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Rendita di Passaggio Inail

Rendita di passaggio INAIL
19 Maggio 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

Che cos’è?

La rendita di passaggio a carico dell’Inail è forse l’unica prestazione a carattere squisitamente prevenzionale del nostro ordinamento di previdenza sociale. Le altre hanno tutte carattere risarcitorio. Resta in vigore, immutata, anche dopo la riforma del settore ex d. lgs. n. 38/2000.

E’ stata riservata fino al 31/12/2006 esclusivamente al lavoratore affetto da silicosi o asbetosi con invalidità di qualsiasi misura purché non superiore all’80%. Mira a tutelare la salute del lavoratore, incentivando l’immediato abbandono della lavorazione che ha causato la tecnopatia e favorendo così il passaggio ad altra occupazione meno dannosa. occorre che l’abbandono del lavoro avvenga volontariamente, per le ragioni profilattiche.

La legge pone come condizione per l’attribuzione del diritto, appunto, l’abbandono dell’attività morbigena in sé considerata. Pertanto, la circostanza che il lavoratore, dopo aver contratto la tecnopatia, continui anche presso diversi datori di lavoro e ad intervalli a dedicarsi alla stessa lavorazione, non gli preclude la possibilità di fruire, quando sii decida ad abbandonarla, di detta rendita.

Rendita di passaggio concomitante al pensionamento

Si è affermato un filone giurisprudenziale che ritiene compatibile la rendita di passaggio con il contestuale prepensionamento Inps, con il pensionamento per anzianità, con l’argomento che appunto quest’altra causa di abbandono dall’attività rischiosa può concorrere, senza escluderli, con i presupposti richiesti per il conseguimento della suddetta rendita.

Dopo che la cassazione, con la sentenza n. 2626/1988, ha stabilito che la rendita di passaggio ha lo scopo di agevolare comunque l’abbandono della lavorazioni morbigene e deve essere corrisposta indipendentemente dal concorso di altri motivi o di altri eventi, questa interpretazione ha trovato conferma, con le successive sentenze nn. 6355/1988, 604/1989, 820, 3871, 9041/1990, con la n. 9809/1998 e moltissime altre.

Pensione anticipata/ex anzianità

La pensione anticipata (ex anzianità) non equivale a pensione di vecchiaia, per cui in relazione alla prima non trovano applicazione le preclusioni in . tema di rendita di passaggio sussistenti per la seconda. Lo ha stabilito la cassazione nella sentenza n. 8640/2008.

Ancora la Suprema Corte, con l’importante sentenza n. 5332/1992, ha espressamente affermato che la concorrenza del trattamento previdenziale della rendita di passaggio non comporta nemmeno la riduzione dell’importo di quest’ultima.

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La rendita di passaggio, infine, non può essere negata quando la lavorazione morbigena sia seguita da un periodo di cassa integrazione guadagni, che non determini la risoluzione del rapporto di lavoro, ma solo una temporanea sospensione di attività e si configura chiaramente come periodo neutro. Con la sentenza n. 11112/2000 la stessa Corte ha però affermato il principio opposto

Durata

La rendita di passaggio viene erogata per un periodo di un anno a decorrere dalla data di effettivo abbandono del lavoro, indipendentemente dalle prestazioni e dalle indennità che possono spettare per l’accertata riduzione delle attitudini al lavoro o per le condizioni di famiglia.

Essa è diretta ad alleviare, sia pur in parte, il disagio economico cui va incontro l’operaio che è costretto a mutare mestiere o a rimanere disoccupato a seguito ti tecnopatia.

Importo

L’importo della rendita di passaggio, per chi resta disoccupato, è pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 30 giorni nella lavorazione morbigena. Per chi si rioccupa con minore retribuzione, invece, essa è pari ai 2/3 della differenza tra le due diverse retribuzioni.

Seconda concessione

La rendita di passaggio può essere richiesta una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione e nei limiti di durata e di misura già indicati, quando anche la lavorazione successivamente intrapresa risulti dannosa all’assicurato, influendo sull’ulteriore decorso della malattia, pur non rientrando tra le lavorazioni con obbligo di assicurazione per silicosi.

La corte costituzionale, con la sentenza n. 178/1988, ha poi stabilito che la seconda rendita di passaggio spetta anche ala lavoratore che al momento dell’iniziale abbandono della lavorazione silicotigena non avesse richiesto questa prestazione, pur avendone tutti i requisiti di legge.

La concessione per la seconda volta della rendita di passaggio presuppone che si sia verificata la situazione tutelata ai fini dell’erogazione della prima rendita – indipendentemente, appunto, dal suo effettivo conseguimento – con l’insorgere della silicosi contratta nell’ambiente di lavoro, e che venga successivamente abbandonata una lavorazione non più silicotigena ma ugualmente dannosa.

La domanda

La domanda di rendita di passaggio all’Inail deve essere inoltrata nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione pericolosa.

Va corredata di dichiarazione del datore di lavoro attestante l’abbandono della lavorazioni per ragioni profilattiche e la misura dell’ultima retribuzione accompagnata:

  • Nel caso di nuova occupazione, da dichiarazione del nuovo datore di lavoro sulla natura della lavorazione e sulla misura della relativa retribuzione;
  • Nel caso in cui il richiedente sia disoccupato, da relativa dichiarazione di disponibilità a nuova occupazione, rilasciata al centro per l’impiego.

La Cassazione, con la sentenza n. 7795/1990, espressamente esclude l’obbligo dell’assicurato di produrre documentazione sanitaria all’atto della domanda di corresponsione della rendita.

Termine prescrizionale

Il termine triennale di prescrizione del diritto alla corresponsione della rendita di passaggio ai lavoratori affetti da silicosi e asbetosi decorre dal momento dell’abbandono della lavorazione che ha causato la malattia. E’ quanto ha precisato la cassazione con la sentenza n. 533/1988, ha stabilito che qualora il lavoratore, dopo un primo abbandono dell’attività morbigena, riprenda l’attività lavorativa, per poi abbandonarla volontariamente per ragioni profilattiche, il termine prescrizionale di 180 giorni per presentare la domanda diretta ad ottenere la rendita suddetta, decorre dalla data della seconda cessazione dell’attività, essendo irrilevante – ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale – il primo abbandono.

Dal 2007 per tutte le Malattie Professionali

L’art. 1, c. 782, L. n. 296/2006 ha esteso il diritto alla rendita di passaggio per tutte le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60%. Ovviamente rimane la condizione dell’abbandono del lavoro per ragioni profilattiche.

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