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Requisiti pensione gestione separata

17 Agosto 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

La gestione separata INPS è un particolare regime previdenziale che riguarda i liberi professionisti senza cassa, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e altre categorie di lavoratori.

Ricadi in questo regime previdenziale?

Sai quali sono i requisiti per la pensione nella gestione separata?

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cos’è la gestione separata
  • Quali sono le prestazioni erogate dalla gestione separata

Di cosa si tratta: la gestione separata

La gestione separata rappresenta una tipologia di fondo pensionistico che viene finanziato per mezzo dei contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati.

La gestione separata è un fondo che è nato con la Legge n. 335/95, e dal Dm 282/1996, di riforma del sistema pensionistico con l’obiettivo, fra gli altri, di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

Alla gestione separata si devono iscrivere coloro che sono impegnati nello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo dalla quale non scaturisce l’obbligo di iscrizione a proprie Casse Professionali.

Ad oggi sono titolari di gestione separata quasi un milione di soggetti di cui 350 mila titolari di partita Iva.

Si ricorda che alcune categorie di lavoratori sono tenute all’iscrizione a tale fondo e al versamento di contributi.

La gestione separata INPS può fornire ai propri iscritti una serie di prestazioni previdenziali, quali: assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità e pensione indiretta.

Inoltre, la contribuzione della gestione separata non può essere unificata a contribuzione versata in altre gestioni dell’AGO o gestioni sostitutive se non in base a specifiche disposizioni normative e per specifiche prestazioni.

Soggetti che si devono iscrivere alla gestione separata

Hanno l’onere di iscriversi alla gestione separata tutti i lavoratori che esercitano per professione abituale, attività di lavoro autonomo per la quale non via sia obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale.

Sono, quindi, tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti:

  • i lavoratori che forniscono collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.),
  • i collaboratori continuati e continuativi;
  • i venditori porta a porta (l’obbligo sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno superano il limite di euro 6.410,26);
  • i lavoratori autonomi titolari di partita Iva per i quali non è prevista una specifica cassa previdenziale;
  • i lavoratori autonomi occasionali (l’obbligo sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno superano il limite di euro 5.000);
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (l’obbligo non riguarda gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale ovvero sia capitale che lavoro).

Altri soggetti tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS sono:

  • gli spedizionieri doganali non dipendenti;
  • i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • gli amministratori locali;
  • i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
  • i medici con contratto di formazione specialistica;
  • i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
  • i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Si ricorda che per i lavoratori occasionali, cioè coloro che svolgono attività solo episodicamente, gli obblighi di iscrizione sorgono solo nel caso in cui il reddito annuo superi i 5mila euro. 

Quali sono le prestazioni erogate dalla gestione separata

Tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori sia dirette come la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, sia indirette, come la pensione di reversibilità e la pensione indiretta sono erogate dalla gestione separata. La gestione eroga anche la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

Le prestazioni pensionistiche che possono essere richieste dall’iscritto alla G.S. sono:

  • pensione di vecchiaia, inabilità, assegno ordinario di invalidità̀, pensione indiretta ed ai superstiti con contribuzione versata esclusivamente nella G.S.
  • pensione di vecchiaia, inabilità, assegno ordinario di invalidità̀, pensione indiretta con contribuzione versata nella G.S. e contribuzione versata ante 1.1.1996 nel FPLD, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ex INPDAI, tramite l’opzione per il contributivo nell’ambito della G.S. (per esercitare l’opzione per il contributivo bisogna vantare almeno 1 contributo e meno di 936 al 31.12.1995 e almeno 5 anni dal 1.1.1996 in avanti)
  • pensione di vecchiaia, inabilità, pensione indiretta esclusivamente per le pensioni da liquidare nel sistema contributivo (quindi per gli iscritti dal 1.1.1996 in avanti o per gli iscritti anteriormente che esercitino la facoltà̀ di opzione per il sistema contributivo), con il cumulo, previsto dal D.Lgs. 184/1997 e trattato per la prima volta nella circolare INPS n. 116 del 9.9.2011, della contribuzione versata presso la G.S. e:
  • il FPLD e/o le gestione speciali dei lavoratori autonomi
  • una forma sostitutiva ed esclusiva dell’AGO c) casse previdenziali di cui al D.Lgs.103/1996
  • casse disciplinate dal D.Lgs. n. 509/1994(se hanno optato per l’adozione del sistema contributivo)
  • pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta in regime di totalizzazione, normato prima dall’art. 71 della legge 388/2000 poi dal D.Lgs. 42/2006

Si evidenzia che i requisiti necessari per ottenere le prestazioni sono gli stessi di quelli previsti per i lavoratori autonomi. A tal fine bisogna però considerare che essendo la gestione decollata dopo il 1995, si ha come sistema di calcolo delle prestazioni il contributivo. A tal fine si evidenzia che nel 2022 la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con 67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi sia per gli uomini che per le donne.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, dopo la modifica operata dal DL 4/2019, i requisiti contributivi sono rimasti invariati a 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e a 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini (unitamente, a partire dal 2019, di una finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti).

Sino al 31 dicembre 2022, peraltro, gli iscritti possono conseguire la pensione anche con la “quota 102” con 64 anni e 38 anni di contributi (DL 4/2019).

Si ricorda che agli iscritti è riconosciuta la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia a 71 anni con soli di 5 anni di contribuzione effettiva oppure a 64 anni unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione però che l’assegno non sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Fino al 31 dicembre 2024 i requisiti anagrafici e contributivi sopra descritti restano invariati a causa dell’andamento nullo della speranza di vita Istat.

Nel caso di soggetti già iscritti alla data del 31.12.1995 ad altri fondi pensionistici obbligatori la contribuzione presente nella gestione separata può essere utilizzata tramite diversi strumenti tra cui, in particolare, il computo, la totalizzazione nazionale ed il cumulo (la ricongiunzione non è possibile).

La legge 214/2011 è intervenuta a modificare in maniera significativa i requisiti anagrafico/contributivi per il diritto alle prestazioni pensionistiche. In merito alla totalizzazione si è espressa solo sul fronte dell’abrogazione del requisito minimo di 3 anni di contribuzione versata presso ciascun fondo per poter totalizzare.

 

 

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