ISCRO

L’ISCRO ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è l’indennità riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
L’indennità ISCRO è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 386-400, legge 30 dicembre 2020, n. 178).
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- Che cos’è l’ISCRO
- Come funziona l’ISCRO
- Chi sono i soggetti beneficiari di tale indennità
Di cosa si tratta
L’ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è stata istituita per un periodo sperimentale (triennio 2021 – 2023) dalla Legge di Bilancio del 2021.
L’ISCRO si connota come una sorta di cassa integrazione che è stata pensata ad hoc per i lavoratori autonomi che si vengono a trovare in particolari situazioni di difficoltà.
Nello specifico, l’ISCRO si rivolge esclusivamente ai professionisti e ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività diverse dall’esercizio di imprese commerciali e che presentano dei redditi molto bassi e momentanei cali di fatturato.
L’ISCRO si connota come una indennità su base semestrale, la quale può essere richiesta solamente una sola volta nel triennio.
L’ammontare dell’ISCRO è pari al 25% dell’ultimo reddito dichiarato.
Come funziona
Richiedibile una sola volta nel triennio 2021-2023, l’indennità ISCRO viene richiesta ed erogata, per sei mensilità che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’ISCRO, per quanto concerne l’ammontare, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo che è stato certificato dall’Agenzia delle Entrate e trasmesso, da quest’ultima, all’INPS contestualmente alla presentazione della domanda. La prestazione non concorre alla formazione del reddito e, a sua volta, non comporta accredito di contribuzione figurativa.
L’ammontare dell’ISCRO è compreso in uno specifico range in quanto l’indennità non può essere di importo mensile inferiore a 254,75 euro e, allo stesso tempo, non può superare l’importo mensile di 815,20 euro.
Nel caso in cui attuando il calcolo del 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo e successivamente proseguendo con l’identificazione del valore mensile emerga che la misura della prestazione risulti di importo inferiore a 254,75 euro o superiore a 815,20 euro, si chiarisce che:
- l’indennità è erogata in misura pari a 254,75 euro mensili nel caso in cui dal calcolo sia inferiore al valore minimo
- l’indennità è erogata in misura pari a 815,20 euro mensili nel caso in cui dal calcolo sia inferiore al valore massimo
Si chiarisce che questi ammontare (valore minimo e valore massimo) sono oggetto di un processo di rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
La domanda mossa dal lavorare autonomo che non ha effettuato la dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate relativa a uno degli ultimi quattro anni (2017-2018-2019-2020) precedenti all’anno di presentazione della domanda di ISCRO, non potrà avere accesso all’indennizzo.
Si ricorda che l’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità di definizione dei loro percorsi e del loro finanziamento sono direttamente definiti da parte del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si chiarisce che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha il compito di provvedere al monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.
L’indennità ISCRO è soggetta a decadenza nel caso in cui si verifichi una delle seguenti fattispecie:
- cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (articolo 1, comma 395, legge 178/2020);
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- titolarità del Reddito di Cittadinanza.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dell’ISCRO, ovvero i lavoratori autonomi, sono direttamente descritti dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94 e devono presentare in modo congiunto i seguenti requisiti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
- non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza (si rende noto che questo requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione);
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. Questo limite considera il solo reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di attività professionale individuale, partecipazione a studi associati o soggetti in regime forfettario. Il suddetto limite non prende in considerazione altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione a impresa;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Considerando l’importanza di verificare la veridicità delle informazioni e dei dati inerenti alla situazione reddituale aziendale (verifica dei requisiti reddituali) emerge la necessità di autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, tranne nel caso in cui questi non fossero preventivamente a disposizione dell’Istituto. L’INPS verifica i requisiti e procede a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e a seguire l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
A tal fine si considerano titolari di redditi di lavoro autonomo:
- quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni,
- redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industria informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
- le partecipazioni agli utili per apporto di prestazione di lavoro;
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
L’indennità ISCRO è incompatibile con la titolarità di:
- pensioni dirette;
- Reddito di Cittadinanza;
- indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
- cariche elettive e/o politiche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.
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