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Rendita Inail ai Superstiti

Rendita INAIL ai superstiti
23 Maggio 2022
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Tempo di lettura 5 minuti

Che cos’è?

Rendita inail ai superstiti

In caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale, ai familiari che ne facciano tempestiva richiesta spetta la rendita Inail ai superstiti.

Questo anche quando il danno infortunistico non sia stato l’unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie.

La reversibilità Inail è un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto.

Infatti la rendita in oggetto è inconfondibile col patrimonio e può essere percepita dagli aventi diritto anche quando questi abbiano rinunciato all’eredità dell’infortunato, perché gravata da passività. La prestazione è rimasta immutata  anche dopo la riforma exn D.lgs. n. 38/2000.

La rendita Inail ai superstiti amianto, consente l’accesso alla prestazione di reversibilità quando il familiare deceduto sia morto a causa di patologie legate alla fibra di amianto (asbetosi, mesotelioma ecc.).

Se vuoi conoscere le principali informazioni in merito alla reversibilità Inail, come lo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti Inail, il calcolo della reversibilità rendita Inail e tutte le patologie che consentono di accedere al diritto, all’interno di questo articolo troverai dettagliatamente le risposte alle tue domande.

Buona lettura!

Rendita Inail ai superstiti, l’importo

La rendita Inail ai superstiti viene calcolata sulla retribuzione effettiva o convenzionale annua del dante causa e corrisposta nelle seguenti misure:

  • 50% al coniuge. In caso di nuovo matrimonio la rendita cessa e vengono corrisposte, ad estinzione di ogni ulteriore diritto, tre annualità:
  • 20% ai figli minori di 18 anni. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, detta quota è corrisposta fino ai 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari. Non vi sono limiti di età per i figli inabili, l’inabilità deve sussistere al momento della morte del dante causa. L’inabilità che insorga in epoca successiva, al contrario di ciò che avviene per le quote integrative, non dà titolo alla prestazione;
  • 40% agli orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, si siano deceduti anche gli adottanti. Questo maggior riconoscimento è dovuto anche quando la morte dell’altro genitore avvenga in epoca successiva all’infortunio mortale dell’assicurato.

Agli effetti del diritto di rendita inail ai superstiti, è indifferente che i figli siano legittimi o naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi o che si tratti di affiliati o di esposti regolarmente affidati. La legge comprende fra i superstiti aventi diritto alla rendita, dal giorno della nascita, i figli concepiti al momento dell’infortunio mortale e nati entro 300 giorni da tale data.

Solo in mancanza di coniuge e figli, hanno un diritto concorrente alla rendita, nella misura del 205 ciascuno, i seguenti altri familiari:

  • Gli ascendenti, verso i quali sia dimostrata l’efficienza del concorso al mantenimento del lavoratore defunto;
  • I fratelli e le sorelle, con i seguenti requisiti: convivenza con il lavoratore assicurato, essere a suo carico e non aver superato i limiti di età fissati per i figli. Per la vivenza a carico, che deve essere situazione attuale e non solo potenziale, è sufficiente, secondo una diffusa giurisprudenza, la comunanza dei mezzi di sostentamento.

Rendita Inail ai superstiti: Termini per la domanda

Se il decesso riguarda un lavoratore già titolare di rendita, i superstiti devono presentare la relativa domanda all’Inail entro 90 giorni dalla data della morte, a pena di decadenza. Negli altri casi il termine di prescrizione è triennale. La corte costituzionale, con la sentenza n. 14/1994, ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che l’Inail, nel caso di decesso del lavoratore già reddituario, debba avvertire i superstiti della loro possibilità di proporre domanda per la rendita nel termine decadenziale di 90 giorni dalla data della comunicazione stessa da parte dell’istituto assicuratore.

La disposizione di cui all’art. 105, c. 2, Dpr n. 1124/1965 – per la quale la rendita ai superstiti inail decorrono dal giorno successivo a quello della morte – è previsione di carattere speciale, che, come tale, deroga al principio di carattere generale della decorrenza delle prestazioni previdenziali dalla proposizione della relativa domanda; né rileva che il termine di prescrizione decorra dal momento della effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto e consenta la valida proposizione della domanda oltre i termini previsti dall’art. 112, Dpr n. 1124/1965, poiché la disciplina della prescrizione non incide sulla decorrenza della prestazione. Lo ha chiarito la cassazione con la sentenza n. 8249/2011.

Rendita Inail ai superstiti: Cumulabilità reversibilità INPS

Dal 17 agosto 1995 gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità INPS liquidati a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale . non sono cumulabili con la rendita Inail che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza rendita stessa. Con circ. n. 123/1996 l’INPS precisò che la norma non può trovare applicazione in caso di rendite erogate ai sensi di legislazioni estere. Ne consegue che le suddette rendite estere sono cumulabili con le prestazioni citate.

L’incumulabilità è stabilita anche per i trattamenti già in essere, per i quali è previsto riassorbimento sui futuri miglioramenti. In caso di infortunio mortale l’INPS, inizialmente, ha inteso applicare l’incumulabilità tra la rendita Inail ai superstiti e la reversibilità Inps. Ma, prima la giurisprudenza di merito, poi la cassazione con le sentenze nn. 16128, 16132 e 16136/2000, hanno al contrario stabilito che nella fattispecie spettano entrambe le prestazioni in quanto l’incumulabilità stabilita dalla legge è tra la rendita Inail ai superstiti e la reversibilità INPS con dante causa pensionato da inabilità per lo stesso evento.

Assegno funerario Inail

Sempre in caso di morte di un lavoratore a causa di infortunio o di malattia professionale viene corrisposto ai familiari un assegno una tantum concepito per aiutare la famiglia dell’assicurato, in considerazione delle esigenze di ordine finanziario che sorgono per le spese del funerale.

L’assegno funerario inail spetta:

  • al coniuge superstite;
  • in mancanza, ai figli;
  • in mancanza di questi, agli ascendenti;
  • in mancanza anche di questi ultimi, ai collaterali viventi a carico.

Qualora non esistano i superstiti predetti, l’assegno funerario inail è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.

Ulteriore una tantum ai familiari

Ai sensi dell’art. 2, c. 1187, L. n. 296/2006, il Dm 22/1/2010 ha stabilito che ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro, venga erogato un beneficio una tantum. Il Dm 19/11/2008 ha stabilito che la domanda va presentata entro 40 giorni dal decesso.

Rendita Inail ai superstiti: Collocamento obbligatorio

L’art. 3, c. 123, L. n. 244/2007 ha stabilito che gli orfani o, in alternativa, il coniuge dei deceduta a causa del lavoro possono essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio.

Speciale assegno continuativo mensile

Con la legge n. 248/1976 è stato istituito uno speciale assegno continuativo mensile in caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita con grado di inabilità non inferiore al 65%. La prestazione . è riservata al coniuge ed ai figli. In mancanza di questi, agli ascendenti ed ai collaterali. E’ prevista la condizione che i superstiti non percepiscano rendite o prestazioni economiche previdenziali, erogate con carattere di continuità da stato, enti pubblici o organismi stranieri o altri redditi di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale. Qualora i superstiti abbiano redditi o prestazioni di importo inferiore all’assegno, questo viene erogato in misura proporzionalmente ridotta.

L’assegno viene corrisposto, rispetto alla rendita diretta fruita in vita dal titolare, nelle seguenti misure:

  • 50% per il coniuge, fino alla morte o al nuovo matrimonio
  • 20% per i figli, fino al 18° anno di età
  • 40% per i figli, orfani di entrambi i genitori
  • 50%  per i figli inabili

L’Inail corrisponde direttamente l’assegno, nel caso in cui sia stata respinta la richiesta di rendita ai superstiti.

Per la concessione di questo assegno, anche riguardo agli eventi che ricadono nel regime di indennizzo del danno biologico, la valutazione del grado di riduzione dell’attitudine lavorativa deve essere effettuata secondo le disposizioni del Dpr n. 1124/1965, mentre la prestazione, qualora dovuta, sarà commisurata alla rendita effettivamente corrisposta in vita al lavoratore ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 38/200, limitatamente però alla quota per indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

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