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Bonus ascensore 2024

30 Aprile 2024
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Tempo di lettura 3 minuti

Il problema delle barriere architettoniche si connota come un tema di estrema importanza.

In tale frangente si pone il bonus ascensore.

A tal fine risulta fondamentale ricordare che la legge di bilancio 2024 – approvata a dicembre 2023 e in vigore dal 30 dicembre 2023 – si caratterizza per il fatto che ha confermato la proroga fino al 31 gennaio 2025 per le agevolazioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Dal punto di vista pratico il bonus barriere architettoniche 2024 va a confermare la possibilità di ottenere una detrazione del 75% sulle spese per l’installazione di un ascensore o di impianti di sollevamento che hanno l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche.

Bonus ascensore 2024

L’eliminazione delle barriere architettoniche è un passo fondamentale per la creazione di ambienti inclusivi e accessibili a tutti. Tra le azioni mirate a questa missione si trova la realizzazione di ascensori. 

La Manovra 2024 ha confermato e prorogato quanto stabilito nell’articolo 1 comma 42 della Legge di Bilancio 2022 e concede di avere una detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’abbattimento di barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025. Possono richiedere il bonus ascensore 2024 tutti i cittadini e anche le imprese, previa dimostrazione che l’intervento sia rivolto all’eliminazione di ostacoli alla mobilità delle persone.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che per ottenere l’agevolazione non è obbligatorio che nell’edificio siano presenti soggetti con disabilità motoria e non c’è una percentuale di invalidità minima per l’ascensore. L’ente, nella risposta all’interpello numero 444 del 2022, ha inoltre chiarito che possono usufruire delle agevolazioni fiscali per l’installazione dell’ascensore 2024 tutte le aziende, comprese le società, anche sugli immobili di loro proprietà assegnati in locazione.

Rientrano dunque nel bonus ascensori:

  • tutte le persone fisiche;
  • le associazioni di professionisti;
  • tutti i soggetti che hanno un reddito d’impresa;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali;
  • le società semplici.

Gli interventi, per rientrare nel bonus, devono essere realizzati su edifici già esistenti e si può anche attivare il bonus ascensore per il condominio con suddivisione delle spese in base al tipo di proprietà e alla collocazione dell’appartamento.

La proroga del bonus ascensore 

La Legge 197/2022 ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2025 per l’art. 119-ter D.L. 34/2020 (bonus barriere architettoniche), quindi anche per gli interventi di installazione di ascensori. 

Dal punto di vista pratico si ravvisa che la detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, deve essere divisa tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Requisiti di accesso al bonus

Gli interventi del bonus ascensore devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989. Gli ascensori devono adeguarsi ad una serie di disposizioni contenute nell’art. 4 del D.M. 236/1989. Nello specifico l’ascensore deve allinearsi alle seguenti condizioni:

  • deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote;
  • il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta. I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un’altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti;
  • all’interno devono esserci un citofono, un campanello d’allarme, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza;
  • il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all’accesso;
  • deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo;
  • deve essere prevista la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

I requisiti cambiano a seconda della tipologia di edifici per i quali è prevista l’installazione dell’ascensore: nuovi edifici non residenziali, nuovi edifici residenziali, edifici preesistenti. Analizziamo di seguito i requisiti specifici per i 3 casi.

 

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