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Pensione estera: regole e tassazione

30 Agosto 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

Hai mai sentito parlare di pensione estera?

Nel corso della tua vita lavorativa hai svolto prestazioni professionali in uno stato estero?

La pensione estera rappresenta il trattamento pensionistico in capo ai pensionati residenti in Italia che recepiscono la pensione da parte di uno stato estero.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • che cos’è la pensione estera
  • chi ha diritto alla pensione estera
  • quali sono le principali regole di tassazione della pensione estera

Che cos’è la pensione estera

Conosciuta anche come pensione a carico di stato estero, la pensione estera rappresenta il trattamento pensionistico che viene recepito da un cittadino residente in Italia, a carico di uno Stato Estero a seguito del lavoro ivi prestato.

Le pensioni estere sono, quindi, quelle corrisposte da un Ente pubblico o privato di uno Stato estero ad un soggetto residente in Italia, a seguito del lavoro prestato dallo stesso.

Come è noto i redditi da pensione sono imponibili a livello fiscale con caratteristiche simili a quelle dei redditi da lavoro dipendente tale per cui è prevista una ritenuta fiscale alla fonte a titolo di acconto dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) oltre che una serie di detrazioni il cui compito è abbattere l’Irpef lorda, come quelle per familiari a carico o per la semplice produzione di un reddito da pensione. 

Si rileva che vige, con alcuni Paesi esteri, per il trattamento delle pensioni estere, una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito, secondo la quale le pensioni di fonte estero risultano essere tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Lo stesso vale per le pensioni estere infatti, a livello generale, tutte le pensioni estere, percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (pubbliche o private), dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l’Italia in materia di doppia imposizione fiscale o meno), dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere dichiarate in Italia con esclusione:

  • delle pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore;
  • delle pensioni AVS erogate dalla Svizzera, e riscosse in Italia;
  • delle pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita INAIL.

Chi ha il diritto alla pensione estera

Hanno diritto alla pensione estera tutti coloro che nel corso della loro vita hanno lavorato all’estero hanno il diritto di richiedere la pensione (di vecchiaia, anticipata, in Cumulo, ecc.) in Convenzione Internazionale totalizzando i contributi italiani e quelli esteri.

Si ricorda che solo se è stata svolta attività lavorativa in uno o più dei paesi dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni o Accordi bilaterali può essere richiesta la pensione in Convenzione Internazionale.

Infatti, emerge che per avere la possibilità di usufruire della pensione in Convenzione Internazionale è necessario poter rispondere a dei precisi requisiti: bisogna aver svolto attività lavorativa in paesi con i quali l’Italia ha stipulato precisi accordi.

Dati questi presupposti si evidenzia che solo in questa evenienza è possibile andare a richiedere una pensione in Italia utilizzando però i contributi esteri ai fini del diritto alla pensione e non per l’importo della stessa che sarà calcolato solo sulla base dei contributi versati in Italia.

Quali sono le principali regole di tassazione della pensione estera

Come sopra anticipato i redditi da pensione sono oggetto ad imponibilità a livello fiscale con caratteristiche simili a quelle dei redditi da lavoro dipendente. 

Si evidenzia che, a tal fine, vigono, con alcuni Paesi esteri, delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito. Secondo queste convenzioni le pensioni di fonte estero vengono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

In tale frangente è importante fare una distinzione tra pensioni estere pubbliche o pensioni estere private.

Nello specifico, si definiscono pensioni estere pubbliche quelle direttamente pagate da uno Stato, nonché da una sua suddivisione politico – amministrativa ovvero da un ente locale. A tal fine vige la definizione | istruzione dell’Agenzia entrate 730-2023 che cita che le pensioni pubbliche estere “sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono”.

Per quanto concerne, invece, le pensioni estere private si rileva che queste sono quelle riconosciute da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. La definizione dell’Agenzia entrate 730-2023 cita che le pensioni estere private sono “imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario”. Dati questi presupposti le pensioni estere private percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotte in un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni, devono essere dichiarate e costituiscono redditi di lavoro dipendente.

A titolo generale le pensioni estere private si contraddistinguono per il fatto che sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

La condizione di tassazione concorrente (sia nello Stato di provenienza della pensione che nello Stato di residenza del percettore) ricorre nel momento in cui sulle pensioni vengono operate delle ritenute a titolo tale per cui risulta essere possibile andare e recuperare, tramite la dichiarazione dei redditi, le imposte pagate all’estero, per mezzo del meccanismo del credito d’imposta.

Sulla base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, a seguire, si va ad indicare  uno schema riassuntivo che riporta la situazione relativa alla tassazione delle pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati, sulla base delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni:

  • Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela: per questi paesi le pensioni pubbliche risultano essere oggetto della tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
  • Belgio – Germania in questi due stati emerge che le pensioni pubbliche figurano assoggettate alla tassazione solo in Italia nel momento in cui il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Qualora, invece, il contribuente sia titolare anche la nazionalità estera, si rileva che la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
  • Australia vige un regime per cui le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
  • Canada si contraddistingue per il fatto che sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, risultano essere assoggettate a tassazione solo in Italia qualora l’ammontare non superi il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Nel caso in cui, invece, venga superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.
  • Svizzera in tale contesto si nota che le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Nel momento in cui il contribuente non possiede però la nazionalità Svizzera si nota che le pensioni pubbliche risultano essere tassate solo in Italia. A tal fine le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), riscosse in Italia, non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

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