicurazione generale obbligatoria (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare. Questi contributi, quindi, potranno essere utilizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.

Si ricorda che sono esclusi dalla facoltà di computo i contributivi “puri”, cioè i soggetti iscritti per la prima volta dopo il 1.1.1996. inoltre, non rientrano nemmeno i soggetti che, al 31.12.1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni che non rientrano tra quelle oggetto del computo (es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore al 1.1.1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.

Un aspetto da ricordare è il fatto che il computo può essere utilizzato anche laddove il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate o risulti già titolare di trattamento pensionistico.

 

La pensione

Tutti i lavoratori che decidono di esercitare il computo si trovano nella situazione in cui accedono ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni previste nella gestione separata. Per il diritto alle pensioni di vecchiaia e anticipate risulta necessario andare a perfezionare i requisiti vigenti per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1.1.1996.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia emerge che questa si consegue al compimento dei 67 anni di età (nel periodo 2019-2022), con almeno 20 anni di contribuzione, a condizione di aver maturato un importo di pensione pari ad almeno 1,5 volte quello dell’assegno sociale (€ 690,42 mensili nel 2021).

Qualora non vengano perfezionati suddetti requisiti, la pensione di vecchiaia si può ottenere a 71 anni di età (nel 2019-2022), con 5 anni di contribuzione “effettiva” (non viene considerata la contribuzione figurativa), indipendentemente dall’importo maturato, sempreché vengano soddisfatte le condizioni previste per l’opzione sopra citate.

Invece, per quanto riguarda il diritto alla pensione anticipata, questa si va a maturare con il possesso di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini (nel periodo 2016-2026). Per l’erogazione del trattamento, dal 1° gennaio 2019, è prevista la cosiddetta “finestra”, ovvero l’attesa di 3 mesi dalla maturazione di tale requisito contributivo. Si ricorda che la pensione anticipata si può conseguire anche a 64 anni di età (nel 2019-2022), con 20 anni di contribuzione “effettiva” (non viene considerata la contribuzione figurativa), a condizione di aver maturato un importo di pensione pari ad almeno 2,8 volte quello dell’assegno sociale (€ 1.288,78 mensili nel 2021). Per questo trattamento anticipato non è prevista la cosiddetta “finestra” di uscita.

Si ricorda che, nel triennio 2019-2021, esercitando il computo, si è potuto andare ad accedere anche alla pensione anticipata «Quota 100», a 62 anni di età con almeno 38 anni di contribuzione. Per questa prestazione è stata prevista la “finestra”, nonché l’attesa di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (6 mesi di attesa se da ultimo l’assicurato è stato dipendente di una pubblica amministrazione).

Si sottolinea che come previsto nel regime contributivo, le lavoratrici madri possono anticipare l’età prevista per il pensionamento – di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi – oppure, in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione. Inoltre, per determinate pensioni anticipate è prevista una maggiorazione della contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età. Le pensioni di vecchiaia e anticipate decorrono, invece, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di computo, sempreché siano perfezionati le condizioni e i requisiti richiesti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.

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