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Pensione di vecchiaia con sistema retributivo o misto

26 Ottobre 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

Andare in pensione oggi è complesso.

Il sistema pensionistico italiano si contraddistingue per l’esistenza, insieme, di più metodologie per la computazione della pensione.

Nello specifico la normativa, per effetto della Riforma Dini (legge 335/1995), prevede un calcolo dell’assegno previdenziale diverso in base all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, ovvero:

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire il legame tra pensione di vecchiaia e sistema misto.

In particolare, andremo ad analizzare:

  • che cosa s’intende per pensione di vecchiaia
  • come funziona il sistema misto
  • qual è la relazione tra pensione di vecchiaia e sistema misto

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è identificata come il trattamento pensionistico che viene erogato al momento del perfezionamento di determinate età anagrafiche e in presenza di una contribuzione di regola non inferiore a 20 anni.

Viene erogata dall’assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla gestione separata dell’Inps al momento della maturazione di una determinata età anagrafica unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi.

Con la Legge Fornero, DL 201/2011 sono stati definiti i requisiti di accesso, ovvero:

  • 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego;
  • 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
  • 63 anni e 6 mesi per le autonome e le parasubordinate.

La Riforma ha anche definito un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici per andare a parificare l’età pensionabile tra uomini e donne che è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018. I requisiti anagrafici sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita che hanno prodotto uno slittamento, per tutti i lavoratori sia donne che uomini, sia dipendenti che autonomi, di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016.

Alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria  e che all’età stabilita  per legge (67 anni dal 2019 al 2022) abbiano un’ anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Il sistema misto

Il sistema misto è il metodo di calcolo della pensione che si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato meno di 18 anni di contribuzione.

A tal fine l’ammontare dell’assegno previdenziale si calcola applicando:

  • il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995 e in tal caso la pensione viene rapportata alla media delle retribuzioni, o sul reddito d’impresa degli ultimi anni lavorativi. Per il metodo retributivo esistono due quote:
  • quota A calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per un’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992
  • quota B determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi
  • Il sistema contributivo dal 1995: al momento della pensione la rendita mensile si calcola applicando un coefficiente che considera l’età e le aspettative di vita al montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali. La contribuzione viene rivalutata al tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media del PIL del quinquennio precedente, calcolato dall’ISTAT.

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Retributivo o Misto

A partire dal 1° gennaio 2019, i lavoratori e le lavoratrici che sono dipendenti del settore privato o del settore pubblico e gli autonomi che possono vantare contribuzione al 31 Dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel sistema retributivo o misto, hanno la possibilità di accedere alla prestazione di vecchiaia, nel momento in cui avviene il perfezionamento di 67 anni di età anagrafica.

Per accedere alla pensione di vecchiaia servono i requisiti anagrafici che sono oggetto dell’adeguamento alla stima di vita Istat a partire dal 1° gennaio 2013.

Nello specifico gli aumenti che ci sono stati sono i seguenti:

  • il primo aumento è stato di 3 mesi;
  • il secondo aumento, pari ad ulteriori 4 mesi, è scattato il 1° gennaio 2016;
  • il terzo adeguamento, scattato il 1° gennaio 2019, è risultato pari a cinque mesi;
  • il quarto ed il quinto adeguamento, previsti rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2023, sono risultati nulli.

Questo significa che i requisiti anagrafici restano invariati sino al 31 dicembre 2024 (cfr: Circolare Inps 28/2022).

Sulla base della legge di bilancio per il 2018 e dell’ultimo incremento (+5 mesi dal 2019) è stata disposta la dispensa con riferimento ai lavoratori dipendenti con almeno 30 anni di contributi che hanno svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci una delle 15 mansioni gravose oppure risultino addetti a mansioni usuranti o notturne ai sensi del Dlgs 67/2011 (cfr: Circolare Inps 126/2018).

Tale beneficio della dispensa dall’adeguamento se i beneficiari non sono titolari dell’ape sociale al momento del pensionamento.

Oltre al requisito anagrafico è necessario essere titolari di almeno 20 anni di contribuzione, per il raggiungimento di tale requisito. In tal caso viene considerata la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

Nonostante la Riforma Fornero del 2011 vige per alcuni lavoratori la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.  Vale la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, come detto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata se gli interessati alla deroga devono tuttavia perfezionare il requisito anagrafico ovvero i 67 anni.

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