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APE sociale 2024

2 Aprile 2024
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Tempo di lettura 4 minuti

Hai mai sentito parlare di APE sociale?

Sai di cosa si tratta?

A partire dal 2024 a causa della Manovra 2024 sono in atto delle importanti novità che riguardano numerosi soggetti.

In particolare la Legge di Bilancio 2024 ha disposto una nuova proroga dell’Ape Sociale, “Anticipo pensionistico”, per coloro che maturino le relative condizioni e requisiti nel corso del 2024. 

Inoltre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 occorrono 63 anni e 5 mesi per conseguire l’ape sociale. Inoltre chi presenta domanda nel 2024 non potrà più cumulare la prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ annui. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 35/2024 in cui illustra la novella apportata dalla legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). 

All’interno di questo articolo andremo ad analizzare e approfondire quali sono le principali novità apportate all’APE sociale connesse alla Manovra 2024.

APE sociale, di cosa si tratta

L’APE sociale si pone come un’indennità e una misura di anticipo pensionistico che permette di ritirarsi dal mondo del lavoro e che “accompagna” i richiedenti fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). Può essere richiesta da tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, di quelli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

La prestazione consiste in un sussidio ponte mensile d’importo massimo di 1.500 euro lordi al mese (senza 13^ e senza rivalutazione all’inflazione) a carico dello stato sino, per l’appunto, al conseguimento dei 67 anni.

Le principali modifiche 

Le modifiche riguardano, in particolare:

  • la proroga al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi: le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che, avendo maturato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti, non hanno presentato domanda di verifica, e ai soggetti decaduti dal beneficio che ripresentano domanda nel 2024;
  • il regime di incumulabilità con i redditi di lavoro: il titolare di APE Sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità qualora svolga attività di lavoro dipendente o autonomo, o svolga lavoro autonomo occasionale con reddito superiore a 5.000 euro lordi annui. Le nuove disposizioni non si applicano a coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti;
  • i termini per il monitoraggio: la circolare illustra i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE Sociale;
  • il finanziamento della misura, che è stata incrementata a partire dal 2024 fino al 2028.

Le novità legate all’APE sociale per il 2024

Per il 2024 sono in atto delle importanti novità per quanto concerne l’APE sociale e risultano essere connesse alla Manovra 2024.

Di fatto, dopo l’intervento del Governo si ravvisa che c’è solo stata la proroga al 31 dicembre 2024 dell’APE sociale, ma quanto piuttosto è stato attuato anche un importante innalzamento del requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi per l’accesso al beneficio entra nella prassi dell’Inps. Nello specifico quanto direttamente disposto dalla Manovra 2024, ha previsto che le disposizioni si applicano anche a coloro “che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nel 2024”.

Questo, dal punto di vista pratico, significa che i soggetti che acquisiscono quest’anno i requisiti di accesso all’anticipo pensionistico decadono dall’indennità nel caso in cui svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo e lavoro autonomo occasionale “da cui derivino redditi superiori al limite di 5mila euro lordi annui”. 

Da non dimenticare che la Manovra 2024 ha anche previsto l’introduzione di nuovo regime di incumulabilità con i reddtii da lavoro per coloro il cui accesso all’anticipo è certificato nel 2024, ai sensi dell’art.1, comma 137, della Legge di Bilancio 2024. 

Di controverso la misura in oggetto ha confermato il regime di incumulabilità che è direttamente previsto dall’articolo 1, comma 183, L. n. 232/2016, e che riguarda coloro che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio negli anni precedenti. 

Di fatto l’Istituto con questa azione ha scelto di sottolineare che le disposizioni sulla misura (art. 1, comma 136, Manovra 2024) continuano ad applicarsi, come accennato, fino al 31 dicembre 2024 e in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, “ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della L. n. 232/2016”. 

Inoltre, si rileva che tra questi rientrano anche i lavoratori dipendenti che si occupano dello svolgimento di mansioni gravose e i caregivers che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. 

I soggetti che si connotano come percettori della misura si trovano in una condizione in cui sono tenuti a comunicare all’Istituto la “ripresa dell’attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento”. 

Inoltre, si ravvisa che una volta che sono 

passati tali termini, “con il recupero dell’indebito, sarà devoluta la corresponsione degli interessi legali”, l’Istituto provvederà ad effettuare i relativi controlli anche attraverso la fornitura dei dati reddituali rilevati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Questo significa che dal punto di vista pratico l’Ente di Previdenza ricorda poi che i soggetti interessati al beneficio potranno presentare istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo, il 15 luglio e il 30 novembre 2024. 

A tal fine l’INPS dovrà comunicare l’esito dell’istruttoria rispettivamente entro il 30 giugno; il 15 ottobre e il 31 dicembre 2024. La prestazione, precisa l’Istituto, “decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero”. 

Si sottolinea che per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

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