Che cos'è la disoccupazione agricola

La disoccupazione agricola è una agevolazione a favore degli operai che lavorano in agricoltura e che sono iscritti all’interno degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Questa prestazione è direttamente erogata dall’INPS.
Ai fini di avere accesso alla disoccupazione agricola è necessario soddisfare dei requisiti predefiniti.
All’interno di questo articolo andremo ad affrontare:
- Che cos’è la disoccupazione agricola
- Chi sono i soggetti beneficiari
- Come funziona la disoccupazione agricola
Di che cosa si tratta
Come sopra anticipato la disoccupazione agricola si connota come una un’indennità a supporto del reddito che viene erogata a favore degli operai che lavorano in agricoltura e che sono iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
A tal fine emerge che hanno accesso alla disoccupazione agricola gli operai agricoli a Tempo Determinato (OTD) risultano essere iscritti all’interno degli appositi elenchi nominativi che sono predisposti dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali di manodopera inviate dai datori di lavoro
Tale tipologia di agevolazione risulta essere direttamente erogata dall’INSP.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della disoccupazione agricola sono:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- lavoratori agricoli proprietari di piccoli appezzamenti di terreni iscritti negli elenchi nominativi per meno di 51 giornate; questi lavoratori possono riscattare a integrazione, le giornate di lavoro effettuate nel proprio terreno, per raggiungere il diritto alla disoccupazione.
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Si chiarisce che anche le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio hanno diritto alla disoccupazione agricola.
Ai fini di avere pieno diritto alla disoccupazione agricola risulta essere necessario che vengano rispettati determinati requisiti, ovvero:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno in cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
- essere titolari di almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- avere maturato almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno precedente (tale requisito può̀ essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).
Sulla base dei requisiti sopra descritti emerge che non tutti hanno la possibilità di beneficiare della disoccupazione agricola.
Emerge, infatti, che non hanno accesso alla disoccupazione agricola:
- i lavoratori che sono iscritti a gestioni autonome (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) o alla gestione separata per l’intero anno;
- i lavoratori che sono iscritti a gestioni autonome o gestione separata per una parte dell’anno, quando il numero delle giornate di iscrizione è superiore al numero di giornate di lavoro dipendente agricolo;
- i lavoratori che sono già titolari di pensione diretta a partire dal 1° gennaio dell’anno per cui si chiede la disoccupazione agricola. Nel caso di pensionamento nel corso dell’anno, il numero delle giornate di disoccupazione agricola viene riproporzionato in base ai mesi di lavoro agricolo precedenti alla decorrenza della pensione;
- i lavoratori extracomunitari che sono titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori che si dimettono volontariamente.

Come funziona
Ai fini di avere accesso alla disoccupazione agricola è necessario che il lavoratore proceda alla presentazione dell’apposita domanda entro data specifica ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha lavorato, altrimenti perde il diritto.
Ai fini di procedere all’invio della richiesta è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
Per quanto concerne l’ammontare della disoccupazione agricola emerge che questa risulta essere pari ad un ammontare pari al 40% della retribuzione più alta tra le seguenti:
- retribuzione stabilita dal contratto collettivo provinciale di categoria;
- retribuzione concordata individualmente tra datore di lavoro e lavoratore;
- minimale valido per la generalità dei lavoratori.
Da questo importo viene, poi, detratto il 9% per ogni giornata di disoccupazione agricola erogata a titolo di contributo di solidarietà. Emerge che questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Si ricorda che, invece, per quanto concerne gli operai agricoli che si trovano in una condizione di lavoro a tempo indeterminato la disoccupazione agricola ammonta al 30% del salario effettivamente percepito. In tal caso la trattenuta per il contributo di solidarietà non viene applicata.
La disoccupazione agricola è riconosciuta in base al numero di giornate pari a quelle lavorate nel corso dell’anno precedente a quello della domanda di disoccupazione, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue delle quali si dovranno detrarre le giornate di lavoro come dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità̀, infortunio etc. e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc.
Si evidenzia che questo numero non può, comunque, essere superiore alla differenza tra 365 giorni e le giornate di effettiva occupazione – in attività agricola e non agricola – prestate nell’anno di riferimento.
In relazione ai contributi emerge che per i periodi di disoccupazione agricola è riconosciuta la contribuzione figurativa tale per cui le giornate per cui vengono riconosciuti i contributi figurativi sono utili per la pensione.
Nel momento in cui avviene la presentazione della domanda di disoccupazione agricola si evidenzia che risulta essere possibile procedere a chiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, e questo può essere fatto entro 5 anni a partire dall’anno a cui si riferisce la richiesta. A tal fine l’INPS è il soggetto che si occupa del pagamento dell’assegno per il nucleo familiare e lo fa in relazione all’importo della disoccupazione agricola e, solo per gli operai agricoli a tempo determinato, in base all’attività lavorativa prestata (giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici).
Emerge che l’assegno per il nucleo famigliare spetta per l’intero anno agli operai agricoli a tempo determinato che sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro all’anno, anche se non hanno diritto alla disoccupazione agricola.
Si ricorda che a tal fine i requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare per ottenere l’assegno per il nucleo familiare sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.
Il pagamento della disoccupazione agricola avviene in unica soluzione tramite:
- Accredito su c/c bancario o postale; Libretto di risparmio postale;
- carta di pagamento dotata di IBAN di cui sia titolare il beneficiario della prestazione,
Bonifico domiciliato presso Ufficio Postale, solo per pagamenti nel limite previsto dalle norme di Legge.
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