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Il congedo parentale 2023: come funziona l'indennizzo all'80%

Congedo Parentale
24 Maggio 2023
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Tempo di lettura 7 minuti

Il congedo parentale rappresenta un fondamentale diritto per i genitori lavoratori.

Questo periodo di astensione facoltativa dal lavoro, garantito sia alla madre che al padre lavoratore, consente loro di dedicare tempo alla cura e all’assistenza del proprio bambino durante i primi anni di vita.

L’istituto del congedo parentale INPS è regolamentato dal d.lgs. 151/2001, noto come Testo unico sulla maternità e paternità, il quale ha subito diverse modifiche e integrazioni nel corso degli anni al fine di adattarsi alle esigenze dei genitori.

L’ultima riforma importante è stata introdotta con il d.lgs. 105/2022, il quale è entrato in vigore il 13 agosto 2022.

Questa riforma ha apportato significative modifiche al congedo parentale 2023, tra cui un’estensione del periodo indennizzato per i lavoratori dipendenti da sei a nove mesi totali.

Inoltre, il congedo parentale è stato esteso fino al dodicesimo anno di età del bambino, rispetto ai nove anni precedenti per i dipendenti e iscritti alla gestione separata.

È importante sottolineare che queste novità si applicano anche ai padri lavoratori autonomi, che ora hanno il diritto di usufruire del congedo parentale padre.

Un’altra importante disposizione introdotta con il congedo parentale 2023 riguarda l’indennizzo al 80% della retribuzione.

Fino a gennaio 2023, una parte del congedo parentale INPS era indennizzata al 30% della retribuzione complessiva dei genitori.

Tuttavia, a partire da gennaio 2023, uno dei nove mesi indennizzati è stato incrementato all‘80% della retribuzione, a condizione che il congedo sia goduto entro il sesto anno di vita del bambino.

Questa misura è stata introdotta nell’ambito della legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e mira a fornire un sostegno economico adeguato ai genitori durante il congedo.

L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è l’ente preposto alla gestione e all’erogazione del congedo parentale.

Per garantire un corretto accesso e una fruizione adeguata dei diritti, l’INPS ha emesso la circolare n° 122 del 27-10-2022, che fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulle novità introdotte.

Inoltre, la circolare 45 del 16 maggio 2023 ha fornito ulteriori istruzioni esclusive per il settore privato in relazione al nuovo mese di congedo parentale con indennità all’80% previsto dalla legge di bilancio 2023.

Congedo parentale INPS 80%

L’ultima novità riguardante il congedo parentale è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

La modifica principale è l’aumento dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per il primo mese di congedo parentale.

Questa misura mira a fornire un sostegno economico più consistente ai genitori durante il periodo di astensione dal lavoro.

Secondo la normativa attuale, il mese indennizzato all’80% della retribuzione è disponibile per entrambi i genitori ed è a loro discrezione decidere come ripartirlo.

È importante notare che questa particolare mensilità può essere fruita dal 1° gennaio 2023 e entro i primi 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Le mensilità successive possono invece essere utilizzate entro i 12 anni di età del bambino.

Tuttavia, è necessario tenere presente alcune restrizioni per l’accesso al mese indennizzato all’80% della retribuzione.

Questo beneficio non spetta a coloro che hanno già usufruito del primo mese di congedo parentale entro il 31 dicembre 2022, inoltre non è applicabile ai figli con un’età superiore ai 6 anni o se sono già trascorsi 6 anni dal loro ingresso in famiglia.

È importante sottolineare che l‘aumento dell’indennità all’80% si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi regolamentati dal Capo XI del D.Lgs. numero 151/2001 e gli iscritti alla Gestione Separata, non rientrano in questa disposizione.

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È importante comprendere le modalità per richiedere correttamente il congedo parentale retribuito all’80%.

È necessario presentare la domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica tramite il portale “inps.it – Lavoro – Congedi, permessi e certificati” utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

È anche possibile effettuare la richiesta chiamando il Contact center integrato al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa del gestore) oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di segnalare i periodi di congedo parentale all’80% nella denuncia UniEmens, trasmessa in via telematica all’INPS.

È necessario utilizzare i codici corretti nella denuncia, forniti dall’INPS stesso.

Congedo parentale lavoratori dipendenti

Il congedo parentale è un diritto che consente ai genitori lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro per prendersi cura del proprio bambino durante i primi anni di vita.

A partire dal 13 agosto 2022, sono entrate in vigore nuove disposizioni che regolamentano il congedo parentale INPS, in seguito al recepimento di una Direttiva Europea attraverso il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

Queste modifiche riguardano principalmente l’indennità prevista per la fruizione del congedo.

La durata complessiva del congedo per i genitori lavoratori dipendenti è di massimo 10 mesi, entro i primi 12 anni di vita del bambino o fino al raggiungimento della maggiore età del figlio in caso di adozione o affidamento.

Tuttavia, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi consecutivi o frazionati, la durata del congedo si estende a 11 mesi.

I genitori possono fruire del congedo in modo simultaneo o consecutivo, ma il periodo complessivo tra i due genitori non può superare i 10 mesi.

In base alle nuove disposizioni, la madre lavoratrice dipendente ha diritto a un massimo di 6 mesi di congedo, mentre il padre lavoratore dipendente può usufruire di un massimo di 6 mesi (o 7 mesi se si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi consecutivi o frazionati).

Nel caso in cui uno dei genitori sia l’unico genitore responsabile del bambino a causa di morte, grave infermità, abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore, tale genitore ha diritto a un massimo di 11 mesi di congedo.

L’indennità per il congedo parentale è stata incrementata da 6 a 9 mesi totali, in seguito alle modifiche legislative.

La madre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, mentre il padre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore.

Entrambi i genitori possono beneficiare di ulteriori 3 mesi di congedo indennizzabile, per un totale di 9 mesi.

L’indennità riconosciuta è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Per i periodi di congedo oltre i 9 mesi indennizzati, l’indennità del 30% della retribuzione è concessa solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

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La domanda di congedo parentale deve essere presentata prima dell’inizio del periodo richiesto o al massimo il giorno stesso in cui il congedo inizia.

È possibile presentare la domanda tramite il sito web dell’INPS utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure tramite il Contact Center INPS o gli enti di patronato.

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È importante notare che, in caso di presentazione tardiva della domanda, l’indennità sarà riconosciuta solo per i giorni successivi alla data di presentazione.

Le recenti modifiche normative hanno reso necessario un adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale.

Fino all’aggiornamento delle procedure, è possibile richiedere il congedo al proprio datore di lavoro e successivamente presentare la domanda telematica all’INPS per la regolarizzazione.

È possibile richiedere il congedo anche per periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della domanda, purché si tratti di periodi compresi tra il 13 agosto 2022 e l’8 novembre 2022.

Tuttavia, per i periodi di congedo a partire dal 9 novembre 2022, la domanda deve essere presentata prima dell’inizio del periodo di congedo o, al massimo, il giorno stesso.

Per quanto riguarda la fruizione del congedo, è importante sapere che questo può essere fruito in modo flessibile, sia in mesi che in giorni o addirittura ad ore.

I genitori hanno la possibilità di scegliere la modalità di fruizione e di alternarla, ad esempio è possibile alternare periodi di congedo a periodi di lavoro orario.

Un aspetto importante da considerare è che nel caso di fruizione del congedo dal lunedì al giovedì, il sabato e la domenica non sono conteggiati come giorni di congedo.

Congedo parentale lavoratori autonomi

Affinché i lavoratori e le lavoratrici autonome possano beneficiare del congedo parentale, devono aver versato i contributi relativi al mese precedente l’inizio del congedo (o di una frazione di esso) e devono astenersi effettivamente dall’attività lavorativa.

Queste condizioni si applicano anche in caso di parto plurimo.

Ai genitori lavoratori autonomi spetta un congedo parentale di massimo tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

La madre può iniziare a fruire del congedo parentale INPS al termine del periodo indennizzabile di maternità, mentre per il padre il congedo può iniziare dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia.

L’indennità corrisposta durante il congedo è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base alla categoria di appartenenza.

Inoltre, il Decreto Legislativo n. 105/2022 ha modificato l’articolo 68 del T.U., introducendo per la prima volta il congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi, come commercianti o artigiani.

Il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi prevede un’astensione dal lavoro fino a 3 mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Congedo parentale gestione separata

Nell’ambito della Gestione Separata, il congedo parentale assume un’importanza fondamentale.

Grazie al Decreto 105 del 2022, il periodo di fruizione di questo congedo si è esteso, offrendo un sostegno significativo a coloro che desiderano conciliare la vita familiare con l’attività lavorativa in modo equilibrato.

Affinché i lavoratori iscritti alla gestione separata possano beneficiare di tale misura, devono aver versato almeno un mese di contributi con l’aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’avvio del periodo di congedo richiesto.

Tuttavia, nel caso in cui il congedo parentale venga preso nel primo anno di vita del bambino (o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento), è possibile ottenere l’indennità anche senza il requisito contributivo, purché si abbia diritto alle prestazioni di maternità o paternità, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.

È importante sottolineare che il congedo parentale nella Gestione Separata non è disponibile in modalità oraria e non prevede periodi non indennizzati.

Inoltre, non viene applicata la tutela del “genitore solo”, distinguendosi da altre forme di congedo parentale.

Passiamo ora alla durata del congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Ogni genitore iscritto a questa categoria ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore.

Inoltre, entrambi i genitori possono usufruire di altri tre mesi di congedo indennizzato, da utilizzare in modo alternativo, per un totale massimo di nove mesi di congedo per la coppia.

Tabelle congedo parentale

All’interno delle sottostanti tabelle andremo a classificare la durata e i periodi indennizzabili del congedo parentale per ogni categoria di lavoratori.

Lavoratori dipendenti

Entrambi i genitori

Mesi di congedo spettanti10 mesi elevabili ad 11 entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia
Mesi di congedo indennizzato9 mesi entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia
Mesi di congedo indennizzato con reddito sotto la soglia10 mesi elevabili a 11 entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia

Per la madre

Mesi di congedo spettanti6 mesi entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia
Mesi di congedo indennizzato3 + 3 entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia
Mesi di congedo indennizzato con reddito sotto la soglia6 mesi entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia

Per il padre

Mesi di congedo spettanti6 mesi elevabili a 7 entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia
Mesi di congedo indennizzato3+3 entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia
Mesi di congedo indennizzato con reddito sotto la soglia6 mesi elevabili a 7 entro il 12° anno di vita o di ingresso in famiglia

Genitore solo

Totale mesi di congedo spettanti11 mesi entro il compimento del 12° anno di vita o di ingresso in famiglia
Mesi indennizzati9 mesi indennizzabili entro il compimento del 12° anno di vita o dell'ingresso in famiglia

Genitore solo con reddito sotto la soglia

Totale mesi di congedo spettanti11 mesi di congedo entro il compimento del 12° anno di eta o dell'ingresso in famiglia
Mesi indennizzati11 mesi di congedo entro il compimento del 12° anno di eta o dell'ingresso in famiglia

Per lavoratori/lavoratrici iscritti alla gestione separata

Genitore Madre3+3 mesi da richiedere entro il compimento del 12° anno di età o dell'ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)
Genitore Padre3+3 mesi da richiedere entro il compimento del 12° anno di età o dell'ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)
Entrambi i genitori9 mesi entro il compimento del 12° anno di età o dall'ingresso in famiglia

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