Skip to content

Taglio Cuneo fiscale 2023

3 Febbraio 2023
Condividi su
Tempo di lettura 3 minuti

Il lavoro è uno dei temi caldi della Legge di Bilancio 2023, Legge 197 del 29 dicembre 2022. La norma, infatti, si contraddistingue per il fatto che contiene al suo interno una serie di novità in materia di lavoro e in particolare sulle agevolazioni per i datori di lavoro per le nuove assunzioni e sul taglio del cuneo fiscale 2023, ovvero l’abbassamento dell’imposizione in busta paga per il lavoratore.

Tra queste emergono gli incentivi per l’assunzione di donne, quello per l’assunzione di under 36 e il bonus per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza oltre che il taglio del cuneo fiscale in busta paga.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire le istruzioni dell’INPS per quanto riguarda la nuova misura di riduzione del costo del lavoro (circolare n. 7 del 24 gennaio) facendo riferimento a tutte le istruzioni e le indicazioni sul taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Nello specifico l’esonero contributivo vale 3 punti percentuali per i lavoratori del settore privato e del settore pubblico che guadagnano meno di 25.000 euro annui, 2 punti per chi guadagna fino a 35.000 euro.

Il cuneo fiscale

Il cuneo fiscale è il termine utilizzato per descrivere il carico fiscale e contributivo che grava sui salari dei lavoratori. Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra i costi sostenuti dalle aziende per retribuire i dipendenti e il reddito netto effettivo percepito dai lavoratori stessi. In altre parole, è la quantità di denaro che le aziende devono pagare in tasse e contributi per ogni euro di salario pagato ai lavoratori.

Come beneficiare dell’esonero contributivo

Come sopra anticipato con la circolare n. 7 del 24 gennaio, l’INPS ha dato indicazione di come procedere per beneficiare del taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

L’esonero sarà articolato fino al 2% di sgravio contributivo all’aliquota del lavoratore fino a un imponibile contributivo del mese non superiore ai 2.692€, per arrivare proprio al massimo previsto del 3%, se l’imponibile contributivo del mese non è superiore ai 1.923€.

L’articolo 1, comma 281 stabilisce infatti che l’esonero contributivo a carico dei lavoratori è concesso nella misura del:

  • 2 per cento, per i lavoratori che guadagnano fino a 35.000 euro annui (massimo 2.692 euro al mese);
  • 3 per cento, per i lavoratori che guadagnano fino a 25.000 euro annui (massimo 1.923 euro al mese).

Questo significa che la misura ha confermato la riduzione del 2 per cento già in vigore nel 2022 andando ad aggiungere il taglio di un ulteriore punto percentuale per chi riceve meno di 25.000 euro annui. Questo significa che si ravvisa una riduzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore che passa dal 9,19 per cento rispettivamente al 7,19 e al 6,19 per cento.

I beneficiari di tale misura sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati (inclusi i rapporti di apprendistato) mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Si chiarisce che il taglio del cuneo fiscale sarà applicato per tutti i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero sarà applicato concretamente sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Come funziona

All’interno della circolare l’INPS sottolinea che il limite massimo per cui è possibile ricevere l’esonero contributivo è riferito alla retribuzione imponibile totale in quanto le soglie mensili individuate dalla norma (2.692 euro e 1.923 euro) hanno rilevanza non solo ai fini dell’accesso alla misura ma anche nella sua determinazione dal momento che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga. Si specifica anche che i massimali mensili di riferimento:

  • a dicembre, debbano essere maggiorati con la tredicesima
  • in caso di quattordicesima, la riduzione si applica nel mese di erogazione solamente se il totale o i ratei una volta sommati alle retribuzioni imponibile non superano i massimali previsti.

L’INPS evidenzia che sono oggetto di riduzione solamente le quote di contribuzione relative all’anno in corso tale per cui l’esonero non trova applicazione nei seguenti casi:

  • se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e le ultime competenze vengono erogate nel 2023;
  • se il lavoratore termina il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e le ultime competenze vengono erogate nel 2024;
  • se, anche in continuità di rapporto di lavoro, i compensi relativi al 2023 vengono erogati nel 2024.

In caso di variazioni del rapporto di lavoro, che comportano la presentazione di più denunce individuali per lo stesso lavoratore, i limiti mensili devono essere riferiti al rapporto di lavoro considerato per intero. In presenza di più rapporti di lavoro sono previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

Ricerca

INAIL