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Fringe Benefit 

12 Marzo 2024
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Tempo di lettura 3 minuti

Hai mai sentito parlare di finge benefit? 

Sai di cosa si tratta?

I fringe benefit si pongono all’interno del contesto del welfare aziendale e si connotano come una sorta di “compensi in natura” perché appunto non vengono erogati sotto forma di denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dal datore di lavoro ai dipendenti.

A titolo generale, quando si parla di fringe benefit, si è portati a pensare all’auto aziendale concessa al lavoratore dipendente in uso promiscuo dal datore di lavoro.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire che cosa sono i fringe benefit e come funzionano.

Che cosa sono i fringe benefit

Il termine Fringe benefits deriva dall’inglese fringe (frangia, ma anche bordo, limite) e benefit (vantaggio, profitto, utile) si tratta quindi di “retribuzione marginale” o “vantaggi indiretti”.

I fringe benefit sono disciplinati dall’art. 2099, comma 3, c.c., che stabilisce che «il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte [con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o] con prestazioni in natura».

Questo significa che i fringe benefit, dal momento che figurano come una parte della retribuzione, concorrono, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Nonostante questo esiste una deroga al principio di onnicomprensività che governa il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 1, TUIR). Nello specifico questa norma chiarisce che i fringe benefit non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente solo nel caso in cui il valore non è complessivamente superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Dal punto di vista pratico significa che entro la medesima soglia, in base all’applicazione del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997), i fringe benefit quindi non rientrano alla determinazione della base imponibile previdenziale.

A completamento di questo l’art. 51, comma 4, TUIR individua alcuni dei beni e servizi che più frequentemente vengono concessi ai dipendenti. Nello specifico, tra questi figurano gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, i prestiti, gli immobili e i servizi di trasporto ferroviario concessi gratuitamente ai dipendenti del settore ferroviario. Questa tipologia di fringe benefit si caratterizza per avere dei criteri precisi di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.

Si evidenzia che rientrano nei finge benefit anche:

  • alcune tipologie di polizze assicurative;
  • polizze assicurative;
  • concessione di prestiti;
  • acquisti di azioni societarie (le cosiddette Stock option);
  • alloggi che vengono messi a disposizione del dipendente.

Ad oggi emerge che sta crescendo il numero di lavoratori che ha scelto di inserire i fringe benefit all’interno di un piano di welfare aziendale. Questo deriva dalla consapevolezza di come questi siano un’importante misura di sostegno ai bisogni dei propri dipendenti.

L’erogazione di fringe benefit può avvenire anche su base volontaria poiché non necessariamente devono essere previsti da un accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

I fringe benefits vanno collocati nel quadro generale delle forme di retribuzione di tipo incentivante, poiché possono essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori e dei collaboratori.

I lavoratori beneficiari dell’agevolazione sono: 

  • I titolari di redditi di lavoro dipendente; 
  • I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (inclusi quindi anche i collaboratori coordinati continuativi co.co.) 

per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del Tuir e che abbiano figli a carico. 

Fringe benefit 2024

A delineare molte modalità di utilizzo dei fringe benefit e la legge 231 del 30 dicembre 2023 la quale ha previsto, per l’anno in corso, l’innalzamento della soglia esentasse di 2000 euro per i dipendenti con figli a carico, di 1000 euro per i dipendenti senza figli. Si ricorda che, per il 2023, di controverso, era stato previsto l’innalzamento della soglia a 3000 euro per i dipendenti con figli a carico, mentre per quelli senza figli la soglia di esenzione era rimasta di 258,23 come previsto dall’articolo 51 del TUIR.

A tal fine si considerano fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000 euro e i figli 
che superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Sulla base delle evidenze di cui sopra, delineate dalla Legge di Bilancio, risulta chiaro che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2000 euro per i lavoratori con figli e di 1000 euro per i lavoratori senza figli, i beni ceduti e i servizi prestati dai datori di lavoro – i cosiddetti fringe benefit – “nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Si evidenzia che in continuità con quanto previsto per il 2023 viene previsto che:

– i datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti;

– l’innalzamento spetta qualora il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I vantaggi dei fringe benefit per i  dipendenti 

In merito ai fringe benefit risulta fondamentale sottolineare il fatto che questi si connotano come un vero e proprio vantaggio per il lavoratore indipendentemente dall’ammontare della soglia in quanto sono esenti da qualsiasi tassazione, ai fini IRPEF e in nessun aggravio contributivo, ai fini previdenziali. Oltretutto, per il datore di lavoro, si tratta di importi completamente deducibili dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR. 

Sulla base di questi presupposti risulta chiaro che i fringe benefit possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in forma elettronica o cartacea, i buoni welfare.

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