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Danno Biologico

Danno biologico inail
12 Giugno 2023
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Tempo di lettura 11 minuti

La nascita del danno biologico deriva dai dibattiti giurisprudenziali che hanno caratterizzato la fattispecie lungo il corso degli anni 70 dove, i giudici di allora, erano contrastati rispetto alla rigida divisione tra danno patrimoniale e non patrimoniale.

Infatti, allora, il tema della responsabilità civile era strettamente connesso al carattere della patimonialità.

Ufficializzata nel 1986 dalla Corte di Cassazione, la fattispecie è stata oggetto di molte altre pronuncie, nonché di studi ad opera di scuole e studiosi.

Sostanzialmente, l’opinione che si è poi affermata nel tempo è quella che il danno biologico deve essere tutelato in quanto diritto protetto dalla costituzione oltre al fatto che, in quanto danno non patrimoniale, deve essere risarcito anche se non incide sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.

Per uno studio più attento sulla giurisprudenza del danno biologico, i riferimenti normativi sono i seguenti:

  • l’articolo 2059 del codice civile secondo cui “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo dai casi determinati dalla legge”
  • l’articolo 32 della costituzione secondo cui “la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

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Disposizioni in Materia di Risarcimento del Danno Patrimoniale

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Che cos’è?

L‘assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, almeno fino al 24/7/200 è stata finalizzata unicamente al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non all’indennizzo del danno nella sua accezione più ampia non vi era, dunque, risarcimento per il c.d danno biologico. Le cose sono cambiate dal 25/07/200, come vedremo.

Il danno biologioco viene definito come un danno di natura non patrimoniale che sussiste nella circostanza in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. Il danno biologico, affinché possa essere definito tale, deve essere suscettibile ad una valutazione medico-legale e deve essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.

La corte costituzionale ha chiarito che il danno biologico sussiste a prescindere dall’eventuale perdita o riduzione del reddito dal momento che esso va riferito all’integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti con cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Il che significa che il danno biologico non può riferirsi soltanto alla sfera produttiva ma deve riferirsi anche alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, ecc. e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona.

Dal punto di vista pratico sia la Legge che i Giudici hanno ritenuto di dare unitarietà alla quantificazione del danno biologico. La scelta è ricaduta sull’unitarietà della quantificazione in quanto si è ritenuto impossibile quantificarlo economicamente in modo unitario per ogni caso.

Definizione del codice delle assicurazioni

Un importante fonte normativa che ha contribuito alla definizione del danno biologico è il codice delle assicurazioni ovvero il decreto legge n. 209/2005. Tale codice ha previsto delle tabelle di liquidazione del danno biologico per le lesioni derivanti da sinistri stradali di non lieve e lieve entità. La corte di cassazione nel 2011ha rilevato tuttavia come l’articolo 139 sia stato attuato e abbia trovato applicazione in via analogica anche a casistiche esultanti il settore della circolazione stradale.

Scarica il Codice delle Assicurazioni

Decreto Legge n. 209/2005

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Danno biologico In caso di morte

Costituisce danno biologico risarcibile la perdita, per il danneggiato, di utilità dell’esistenza determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita. perché sia ipotizzabile un danno biologico risarcibile, occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente a concretizzare quella perdita di utilità fonte dell’obbligazione risarcitoria.

Almeno 24 ore di sopravvivenza

In caso di morte da fatto illecito, se tra le lesioni e il decesso intercorrono almeno 24 ore, la vittima consegue un diritto al risarcimento dei danni subiti, trasmissibile agli eredi. Questi danni sono configurabili persino quando la vittima, durante la sopravvivenza, sia rimasta in stato di incoscienza. I parenti stretti hanno sempre diritto al danno morale, che va loro riconosciuto per la sola esistenza del vincolo familiare e senza che sia necessario provare le sofferenze. Lo ha stabilito la cassazione con la sentenza n. 20188/2008.

Danno tanatologico agli eredi

In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile iure hereditatis, il c.d. danno biologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo spegnersi della propria vita. Lo ha affermato la cassazione nella sentenza n. 13672/2010.

La stessa corte nella sentenza n. 25624/2010 ha poi puntualizzato che, quando il decesso avvenga a brevissima distanza dall’evento, il danno esistenziale per la morte di un congiunto può essere fatto valere iure proprio dai superstiti, ma non come diritto ereditario.

Cosa sono i danni morali?

La corte costituzionale, con la sentenza n. 233/2003, fornisce una definizione del danno morale che ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da valori della persona e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, sia il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Danno estetico

La lesione dell’integrità fisionomica costituisce una componente, o aspetto, del danno biologico; di essa, pertanto, il giudice deve tenere conto nella liquidazione di quest’ultimo. Ciò non esclude tuttavia che il giudice, avendo correttamente inquadrato la natura del danno in esame, possa procedere ad una liquidazione a parte, al fine di meglio adeguare l’ammontare del risarcimento alla effettività del pregiudizio. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 12622/1999.

Danno esistenziale

Il danno esistenziale deve intendersi come ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l’espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Sono degni di considerazione anche reputazione, riservatezza e diritti di natura familiare.

Esso – ha chiarito la Cassazione con le sentenze nn. 6572/2006, 11278/2007, 10107 e 13356/2011 – si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso; richiede una specifica prova, anche per presunzioni.

Quali sono i danni patrimoniali?

Il danno patrimoniale è un danno inferto da fatto illecito alla sfera patrimoniale. La perdita della capacità attuale (danno emergente) o futura (lucro cessante). La perdita della capacità lavorativa generica è inclusa nella figura del danno biologico, mentre la perdita della capacità lavorativa specifica e di chance di carriera rientrano nel danno patrimoniale di cui, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il soggetto interessato deve provare la relazione diretta con il fatto lesivo.

La responsabilità civile

Prima che fosse stabilita per legge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’evento e il conseguente risarcimento del danno del lavoratore erano subordinati alla dimostrazione della colpa del datore di lavoro. Nella maggior parte dei casi il lavoratore restava privo di risarcimento.

Si fece, dunque, ricorso al principio di rischio professionale, che sostanzialmente consiste nell’affermare che, poiché è l’organizzazione del lavoro che genera il rischio di infortunio, è sempre il datore di lavoro che deve rispondere delle conseguenze dannose dell’evento, dal momento che egli gode dei vantaggi dell’impresa.

Affermata cosi la responsabilità del datore di lavoro, sorse contestualmente la necessità di assicurazione. E l’assicurazione Inail, per il suo ambito di copertura solleva il datore di lavoro dalla responsabilità civile, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ad un suo dipendente, a meno che non venga irrogata sanzione penale, per il fatto dal quale l’infortunio è derivato, a lui stesso o a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro. Il verificarsi di responsabilità oggettiva, essendo necessario che l’evento dannoso occorso al lavoratore sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore, che si invochi cioè alla responsabilità contrattuale o quella extracontrattuale.

Risarcimento integrale anche se c’è predisposizione

La cassazione, con la sentenza n. 5539/2003, ha stabilito che resta totalmente a carico del datore di lavoro il risarcimento del danno biologico sofferto dal lavoratore anche in presenza di una sua predisposizione fisica che abbia avuto un’efficacia eziologica nella determinazione dell’evento dannoso. Essa pur costituendo un antecedente condizionante o concausa naturale nella produzione dell’evento dannoso, non incide sulla responsabilità risarcitoria del danneggiante, non valendo a ridurla proporzionalmente, con la conseguenza che il danneggiante stesso è tenuto a risarcire il danno nel suo intero ammontare.

Danno biologico anche per le attività in outsourcing

L’imprenditore è tenuto a garantire la sicurezza del proprio personale anche quando questo è impegnato presso altre aziende. nei casi di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, infatti, il datore di lavoro deve accertare i rischi presenti sul teatro di lavoro e, di conseguenza, istruire gli operai in maniera adeguata e prevenire le situazioni di pericolo. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 45/2009.

Demansionamento

Il lavoratore demansionato ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. La prova del pregiudizio può essere data a mezzo di presunzioni. Lo ha stabilito la Cassazione nelle sentenze nn. 29832/2009 e 4063/2010.

La sussistenza del danno, oltre ad essere allegata in modo specifico nel ricorso introduttivo, deve essere dimostrata in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, ha poi precisato la Cassazione nella sentenza n. 14199/2010.

Importo dell’indennizzo in capitale

L’importo degli indennizzi del danno biologico liquidabili in capitale può variare da un minimo di circa euro 2.694 per un infortunato di oltre 65 anni con un punteggio del 6%, euro 2.964 se di sesso femminile, fino ad un massimo di euro 25.257 per un giovane di meno di 20 anni con un punteggio del 15%, euro 26.520 se di sesso femminile.

Aggravamento

Per menomazioni inferiori al 6% non spetta alcun indennizzo, salvo naturalmente l’eventuale indennità giornaliera.

In caso di aggravamento conseguente all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, questi assicurati, entro dieci anni dalla data dell’infortunio o 15 dalla data di denuncia della malattia professionale, hanno diritto a richiedere:

  • L’indennizzo in capitale per danno biologico e danno patrimoniale, se la menomazione si è aggravata raggiungendo o superando il grado del 6% senza arrivare a un grado indennizzabile di rendita pari o superiore al 16%;
  • La liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale, se la menomazione si è aggravata e ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.

Per i casi con un punteggio tra il 6% ed il 15% è possibile ottenere:

  • L’adeguamento dell’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita, pari o superiore al 16%;
  • La costituzione della rendita, se la menomazione si è aggravata e ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.

Se si tratta di malattie neoplastiche, di silicosi o asbetosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita e, quindi, non ai fini dell’indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

Il procedimento amministrativo per l’accertamento dell’aggravamento ai fini dell’indennizzo in capitale o in rendita può essere promosso solo a richiesta dell’interessato, e quindi non su iniziativa dell’istituto. La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.

Soppressione della rendita

Quando la rendita viene soppressa per recupero dell’integrità psicofisica nei limiti del 16% e il grado di menomazione accertato sia pari o superiore al 6% viene liquidato l’indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione accertato e facendo riferimento all’età dell’assicurato in quel momento.

La corresponsione dell’indennizzo in capitale non dà luogo a recupero dei ratei erogati prima della soppressione della rendita. Per gli assicurati con postumi pari o superiori al 16% restano in vigore le normali regole sulla revisione.

Adeguamento indennizzo in capitale per aggravamento

Se viene accolta la domanda di adeguamento del capitale in precedenza corrisposto, si determina innanzitutto il capitale corrispondente al grado della menomazione accertato in esito alla domanda di aggravamento, prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta e la tabella indennizzo danno biologico vigente al momento medesimo. Dall’importo così determinato si sottrae il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta e la tabella indennizzo danno biologico vigente al momento medesimo. Peraltro, ove detto capitale, per effetto delle rivalutazioni della tabella nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo effettivamente corrisposto. L’importo risultante dalla sottrazione costituisce l’adeguamento di capitale da corrispondere.

Costituzione della rendita per aggravamento

In caso di accoglimento della domanda, si costituisce la rendita. L’importo della rendita è decurtato dall’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. L’importo da decurtare, peraltro, anche in questo caso, non è quello effettivamente erogato, bensì quello ricalcolato prendendo in riferimento l’età dell’assicurato al momento della richiesta nonché la tabella indennizzo danno biologico vigente al medesimo momento.

Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni di detta tabella nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo effettivamente corrisposto.

Il recupero di tale importo andrà effettuato mediante trattenute mensili sull’intero rateo di rendita pari a un quinto del rateo medesimo.

La ricaduta

L’avvenuta liquidazione dell’indennizzo in capitale del danno biologico non ha nessuna incidenza sulla misura della indennità giornaliera dovuta all’infortunato nel caso in cui egli successivamente all’evento indennizzato ricada in stato di inabilità temporanea assoluta o abbia necessità di cure o di accertamenti clinici, stante il carattere patrimoniale di quest’ultima prestazione.

L’indennizzo in capitale non ha alcun rapporto con la liquidazione in capitale delle vecchie rendite comprese tra l’11 e il 15% al termine del periodo revisionale.

La rendita ai superstiti

Quando la morte del lavoratore sia causata, o concausata, dall’infortunio o dalla malattia professionale, ai superstiti spetta la rendita secondo la previgente disciplina.

Pluralità di infortuni o Malattia professionale

Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi tutti successivi al 25/7/2000, subisca un nuovo infortunio o malattia professionale con postumi, si procede alla valutazione complessiva dei postumi. Spetta l’unificazione dei postumi e un unico indennizzo anche se gli eventi lesivi plurimi sono occorsi nell’esercizio di lavorazioni rientranti in gestioni diverse.

L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato. L’Inail fa il seguente esempio: se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di un nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla tabella indennizzo danno biologico vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e prendendo in riferimento l’età dell’assicurato in quel momento.

Da questo nuovo indennizzo va sottratto l’importo dell’indennizzo in capitale precedentemente erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e ovviamente il grado di menomazione del 10%. Peraltro, ove detto importo, per effetto delle rivalutazioni della tabella indennizzo danno biologico, nel frattempo intervenute, dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l’importo effettivamente corrisposto.

Danno biologico Rivalutazione

L’art. 1, cc. 23 e 24, L. n. 247/2007 ha stazionato fino a 50 milioni per aggiornare le indennità Inail, in attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica. Di conseguenza con Dm 27/3/2009 è stata stabilita la rivalutazione dell’8,68% dall’1/1/2008, pari al 50% della variazione Istat intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007. Con la circ. n. 37/2009 l’Inail ha affermato che l’incremento, inoltre, non comporta aggiornamento delle tabelle del danno biologico. L’Inail ha spiegato che l’aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008 e che si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall’istituto.

Rischio ambientale

La legislazione sulle malattie professionali, per la sua genericità, comporta talvolta la necessita di un’elaborazione interpretativa.

Anche il concetto stesso di malattia professionale, cosi come definito dalla legge “malattia contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni di cui ad apposite tabelle”, è stato estensivamente applicato nell’interpretazione giurisprudenziale.

E’ ormai consolidato, infatti, il riconoscimento del “rischio  ambientale” nel senso che l’indennizzo per malattia professionale deve essere riconosciuto anche quando la malattia risulti contratta nell’ambiente in cui altri svolgono attività morbigene.

Tutti i lavoratori dipendenti, tenuti per ragioni professionali a frequentare ambienti ove si svolgono attività pericolose, a prescindere dal contenuto manuale o intellettuale delle loro mansioni, sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail contro gli infortuni sul lavoro e, di conseguenza, contro le malattie professionali se già non si è assicurati contro gli infortuni.

Il principio ha trovato definitiva sanzione con la sentenza delle Sezioni unite della cassazione n. 3476/1994. L’Inail, nel prenderne atto, con la circ. n. 24/1994, fornisce le relative istruzioni applicative.

Che cosa sono le tabelle di Milano?

Quando si parla di danno biologico e dellla necessità di quantificazione dello stesso, non si può fare a meno di citare le tabelle di Milano, parametro fondamentale per il calcolo di un congruo indennizzo. Tale criterio di riferimento è stato assunto come paramentro nazionale per gli indennizzi è deriva dalla spinta giurisprudenziale della corte di cassazione con la sentenza n. 9556/2016. I giudici della Suprema Corte stabilirono che quando sono i carenti i criteri stabiliti dalla legge per il calcolo del danno biologico, l’adozione della regola equitativa ex art. 1226 c.c deve necessariamente garantire non soltanto una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto, quanto anche l’uniformità di giudizio dinanzi a casi giudicabili in modo analogo. Non è infatti tollerabile e non risponde ad equità che danni identici possano essere oggetto di una diversa liquidazione solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari proprio per questo, il riferimento al criterio di liquidazione che è stato predisposto dal tribunale di Milano, già diffuso su scala nazionale, puà garantire di mantenere questa uniformità nel trattamento.

Qual è il valore delle tabelle di Milano?

Le tabelle di Milano, sin dagl albori dell’inquadramento del danno biologico, sono state ampiamente utilizzate per calcolare i risarcimenti da incidenti (non solo quelli stradali) al fine di stabilire la determinazione dell’importo dovuto alla vittima in qualità di danno biologico.

Come più volte precisato sia dal tribunale milanese che dai giudici della suprema corte, nel caso in cui non siano presenti dei criteri stabiliti per legge, la necessaria applicazione di una regola di equità dovrà pur sempre garantire una valutazione congrua e adeguata delle circostanze della concreta fattispecie. Così facendo è assicurata, per lo meno astrattamente, una uniformità di giudizio dinanzi al caso concreto.

Scarica le Tabelle Ufficiali del Tribunale di Milano

Tabelle di Milano Danno Biologico

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