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Anticipo TFS/TFR 2023

25 Settembre 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

A partire dal 1° febbraio 2023 gli ex dipendenti pubblici in pensione hanno la possibilità di chiedere l’anticipo del TFS o del TFR all’INPS a condizioni molto vantaggiose. A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 79/2023 all’interno della quale chiarisce che l’operazione, una volta che è stata perfezionata, risulterà essere irrevocabile per l’interessato e non potrà nemmeno essere estinta anticipatamente.

Nello specifico, i soggetti che aderiranno alla misura dovranno provvedere a versare all’INPS l’1% annuo a titolo d’interesse e uno 0,5% una tantum per le spese. Si chiarisce che le somme erogabili sono quelle in scadenza decorsi almeno sei mesi dalla data della domanda.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire che cosa s’intende per TFS e TFR, che cosa rappresenta l’anticipo TFS/TFR per il 2023 e chi saranno i soggetti beneficiari.

TFS e TFR, di cosa si tratta

I dipendenti sono tutelati alla scadenza del contratto di lavoro dal TFR e dal TFS che rappresentano il diritto al pagamento della liquidazione e, più specificatamente: 

  • TFR: trattamento di fine rapporto
  • TFS: trattamento di fine servizio

Il TFR costituisce la liquidazione di cui ha diritto il dipendente una volta che ha concluso il proprio rapporto di lavoro con un’azienda. Il trattamento di fine rapporto viene erogato in tutti i casi di cessazione del contratto di lavoro subordinato, pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato per:

  • licenziamento
  • dimissioni
  • cessazione per fallimento
  • cessazione per pensionamento

Si specifica che il TFR spetta solamente nel momento in cui il lavoratore abbia intrapreso un rapporto di lavoro subordinato la cui durata è stata superiore a 15 giorni.

Di controverso, il TFS è il trattamento di fine servizio ovvero la liquidazione destinata ai dipendenti pubblici che, a differenza del TFR, non ha carattere retributivo, ma di tipo previdenziale.

Questa tipologia di liquidazione è erogata a favore dei dipendenti pubblici che sono stati assunti a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri dipendenti pubblici, spetta il TFR. 

Questo significa che tutti i dipendenti assunti prima di questa data, e ancora in servizio, hanno diritto a una porzione di TFR e una di TFS. In particolare, si rileva che la legge per mezzo del DPCM del 20 dicembre 1999, ha sancito l’introduzione del TFR anche per i dipendenti pubblici, che possono comunque optare ancora per il TFS.

Possiamo, quindi, affermare che la principale differenza tra le due forme di liquidazione è rappresentata dal fatto che il TFS è destinato solo ai dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000, mentre il TFR è la normale liquidazione destinata a tutti i dipendenti, pubblici e privati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. TFR e TFS differiscono proprio perché spettano a destinatari diversi e vengono erogati in modalità diverse. Anche per questa motivazione si contraddistinguono per il fatto che hanno anche una tassazione diversa.

Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari della nuova disposizione dell’INPS resa nota con la Circolare n. 79/2023 si pone come conseguenza dell’approvazione della delibera Inps n. 219/2022 che ha introdotto una nuova prestazione disponibile in via sperimentale per il triennio 2023-2025 a tutti gli iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell’Inps, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al TFR o al TFS non ancora interamente erogato.

Nello specifico l’istituto ha chiarito che i soggetti beneficiari della misura sono rappresentati dai:

  • I titolari di pensione diretta che abbiano confermato l’adesione al «Fondo Credito» per il periodo di pensione;
  • I soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti al «Fondo Credito» ex lege o volontariamente;
  • il personale militare in ausiliaria iscritto alla predetta gestione.

Emerge che la maggioranza degli interessati è riconducibile alla prima voce (ex dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio andando in pensione). 

In tal senso è importante sottolineare che non vigono condizioni in merito «a quale diritto a pensione» sia stato maturato. Deve, quindi, esserci sia una prestazione «diretta» sia la pensione anticipata che quella di Vecchiaia che le sia altre prestazioni tra cui, opzione donna, requisiti agevolati previsti per gli usuranti e per il personale militare di cui al Dlgs n. 165/1997.

Si ricorda che è ammesso anche chi ha cessato l’impiego conseguendo una prestazione di invalidità previdenziale.

 

Le condizioni

Come sopra anticipato l’anticipo risulta essere disponibile nel caso in cui l’interessato «abbia confermato ed ottenuto l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione». Questo significa che l’iscrizione al Fondo è obbligatoria solo per i lavoratori «in attività» e viene meno al momento della conclusione del rapporto lavorativo tranne nel caso in cui l’interessato non comunichi, entro l’ultimo giorno di lavoro, la volontà di proseguirla anche durante il pensionamento. Si evidenzia che da poco tempo questa regola è stata temperata da una sorta di «sanatoria» che ha consentito l’iscrizione anche dopo la cessazione dall’impiego. A tal fine la domanda doveva essere presentata all’INPS entro il 20 febbraio 2022. Si evidenzia che nel caso in cui non ricorra l’iscrizione del pensionato alla gestione credito l’anticipo del TFS/TFR non spetta.

Si ricorda che si può accertare l’iscrizione andando a controllare se nel cedolino della pensione o nella busta paga compare la trattenuta di finanziamento alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali». Il contributo risulta essere pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.

Importo erogabile

Per quanto concerne l’importo erogabile è importante ricordare che la facoltà può essere esercitata anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi. 

Questo significa che dal punto di vista teorico si può riscuotere anche la somma di TFS/TFR residua rispetto all’importo già ottenuto a titolo di prestito bancario ai sensi del dl n. 4/2019. Inoltre, risulta possibile utilizzare il finanziamento per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dal Fondo Credito.

Secondo l’INPS l’anticipo può riguardare «solo l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla domanda». Tale affermazione indica che può essere chiesto oltre che dai pensionati che attendono il pagamento della prima rata anche da coloro che hanno già ricevuto la prima/seconda rata del TFS/TFR e che stanno aspettando la seconda e/o terza. 

Si ricorda che i TFS/TFR di importo superiore a 50.000€ vengono erogati ratealmente decorsi 12 mesi dalla prima (per la parte eccedente il valore di 50.000€ e sino a 100.000€) e dopo altri 12 mesi dalla seconda (per la parte eccedente i 100.000€).

Una volta che sono state individuate le somme esigibili, una volta trascorsi sei mesi dalla domanda l’interessato può chiedere l’intero importo maturato o solo parte di esso e, se la domanda è accolta, il pagamento avviene dall’Inps in «unica soluzione». A tal fine l’INPS riscuoterà d’ufficio le somme dovute a titolo di TFS/TFR dall’ente erogatore del trattamento alla loro scadenza imputandole al pagamento dell’anticipo ottenuto.

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