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Il congedo parentale

Congedo Parentale
7 Ottobre 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

Si definisce congedo parentale il periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori lavoratori al fine di potersi prendere cura del bambino nel corso dei suoi primi anni di vita per andare a soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • che cos’è il congedo parentale
  • chi sono i soggetti beneficiari
  • come funziona il congedo parentale
  • come fare domanda per il congedo parentale

Di cosa si tratta

Il congedo parentale è definito come il diritto in capo sia alla madre sia al padre lavoratori di avere un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante, da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino.

Nello specifico l’art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, evidenzia e definisce che ogni genitore lavoratore dipendente ha la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, anche frazionabile, nei primi 12 anni di vita del bambino.

Si ricorda che il congedo parentale è a favore del genitore richiedente anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto. Si chiarisce che se il rapporto di lavoro viene meno all’inizio o nel corso del periodo di congedo parentale, anche il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del congedo parentale le madri e i padri lavoratori dipendenti.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di questa agevolazione:

  • genitori disoccupati o sospesi;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Come funziona

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, ai genitori adottivi o affidatari.

Per quanto concerne i genitori naturali emerge che il congedo parentale spetta loro nel caso in cui si trovino in una condizione di costanza di rapporto di lavoro. Questo periodo deve essere usufruito entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori che non debba andare a superare i dieci mesi.  Emerge che i mesi da 10 possono diventare 11 nel caso in cui il padre lavoratore si trova nella condizione in cui astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Si evidenzia che il periodo totale di astensione (10 mesi) può essere utilizzato dai genitori anche nello stesso momento.

Nel caso in cui si delinea una situazione in cui viene meno il rapporto di lavoro durante il periodo di congedo parentale, anche il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre se lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • al padre se lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, questi mesi possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore se dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

Nel caso in cui i lavoratori dipendenti siano dei genitori adottivi o affidatari, emerge che il congedo parentale si basa sulle medesime modalità dei genitori naturali. Anche i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

Nel caso in cui si delinei una condizione di partoadozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stata anche inserita la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, ovviamente a secondo di quanto definito dalla contrattazione collettiva di settore. A rafforzare questo aspetto è stato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, che ha previsto che i genitori lavoratori dipendenti, in mancanza della contrattazione collettiva anche di livello aziendale, hanno la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

Per quanto concerne l’indennità economica spettante emerge come questa vari a secondo della figura genitoriale.

In linea generale spetta ai genitori un’indennità di un ammontare pari al 30% della retribuzione media giornaliera, che viene calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi. Come sopra anticipato questa varia a secondo del fatto che il congedo sia richiesto dalla madre o padre o da entrambi i genitori. Nello specifico:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
  • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Nel caso in cui si vadano ad attuare dei periodi di congedo che sono ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, si evidenzia che, in tal caso, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solamente nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Presentazione della domanda

Affinché si possa procedere alla presentazione della domanda per il congedo parentale è necessario che i genitori siano delle lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.

Per quanto concerne le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, nel caso in cui hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo.

In merito agli anni successivi al primo e fino al sesto (periodi di congedo indennizzabili) e sino al 12° (periodi di congedo fruibili), è possibile anche fare richiesta di congedo parentale nel caso in cui ci sia lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.

La domanda per il congedo parentale deve essere inviata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto in quanto nel caso in cui venga presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

L’indennità, per le lavoratrici e per i lavoratori dipendenti, viene anticipata dal datore di lavoro. Da questa fattispecie si esclude il caso degli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

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