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Spese condominiali arretrate. Chi paga?

9 Gennaio 2024
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Tempo di lettura 3 minuti

Ti sei mai chiesto chi deve pagare gli arretrati nelle spese condominiali nel caso in cui il vecchio proprietario abbia lasciato degli scoperti?

Chi deve pagare i debiti pregressi? 

Il nuovo proprietario?

Questo rappresenta una domanda lecita, dal momento che risulta essere comprensibile la preoccupazione di dover pagare oneri condominiali non saldati dal precedente proprietario. Tale situazione si delinea soprattutto se i nuovi proprietari si vedono recapitare lettere dagli amministratori di condominio per richieste di pagamento di oneri condominiali relativi ad anni diversi da quello in cui è stato acquistato l’immobile.

Queste spese, in teoria, dovrebbero essere pagate dal venditore. In questi casi, ci si chiede se tali richieste siano legittime o meno e se il nuovo proprietario possa essere obbligato a pagare gli arretrati.

Cosa sono le spese condominiali 

Le spese condominiali si classificano in base agli interventi necessari per la gestione e manutenzione della cosa comune. Alcune sono di natura ordinaria (calcolate all’interno della quota mensile che ciascun condomino) mentre altre sono straordinarie (prive di continuità e periodicità e connesse a situazioni contingenti e interventi eseguiti in caso di necessità). I diversi tipi di spese condominiali possono essere così classificati:

  • Spese di gestione ordinaria: includono i costi ricorrenti necessari per il normale funzionamento dell’edificio condominiale. Rientrano in questa categoria le spese per l’energia elettrica delle parti comuni, l’acqua, l’illuminazione, la pulizia, l’ascensore, la manutenzione del verde, le spese di sicurezza e altri servizi di uso comune.
  • Spese di manutenzione straordinaria: riguardano interventi di manutenzione o miglioramenti che non sono di carattere ordinario, ma che sono necessari per il corretto funzionamento e la conservazione dell’edificio nel tempo. Sono comprese per esempio le riparazioni strutturali, la sostituzione di parti comuni, l’installazione di nuovi impianti, la ristrutturazione di facciate o tetto e altri interventi di ampio respiro.
  • Spese di amministrazione: fanno riferimento ai costi legati all’amministrazione e alla gestione del condominio. Includono per esempio gli oneri per l’amministratore condominiale, i costi di redazione e invio delle comunicazioni, le spese per la tenuta dei registri e la gestione della contabilità condominiale.
  • Spese per i servizi: si riferiscono ai costi dei servizi forniti al condominio, come per esempio la fornitura di gas, luce, acqua e riscaldamento, ma possono essere anche spese relative a servizi opzionali, come la manutenzione di piscine, palestre o altri servizi aggiuntivi offerti nel complesso condominiale.
  • Spese di assicurazione: ogni condominio dovrebbe avere una polizza assicurativa per coprire eventuali danni o responsabilità che potrebbero verificarsi all’interno dell’edificio, dunque tali spese sono parte integrante delle spese condominiali e vengono ripartite tra i diversi proprietari.
  • Spese per la gestione dei rifiuti: riguardano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno del condominio. Possono comprendere il costo del servizio di raccolta differenziata, il noleggio dei contenitori, le tariffe di smaltimento e altre spese correlate.

In generale le spese condominiali devono essere votate in assemblea a maggioranza dei condomini, ma ci sono alcune di queste che per loro obbligatorietà legislativa in richiedono l’approvazione dei votanti. In merito alle spese straordinarie, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di vendita dell’unità immobiliare, il pagamento risulta essere in capo a chi ne era proprietario al momento della delibera di approvazione dei lavori, anche se nel frattempo è subentrato il nuovo proprietario.

Chi paga le spese condominiali arrestate

Secondo quando definito dal codice civile vige una responsabilità solidale tra nuovo e vecchio proprietario per le spese condominiali relative all’anno in corso e all’anno precedente la vendita. Per quanto riguarda le spese passate si prevede una responsabilità esclusiva del venditore. Di fatto l’art. 63, comma 4 delle disposizioni attuative del codice civile dichiara che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” .
Dati questi presupposti vigono regole diverse a seconda che si tratti di:
• spese relative l’anno in corso e quello precedente l’anno di vendita (per anno deve intendersi quello di esercizio condominiale e non anno solare);
• spese passate.
In merito ale spese relative all’anno in corso ed a quello precedente la vendita, vige la responsabilità solidale tra nuovo e vecchio proprietario. Dati questi presupposti il condominio può richiederne il pagamento, indifferentemente, al vecchio o al nuovo proprietario.
Il nuovo proprietario deve pagare le spese condominiali arretrate al condominio se riguardano l’anno in corso o l’anno antecedente la vendita, in solido con il venditore. Nel caso in cui è stato acquistato un immobile sito in un condominio è possibile essere chiamati a pagare le spese condominiali relative all’anno in corso ed all’anno precedente la vendita. La norma tutela il condominio ed evitare che possa essere pregiudicato, nel pagamento delle spese, da eventuali passaggi di proprietà degli immobili.
Il nuovo proprietario può essere obbligato a pagare gli arretrati condominiali se si riferiscano all’anno precedente la vendita.
Per gli oneri passati è responsabile in maniera esclusiva il vecchio proprietario. Se il rogito è stato stipulato nel 2023, l’acquirente può essere tenuto a versare gli oneri condominiali anche se relativi all’anno 2022. Mentre per quelli del 2021 e precedenti sarà tenuto solo il venditore.
Il condominio non può richiedere al nuovo proprietario il pagamento degli arretrati condominiali relativi ad anni passati, ad eccezione di quelli precedenti l’anno di vendita.

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