Aspettativa non retribuita
Hai bisogno di assentarti per un periodo dal lavoro?
Sai che è possibile richiedere un periodo di aspettativa?
Esistono due tipologie di aspettative, quella retribuita e quella non retribuita.
Si dice aspettativa non retribuita (o congedo) il periodo di assenza dal lavoro senza stipendio, per motivi personali previsti dalla legge.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- Che cos’è l’aspettativa non retribuita;
- Quali sono i casi in cui è possibile richiedere tale tipologia di aspettativa;
- Come funziona.
Di cosa si tratta
L’aspettativa non retribuita si connota come quel periodo di assenza dal posto di lavoro (anche detto congedo) in cui il dipendente, non riceve alcun trattamento economico, ma mantiene il suo posto di lavoro.
Questo tipo di aspettativa differisce da quella con diritto alla retribuzione, dove, al lavoratore spetta, nonostante l’assenza, lo stipendio.
Sia in caso di aspettativa non retribuita che di aspettativa retribuita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza. Questo sta ad indicare che il datore di lavoro non ha il diritto di licenziarlo in virtù della mancata esecuzione della prestazione.
L’aspettativa non retribuita è un periodo che deve essere direttamente richiesto da parte del lavoratore e affinché tale domanda sia posta è necessario che sussistano dei motivi riguardanti la propria vita personale, previsti dalla legge, che ne fissa anche i requisiti (ad esempio di anzianità) necessari per ottenerla, su cui può intervenire anche la contrattazione collettiva.
Le motivazioni dell’aspettativa non retribuita
Come sopra anticipato, l’aspettativa non retribuita è un periodo di assenza dal lavoro senza stipendio richiesto dal lavoratore. Per fare domanda dell’aspettativa è necessario che sussistano specifiche esigenze personali previste dal diritto del lavoro.
Solitamente le ragioni in forza delle quali è possibile richiedere l’aspettativa non retribuita sono:
- gravi motivi familiari (malattia grave di un familiare stretto);
- tossicodipendenza accertata del lavoratore o di un familiare;
- per formazione professionale;
- per cariche pubbliche o sindacali.
Si evidenzia che i diversi CCNL possono, a loro volta, andare a prevedere altri casi specifici.
Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari
Secondo quanto disciplinato a livello legislativo (art. 4 L. 53/2000 e artt. 2 e 3 D.M. n. 278/2000) si riconosce al lavoratore la possibilità di richiedere dei periodi di aspettativa dal lavoro non retribuita per gravi motivi familiari, per una durata massima di 2 anni che possono essere di tipo continuativo o frazionato. Si chiarisce che questi due anni sono il limite massimo che può essere richiesto nell’arco della sua intera vita lavorativa.
Le ragioni per la richiesta dell’aspettativa non retribuita possono riguardare il dipendente o:
- Convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica);
- Parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi);
- Coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi), genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.
Si considerano gravi motivi i seguenti:
- Impegno richiesto a seguito del decesso di uno dei soggetti citati;
- Cura e assistenza ad uno dei soggetti citati;
- Situazioni di grave disagio personale del dipendente ad eccezione della malattia;
- Situazioni derivanti da patologie acute o croniche che hanno colpito i soggetti citati e che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, richiedono un’assistenza continuativa e la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Aspettativa non retribuita per tossicodipendenti e loro familiari
Si riconosce la possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita per i lavoratori tossicodipendenti a tempo indeterminato o dipendenti familiari di tossicodipendenti. Questa possibilità è disciplinata dall’art. 124 DPR n. 309/90 che riconosce un limite massimo di 3 anni di aspettativa non retribuita che sono finalizzati a partecipare o affiancare l’assistito durante i programmi terapeutici riabilitativi presso le ASL.
In tal caso è necessario che il lavoratore interessato faccia accertare il suo stato di tossicodipendenza dal servizio competente istituito presso ogni ASL (SERT).
I contratti collettivi possono, inoltre, andare a stabilire eventuali ulteriori requisiti per accedere all’aspettativa, le sue modalità di fruizione o come inoltrarne la richiesta.
Aspettativa per formazione professionale
L’art. 5 L. n. 53/2000 evidenzia ai lavoratori la possibilità di richiedere dei periodi di aspettativa senza retribuzione per formazione professionale.
Questi periodi possono essere richiesti solo se il lavoratore ha maturato almeno 5 anni di anzianità aziendale.
L’assenza dal lavoro deve essere finalizzata:
- Al completamento della scuola dell’obbligo;
- Al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
- Alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.
Si evidenzia che questo tipo di aspettativa non può durare oltre 11 mesi, che possono essere o continuativi o frazionati nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Si evidenzia, anche in questo contesto, come la legge lasci ai contratti collettivi la possibilità di prevedere le modalità di richiesta del congedo.
Aspettativa per cariche pubbliche
Anche i dipendenti privati eletti membri del Parlamento italiano o europeo, al pari di coloro che vengono chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali hanno diritto a periodi di aspettativa dal lavoro senza retribuzione (art. 31 L. n. 300/70).
Ricadono in questa categoria i lavoratori che assumono le seguenti cariche:
- Sindaci, presidenti di province, consiglieri comunali e provinciali;
- Membri di giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- Presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- Presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
- Componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.
In tal caso si evidenzia che normalmente i contratti collettivi non riconoscono delle particolari modalità di richiesta per gli eletti a cariche pubbliche.
Aspettativa dal lavoro per cariche sindacali
Anche i dirigenti sindacali chiamati a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale e nazionale hanno diritto a richiedere l’aspettativa non retribuita (art. 31 L. n. 300/70) per l’intera durata del loro mandato. La Cassazione (sentenza n. 7097/1986) ha riconosciuto che l’aspettativa può anche essere frazionata.
Come fare richiesta di aspettativa non retribuita
Per fare richiesta per l’aspettativa non retribuita il lavoratore dipendente può inviare o consegnare all’ufficio del personale una apposita domanda formale al proprio datore di lavoro. Nella domanda si dovranno indicare tutte le caratteristiche principali:
- durata dell’aspettativa;
- motivazioni;
- eventuali altre richieste dirette all’azienda (es. aggancio delle ferie e permessi).
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