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Revisione Rendita Inail

Revisione Rendita INAIL
12 Giugno 2023
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Tempo di lettura 8 minuti

Che cos’è?

La revisione della rendita Inail nel settore infortunistico tende a garantire corrispondenza tra il danno e l’indennizzo non solo al momento della prima liquidazione ma anche in epoca successiva, con limiti di tempo entro i quali è ritenuta possibile una modifica dei postumi di natura permanente derivanti dall’infortunio, o dalla malattia professionale.

Per gli infortuni avvenuti dal 25/7/2000 in poi opera il sistema delle revisioni introdotto dal D.lgs. n. 38/2000.

La revisione della rendita Inail può essere richiesta dall’assicurato o disposta dall’istituto. Agli effetti dell’esito della revisione assumono rilievo esclusivamente le modifiche intervenute nell’attitudine al lavoro e, in genere, nelle condizioni fisiche dell’assicurato purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato, con rapporto causale, dall’infortunio che ha dato luogo alla rendita.

Termine per gli infortuni

La prima revisione della rendita Inail per gli infortuni può essere effettuata solo dopo che siano trascorsi un anno dalla data dell’infortunio e almeno sei mesi dalla costituzione della rendita.

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Successivamente, nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita, ciascuna revisione può avvenire solo a distanza non inferiore ad un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla costituzione della rendita è possibile esperire altre due revisioni:

  • una alla fine di un triennio
  • l’altra alla fine del triennio successivo

I termini hanno natura dilatoria e non precludono, pertanto, la proposizione della domanda oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita, sempre che il lamentato aggravamento si sia verificato entro il decennio dalla costituzione della rendita, atteso che tale termine segna l’ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della “stabilizzazione dei postumi” che, successivi al termine stesso, perdono la possibilità di collegarsi con l’infortunio sul lavoro, precisa Cassazione con sentenze nn. 7274/1994 e 14922/2008.

L’orientamento giurisprudenziale è, su questo, consolidato.

Ha avuto anche conferma di legittimità costituzionale C. cost., n. 358/1991.

Malattie professionali

La revisione della rendita Inail per le malattie professionali può aversi per modificazioni intervenute entro il termine di 15 anni dalla costituzione della rendita.

La prima può essere chiesta o disposta dopo che siano trascorsi un anno dalla data di manifestazione della tecnopatia e almeno sei mesi dalla data di cessazione dell’eventuale inabilità temporanea.

Ciascuna delle successive revisioni può avvenire a distanza non inferiore ad un anno dalla precedente.

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Pure per i casi definiti inizialmente senza il riconoscimento di postumi in misura indennizzabile, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la domanda di revisione può essere presentata entro 16 anni, dalla data di manifestazione della malattia professionale, sempre che l’aggravamento si sia verificato entro il termine di 15 anni.

Per le rendite costituite a seguito di una domanda di aggravamento le successive eventuali revisioni sono possibili conteggiando i termini dalla data di decorrenza della rendita.

Il danno risultante dall’ultima revisione della rendita Inail si considera cristallizzato, e quindi con presunzione juris et de jure immodificabile.

Di conseguenza, per il reddituario viene meno il diritto a qualsiasi successiva prestazione, ad eccezione dell’assegno per assistenza personale continuativa e delle prestazioni integrative.

Termini di revisione separati per ciascuna componente

La revisione della rendita Inail avviene separatamente nei casi di rendita unica.

La verifica sanitaria va fatta entro i termini propri di ciascuna componente dell’inabilità complessiva.

Lo ha precisato l’Inail nella nota n. 9971/2006 mutando la precedente procedura operativa per allinearsi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, Cass., Sez. un., nn. 6402 e 6403/2005.

Con la nota n. 1042/2007 l’Inail ha poi precisato che quando gli eventi lesivi che concorrono alla costituzione della rendita unica sono della stessa natura, e, quindi, soggetti allo stesso regime temporale ai fini della revisione dei postumi, dalla data di costituzione della rendita unica decorre un unico termine revisionale.

Ancora, l’Inail evidenzia che quando invece gli eventi lesivi che concorrono alla costituzione della rendita unica sono di diversa natura e, quindi, soggetti a diverso regime temporale ai fini della revisione, dalla data di costituzione della rendita unica decorrono nuovi termini revisionali diversi in relazione a ciascuna componente di danno; in tale ipotesi il regime temporale della revisione è individuato in relazione alla componente di danno in cui sia rilevata la variazione, indipendentemente dalla natura dell’ultimo evento.

Aggravamento su opposizione a revisione attiva

Nel caso in cui l’Inail assuma l’iniziativa della revisione della rendita Inail – chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 11297/2002 – l’assicurato può inserirsi nel relativo procedimento al fine di ottenere, non solo il mantenimento delle rendita nella misura originaria, ma anche il conseguimento dell’aumento della rendita stessa per aggravamento, senza che sia necessaria un’autonoma domanda amministrativa: ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di revisione, l’oggetto del giudizio verte sull’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’attitudine al lavoro.

Nella fattispecie l’Inail aveva ridotto il punteggio dal 56 al 48%; in giudizio è stato riconosciuto il 64%.

La stessa Corte nella sentenza n. 10032/2008 ha precisato che non hanno rilievo eventuali aggravamenti intervenuti in corso di giudizio.
Mancata presentazione a visita e sospensione della rendita Inail

Mancata presentazione a visita e sospensione della rendita

L’inadempimento dell’assicurato all’obbligo di sottoporsi a visita medica di controllo disposta dall’Inail, ai fini della revisione della rendita Inail per tecnopatia professionale invalidante, dà la facoltà all’istituto a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti della rendita, senza che da ciò consegua, non essendo prevista alcuna decadenza, la perdita definitiva della prestazione previdenziale che successivamente risulti spettante, in quanto tale inadempimento rileva soltanto sotto il profilo dell’impedimento frapposto alla realizzazione della liquidità ed esigibilità del credito dell’assicurato, e pertanto non esclude che il diritto alla prestazione rivendicata possa ritenersi già sorto al verificarsi delle condizioni di legge e che il relativo accertamento, concluso il pregiudiziale procedimento amministrativo, possa essere richiesto in sede giurisprudenziale; resta invece esclusa, non essendo ritardata la liquidazione imputabile all’Inail, la responsabilità dello stesso per l’obbligazione agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nell’ipotesi di successivo recupero, da parte dell’assicurato, delle somme corrispondenti ai pagamenti sospesi.

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 3777/2008.

Aggravamento per il protrarsi del rischio

Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamento ed alla consequenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell’originaria malattia, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipenda dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno e sia, quindi, in presenza di una nuova malattia, seppure della stessa natura della prima, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 80 Dpr n. 1124/1965, estesa alle malattie professionali dall’art. 131 dello stesso, con disciplina ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 46/2010 della Corte cost.

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 5548/2011.

Rettifica per errore

L’art. 9, D.lgs. n. 38/2000 stabilisce che l’Inail ha dieci anni di tempo per rettificare le prestazioni che risultino errate in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione.

Termine unico, quindi, per infortuni e malattie professionali.

In caso di mutamento della diagnosi e della relativa valutazione di invalidità, il provvedimento iniziale si può rettificare solo se l’errore viene confermato con gli stessi criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili al momento del provvedimento originario, fatta salva l’ipotesi di errore per dopo o colpa grave accertati giudizialmente.

Se l’errore non è rettificabile, l’assistito mantiene le prestazioni in godimento.

La corte costituzionale, con la sentenza n. 191/2005, ha di fatto bocciato l’applicazione retroattiva della decadenza delle rettifiche alle prestazioni, sancendo uno spartiacque al 22/2/2000.

Le rettifiche effettuate da quella data non possono “correggere” gli errori se è decorso il termine decennale di decadenza.

Al contrario, le rettifiche effettuate prima del 16/3/2000 sono invece possibili anche dieci anni dopo l’originario errore: gli assicurati, dunque, non hanno diritto alle prestazioni.

L’art. 14-vicies quater, L. n. 168/2005 ha stabilito che gli interessati continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che abbiano, oltre al reddito da pensione o alla rendita da lavoro, un reddito proprio assoggettabile all’Irpef, non superiore a 3 mila euro.

Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.

L’art. 1, c. 778, L. n. 296/2006 ha disposto che a queste rendite si applichi la rivalutazione annuale.

In caso di pluralità di infortuni

Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto alla rendita di inabilità per malattia professionale o infortunio, la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o diversa malattia professionale è perfettamente legittima, costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria.

E’ quanto ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 2546/98.

In materia di accertamento del diritto alla rendita unica per eventi inabilitanti – ha ribadito la stessa corte con la sentenza n. 17822/2005 – deve essere valutata dal giudice anche l’inabilità conseguente ad infortunio verificatosi tanto nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, anche se originariamente instaurato per l’accertamento dell’inabilità derivante da un pregresso evento, ed anche se la domanda relativa al secondo evento venga proposta nel corso del giudizio di appello durante in quale si sia concluso il procedimento amministrativo per l’attribuzione della rendita relativa.

Formula Balthazard

Per le inabilità chiaramente eterogenee, siano esse derivate da un unico o da diversi infortuni, la quantificazione complessiva del punteggio si ottiene con la formula a scalare, c.d sistema di Balthazard.

Secondo tale metodo, la percentuale di inabilità complessiva si stabilisce calcolando la prima inabilità in relazione all’attitudine al lavoro totale del 100%, le successive inabilità, invece, vengono riferite alla percentuale dell’attitudine al lavoro residua.

Si supponga ad esempio, un caso in cui le singole inabilità siano state valutate nella misura del 15%, 7% e 8%. In tale ipotesi l’inabilità complessiva risulterà dal seguente calcolo: 15% per il primo danno; poi il 7% di (100 – 15) = 5,95%; infine 8% di (100 – 15 – 5,95) = 6,32%; perciò: 15 + 5,95 + 6,32 = 27,27%.

Termine revisione rendita unica

Con la nota 7/2/2007 l’Inail ha fornito le istruzioni operative in tema di termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni dopo i recenti interventi della cassazione a sezioni unite.

Dalla data di costituzione della rendita unica inizia ex novo il decorso dei termini revisionali per tutti gli eventi che concorrono alla costituzione della rendita, indipendentemente dalla data di accadimento di ciascuno di essi.

Esempio:

  • Rendita per infortunio costituita nel 1990.
  • Segue nuovo infortunio e costituzione di rendita unica nel 1998.
  • Ultima revisione della rendita unificata nel 2008.

Sia in sede di costituzione della rendita unica nel 1998, sia in sede di revisione della stessa fino al 2008 dovranno essere riconsiderati anche i postumi relativi all’infortunio del 1990.

Nel 2008 si consoliderà la rendita unica corrispondente al grado di inabilità complessiva accertato in sede di ultima revisione. La disciplina dei termini di revisione delle rendite unificate muove, infatti, dal principio che, con la costituzione della rendita unica, cessa la rendita pregressa poiché a quest’ultima si sostituisce una nuova rendita commisurata al danno biologico globale, considerato nel suo grado e nella misura d’insieme e non già nelle singole parti che lo compongono.

Le preesistenze extralavorative

Le inabilità preesistenti extralavorative assumono rilievo, ma solo quelle per effetto delle quali risulti aggravato il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata dall’infortunio.

Vi deve essere dunque “concorso” e non semplice “consistenza” di inabilità tra le lesioni provocate dall’infortunio sul lavoro e quelle preesistenti.

Quando uno degli organi ovvero dei sistemi organo-funzionali o dei sistemi sinergici di cui dispone ciascun individuo, vengano ad essere menomati nella loro attività globale a causa di alterazioni che interessano alcune parti soltanto, le parti rimaste funzionanti assumono un valore superiore al normale, per la funzione da esse svolta, proprio allo scopo di supplire alla parte della funzione venuta meno, precisa la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17/1995.

Formula Gabrielli revisione rendita

In caso di concorso con preesistenze extralavorative o con danni infortunistici di altra gestione o liquidati in capitale, si applica il cosiddetto criterio proporzionalistico, la formula Gabrielli. Il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa causata dall’infortunio deve essere cioè rapportato non all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.

In pratica il punteggio spettante per il danno infortunistico si divide per l’attitudine al lavoro preesistente ed il risultato si moltiplica per 100. Facciamo l’esempio di un lavoratore che subisca un danno infortunistico del 12%. Si procede così: 12:80 (attitudine al lavoro preesistente) x 100 = 15 (percentuale da assegnare).

Concause sopravvenute

Le conseguenze di un infortunio sul lavoro possono essere aggravate, oltre che da “preesistenze extralavorative” anche da “concause sopravvenute”, cioè da menomazioni o stati patologici che intervengono successivamente al verificarsi dell’infortunio stesso.

La legge, si è visto, per le lesioni pregresse limita l’indennizzo a quelle in corso con il danno infortunistico. Per le concause sopravvenute, in carenza di qualsiasi previsione legislativa, è prevalsa in giurisprudenza la tesi secondo la quale perché se ne possa tenere conto nella valutazione complessiva, è necessario che queste “trovino la loro causa efficiente nella lesione da infortunio”.

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