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Pensione estera: la tassazione

1 Agosto 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

Sei titolare di una pensione estera?

In tal caso è fondamentale ricordare che in presenza di pensione estera vigono delle regole particolari di tassazione governate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

All’interno di questo articolo andremo ad affrontare:

  • che cosa sono la pensione estere
  • chi ha il diritto alla pensione estera
  • come vengono tassate le pensioni estere 

Di cosa si tratta

Detta anche pensione a carico di stato estero, la pensione estera si connota come un trattamento pensionistico a favore di un cittadino residente in Italia, a carico di uno Stato Estero. 

Le pensioni estere sono, quindi, quelle corrisposte da un Ente pubblico o privato di uno Stato estero ad un soggetto residente in Italia, a seguito del lavoro prestato dallo stesso.

Con alcuni Paesi esteri, per il trattamento delle pensioni estere, sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estero sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

In generale tutte le pensioni estere, percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (pubbliche o private), dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l’Italia in materia di doppia imposizione fiscale o meno), dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere dichiarate in Italia con esclusione:

  • delle pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore;
  • delle pensioni AVS erogate dalla Svizzera, e riscosse in Italia;
  • delle pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita INAIL.

Chi ha il diritto alla pensione estera

Tutti coloro che hanno lavorato all’estero hanno il diritto di richiedere la pensione (di vecchiaia, anticipata, in Cumulo, ecc.) in Convenzione Internazionale totalizzando i contributi italiani e quelli esteri.

La pensione in Convenzione Internazionale può essere richiesta se è stata svolta attività lavorativa in uno o più dei paesi dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni o Accordi bilaterali.

Per poter usufruire della pensione in Convenzione Internazionale è quindi necessario rispondere a dei precisi requisiti ovvero occorre aver svolto attività lavorativa in paesi con i quali l’Italia ha stipulato precisi accordi. Solo questo caso, sarà possibile richiedere una pensione in Italia utilizzando i contributi esteri ai fini del diritto alla pensione e non per l’importo della stessa che sarà calcolato solo sulla base dei contributi versati in Italia.

 

Tassazione delle pensioni estere

Come sappiamo i redditi da pensione sono oggetto ad imponibilità a livello fiscale con caratteristiche simili a quelle dei redditi da lavoro dipendente. 

A tal fine queste sono oggetto di una ritenuta fiscale alla fonte a titolo di acconto dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) attuata da parte del soggetto che liquida il trattamento pensionistico, sia esso l’Inps (per la generalità dei dipendenti privati) o il Ministero del Tesoro per gli statali. 

Si ricorda che sono anche riconosciute una serie di detrazioni con l’obiettivo di abbattere l’Irpef lorda, come quelle per familiari a carico o per la semplice produzione di un reddito da pensione. La Certificazione Unica (CU) deve essere erogata al pensionato con cui si attesta l’ammontare dei redditi riconosciuti con riferimento al periodo d’imposta precedente.

Una tassazione particolare è invece prevista per le cosiddette pensioni estere.

Con questo scopo è stato sottoscritto dall’Italia, con alcuni Paesi, Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, stabilendo la tassazione delle pensioni estere, in modalità diversa, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.  

Si rilevano, pertanto, le seguenti tipologie di pensioni:


  • pubbliche: quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale, che generalmente sono imponibili solo nello Stato da cui provengono;

  • private: quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico che generalmente sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario. Le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotte in un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni, devono essere dichiarate e costituiscono redditi di lavoro dipendente.

A titolo generale le pensioni estere private si contraddistinguono per il fatto che sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Nel momento in cui sulle pensioni vengono operate delle ritenute a titolo definitivo e ricorre la condizione di tassazione concorrente (sia nello Stato di provenienza della pensione che nello Stato di residenza del percettore) è possibile recuperare, tramite la dichiarazione dei redditi, le imposte pagate all’estero, attraverso il meccanismo del credito d’imposta.

A seguire si presenta uno schema riassuntivo della situazione relativa alla tassazione delle pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati, sulla base delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni:

  • Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela: per questi paesi le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
  • Belgio – Germania in questi due stati le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
  • Australia qui le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
  • Canada qui sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.
  • Svizzera qui le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), riscosse in Italia, non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

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