Skip to content

Cassa integrazione 

Cassa integrazione
13 Agosto 2024
Condividi su
Tempo di lettura 4 minuti

Sicuramente avrai sentito parlare di Cassa Integrazione, ma sai davvero di cosa si tratta?

Molte volte in relazione al tema della cassa integrazione si parla anche di CIGO, CIGS e CIG in deroga. Conosci le differenze?

A titolo generale si rileva che la Cassa Integrazione Guadagni si connota come una tipologia di contributo economico che viene erogato da parte dello Stato e che ha la funzione di sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori  sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda.

All’interno di questo articolo andremo a comprendere che cosa sono la CIGO, CIGS e CIG in deroga. 

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Conosciuta con l’acronimo di CIGO, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è la tipologia di cassa di integrazione che è stata pensata per le aziende industriali non edili e per le aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del settore lapideo che si trovano nella situazione in cui sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Si evidenzia che in tale fondi la cassa integrazione guadagni ordinaria può essere concessa per 13 settimane; a queste si possono aggiungere eventuali proroghe fino a 12  mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Nello specifico si evidenzia che le aziende che autorizzate alla CIGO sono quelle che ricadono nelle seguenti fattispecie:

  1. a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  2. b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  3. c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  4. d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  5. e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  6. f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  7. g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  8. h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  9. i) imprese addette all’armamento ferroviario;
  10. l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  11. m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  12. n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  13. o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

 

La Cassa integrazione guadagni straordinaria  

Un’altra tipologia di cassa integrazione è la CIGS ovvero la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la quale si caratterizza per il fatto che può essere richiesto nel caso in cui si rilevano degli eventi straordinari  che costringono alla sospensione dell’attività produttiva, come  ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e in caso di procedure concorsuali, quali fallimento,  liquidazione coatta amministrativa, ecc.

La CIGS è una misura che non può riguardare la totalità dei dipendenti e delle aziende dal momento che viene destinata solamente alle aziende che hanno un organico formato da più di 15 dipendenti  (calcolati in media nel semestre  precedente la richiesta). Inoltre, queste aziende devono risponderne anche a dei requisiti dal punto di vista operativo dal momento che devono essere appartenenti ai seguenti settori :

  • industriali ed edili,
  • dell’artigianato dell’indotto (cioè con un  solo committente destinatario di CIGS),
  • dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto,
  • delle cooperative agricole; 
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti , 
  • imprese editrici di giornali , senza limite dei 15 dipendenti,
  • imprese di spedizioni e trasporto  e agenzie di viaggi e turismo, con più di 50 dipendenti.

La Cassa integrazione in deroga

Un’altra tipologia di cassa integrazione di particolare importanza è quella che viene definita “in deroga”.

Nello specifico si dice che i trattamenti di integrazione salariale (CIGD) sono quelli che vengono destinati a favore dei lavoratori (compresi apprendisti, interinali e lavoratori a domicilio) che lavorando per delle imprese che sono escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria.

La caratteristica principale della cassa integrazione in deroga è il fatto che la sua durata massima risulta essere pari a 12 mesi e che l’ammontare del trattamento economico  può arrivare fino ad un massimo pari all’80% della retribuzione. 

Questo significa che la CIG in deroga  risulta essere concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale, senza limiti nel numero di dipendenti. 

Uno degli esempi è stata l’emergenza epidemiologica da COVID 19 .

I dati aggiornati delle casse integrazioni 

Secondo i dati dell’Osservatorio INPS si rileva che le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di maggio sono state 47,2 milioni, in crescita rispetto al precedente mese di aprile (38,1 milioni) e rispetto a maggio 2023 (34,5 milioni). Emerge che i settori maggiormente coinvolti sono l’industria metalmeccanica, tessile e delle costruzioni (nel Nord Italia) e quello delle pelli, cuoio e calzature.

Nello specifico:

  • Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a maggio 2024 sono state 26,3 milioni. Nel precedente mese di aprile 2024 erano state autorizzate 24,9 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +5,7%. A maggio 2023 erano state autorizzate 18,3 milioni di ore. 
  • Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a maggio 2024 è stato pari a 20,0 milioni (di cui 7,8 per solidarietà). Nel mese precedente erano state autorizzate 11,7 milioni di ore (di cui 7,8 per solidarietà), mentre nello stesso mese dell’anno precedente erano state autorizzate 14,0 milioni di ore (di cui 5,9 per solidarietà).
  • Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di maggio 2024 sono stati inferiori a 2mila ore, mentre nel mese precedente erano pari a 683mila (434mila ore a maggio 2023).

 

 

Ricerca

INAIL