Pensioni: a chi spetta l'aumento del 2%

La guerra in Ucraina e il successivo aumento del costo della vita hanno chiamato il legislatore italiano a mettere in campo una serie di misure straordinarie, con lo scopo di sostenere il potere di acquisto di lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi e pensionati.
Per questi ultimi, in particolare, oltre ai noti bonus una-tantum rispettivamente di 200 euro (erogato a luglio 2022) e 150 euro (contenuto nell’ultimo cedolino della pensione di novembre) il Decreto 9 agosto 2022 numero 115 (convertito in Legge 21 settembre 2022 numero 142) ribattezzato Decreto “Aiuti-bis”, ha disposto di anticipare, rispetto alla decorrenza ordinaria del 1° gennaio 2023, l’applicazione della percentuale di rivalutazione delle pensioni.
La norma prevede infatti che, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione (rivalutazione) delle pensioni per l’anno 2022, prevista appunto dal 1° gennaio 2023, operi sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022, un incremento di due punti percentuali.
Con l’obiettivo di chiarire gli aspetti pratici dell’aumento, l’Inps è intervenuta con la Circolare del 13 ottobre 2022 numero 114.
Alla luce delle indicazioni fornite dall’Istituto, analizziamo in dettaglio chi può beneficiare dell’incremento pensioni del 2%.
Beneficiari
Al fine di individuare i beneficiari dell’aumento pensioni del 2%, è necessario chiarire preventivamente che, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono “considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS” (Circolare del 13 ottobre 2022) eccezion fatta per:
- Prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (codici VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- Prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla Legge 3 agosto 2004 numero 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27, 128-COOP28, 129-VESO29, 143-APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- Pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico – contributivo più elevato.
Sono da considerarsi pertanto escluse dall’aumento le misure di cui ai punti 3) e 4). Per i restanti punti 1) e 2), considerato che le prestazioni “sono soggette ai normali meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né beneficia dell’incremento pensioni del 2%, non trattandosi di una pensione” (Circolare Inps).
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto (cosiddetti piani “M4”, “Z9” ed “M7”), l’incremento è calcolato secondo le modalità ordinarie e l’importo ripartito tra i beneficiari, in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Per le quote di pensione corrisposte ad importo fisso e “per le quali non è prevista la perequazione, l’importo è stato attribuito per intero al titolare” (Circolare Inps).
Calcolo dell’incremento e requisito reddituale
Il Decreto “Aiuti-bis” dispone chiaramente (articolo 21, comma 1) che l’incremento è riconosciuto “qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro”.
Gli importi da corrispondere devono comunque essere graduati, come di seguito descritto in tabella:
Fascia | Da (in euro) | A (in euro) | % aumento | Incremento massimo nella fascia (in euro) | Incremento massimo di salvaguardia (in euro) | Limite di salvaguardia (in euro) |
1° fascia | 0 | 2.097,40 | 2% | 41,95 | / | / |
2° fascia | 2.097,41 | 2.621,75 | 1,80% | 9,44 | / | / |
3° fascia | 2.621,76 | 2.692,00 | 1,50% | 1,05 | / | / |
4° fascia | 2.692,01 | 2.744,44 | / | / | 52,44 | 2.744,44 |
Il limite di salvaguardia è dato da 2.692,00 + la somma di 41,95 + 9,44 + 1,05 = 52,44 |
Con riferimento al limite di salvaguardia, il citato articolo 21, comma 1 afferma che qualora il trattamento pensionistico complessivo “sia superiore al predetto importo” (euro 2.692,00) ma “inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera” (euro 2.744,44 come sopra calcolati) l’incremento è “comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
Pensionati INPGI
A norma dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2021 numero 234, la gestione delle pensioni INPGI è stata trasferita all’Inps dal 1° luglio scorso.
Tenuto conto del fatto, sottolinea l’Istituto stesso, che, prima del trasferimento, il “Ministero vigilante ha ritenuto necessario” di applicare la “perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9% deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento” sia quello già rivalutato all’1,9%, in quanto “vigente” al momento dell’entrata in vigore del Decreto – legge numero 115/2022.
Prestazioni assistenziali
Con riguardo alle prestazioni assistenziali, l’aumento pensioni del 2% trova applicazione sulle pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971 numero 118, nonché sulla pensione per sordi di cui alla Legge 26 maggio 1970 numero 381 e sulla pensione per ciechi di cui alla Legge 27 maggio 1970 numero 382.
Al contrario, la perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico:
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità per ciechi parziali;
- Indennità per ciechi assoluti;
- Indennità di comunicazione;
- Indennità di frequenza;
- Indennità di talassemia.
Modalità di pagamento
Ai pensionati e percettori di prestazioni assistenziali Inps, aventi diritto all’aumento, lo stesso è riconosciuto d’ufficio dall’Istituto sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute.
L’importo in questione, peraltro, è “imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità”. In particolare, per le pensioni della gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”. Al contrario, per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF normalmente esposta.
Con esclusivo riferimento alle pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
La pensione di novembre
Sul portale istituzionale (“inps.it – INPS Comunica – Notizie”) l’Inps ha pubblicato lo scorso 28 ottobre, le novità contenute nel cedolino di pensione di novembre 2022. Tra queste, figura proprio l’aumento previsto dal Decreto “Aiuti-bis”. Così l’Inps: “Anche sul rateo di novembre è stato messo in pagamento l’incremento del 2% del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento”. La somma in questione è riportata in cedolino con la voce “Incremento D.L. Aiuti bis”.

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