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Categorie Protette legge 68/99

Legge 68 99 categorie protette
19 Gennaio 2021
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Tempo di lettura 44 minuti

Le categorie protette sono regolamentate dalla legge 68/99 la quale ha l’obiettivo di promuovere l’inserimento, l’integrazione e la tutela lavorativa delle persone disabili attraverso il collocamento mirato.

La legge, sostanzialmente, impone a tutte quelle aziende con un numero di dipendenti uguale o superiore a 15 di tenere in considerazione per le future assunzioni soggetti che vengono tutelati dalle categorie protette.

La legge 68/99 va a toccare punti molto delicati che richiedono una certa attenzione non soltanto da parte dei soggetti affetti da disabilità, ma soprattutto per i datori di lavoro che rientrano nei requisiti summenzionati e necessitano, quindi, di una certa consapevolezza rispetto a come funzionano le categorie protette stabilite dalla legge n. 68/99.

Ma chi sono le categorie protette secondo la legge n. 68/99?

Il termine è utilizzato prevalentemente per riferirsi alle persone disabili ma, in realtà, copre uno spettro di utenza molto più ampio e diversificato.

Analizziamo nel dettaglio la legge per capire meglio chi sono i beneficiari

Categorie protette legge 68/99: i disabili

La legge 68/99 disciplina come chiarito dall’articolo 1: La promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Chi sono i disabili che possono accedere alle categorie protette? 

Il sostegno della legge 68/99 è garantito a:

  • gli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%;
  • gli invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
  • non vedenti (comprese anche le persone con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti);
  • non udenti (persone sorde dalla nascita o dall’età di apprendimento della lingua e la cui sordità non sia legata a motivi non fisici
  • gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio.

Legge 68/99: quali sono le altre categorie protette?

Oltre ai disabili, la legge 68/99 considera categorie protette anche persone che vivono situazioni di disagio o svantaggio sociale.

Tra i possibili beneficiari della legge rientrano anche:

  • gli orfani o congiunti superstiti di chi è deceduto per cause di lavoro, guerra o svolgendo una pubblica mansione (come le vittime della criminalità organizzata)
  • Figli o coniugi di chi è riconosciuto invalido per lavoro, guerra o servizio
  • Profughi italiani rimpatriati

Per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili o in svantaggio sociale, la legge ha previsto l’istituzione di un organo che faccia da guida per gli appartenenti alle categorie protette nella ricerca del lavoro attraverso assistenza e tutorato.  

Con l’aiuto del collocamento mirato chiunque può capire quali sono le mansioni che può svolgere in base alla sua condizione.

Quest’organo  è inoltre tenuto ad assistere il lavoratore disabile in caso di problemi e difficoltà oggettive sul luogo di lavoro.

Come ci si iscrive alle categorie protette?

Vediamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Categorie protette: come iscriversi al collocamento mirato

L’iscrizione al collocamento mirato non avviene mai in maniera automatica.

Prima di tutto, per potersi iscrivere al collocamento mirato bisogna accertare la propria disabilità

Oltre al verbale che ne attesti la disabilità e relativa percentuale, chi desidera iscriversi al collocamento mirato dovrà sottoporsi ad una diagnosi funzionale.

Si tratta di una visita obbiettiva effettuata dall’ASL di appartenenza che chiarisce in maniera più dettagliata le capacità lavorative della persona disabile.

Questo documento aiuterà il collocamento mirato a capire quali mansioni può effettivamente svolgere chi fa domanda di iscrizione.

Quindi, alle persone disabili che vogliano iscriversi al collocamento mirato occorre:

  • essere disoccupati
  • essere in possesso di un documento di identità valido
  • essere in possesso di un verbale di invalidità
  • essersi sottoposto ad una diagnosi funzionale che abbia dato esito positivo

Alle altre categorie basterà presentare un documento che ne attesti i prerequisiti.

Una volta effettuata l’iscrizione non vi resta che aspettare: le assunzioni per categorie protette avvengono tramite chiamata nominativa.

Legge 68/99 cosa sono le assunzioni obbligatorie?

Come summenzionato, al fine di tutelare questa fascia di lavoratori, la legge impone alle aziende di riservare un certo numero di posti di lavoro per le categorie protette, numero che viene calcolato sulla base del numero di dipendenti attivi in azienda.

Sostanzialmente la legge dispone che:

  • per aziende con più di 50 dipendenti vi è l’obbligo di assumerne il 7% provenienti dalle categorie protette (l’1% per i profughi, gli orfani e i coniugi di coloro che sono deceduti o risultano grandi invalidi per causa di lavoro, guerra o servizio e le vittime del terrorismo)
  • per le aziende che occupano dai 36 ai 50 dipendenti, vi è l’obbligo di assumere 2 lavoratori 
  • per le aziende che occupano dai 15 ai 36 dipendenti, vi è l’obbligo di assumere 1 lavoratore protetto dalla legge 68/99

Vi è la possibilità per il datore di lavoro di essere esonerato dall’obbligo di assunzione delle categorie protette nel caso in cui l’azienda opera nei seguenti settori

  • edile
  • trasporto aereo, marittomo, terrestre: per il personale viaggiante/navigante
  • impianti a fune
  • minerario

Per il collocamento mirato dei congiunti vittime di guerra, terrorismo o criminalità organizzata, il superamento della quota di riserva fissata dalla legge all’1%, deve in ogni caso avvenire, per le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento.

Le aziende, inoltre, devono inviare annualmente un report al 31 dicembre riferito all’anno precedente relativo al numero complessivo di lavoratori assunti o da assumere tutelati dalla legge 68/99.

Legge 68/99 che cos’è il collocamento mirato?

I lavoratori tutelati dalla legge 68/99, affinché possano essere assunti all’interno di un’azienda, devono effettuare l’iscrizione all’interno delle liste di collocamento mirato presso il centro per l’impiego di residenza.

Il collocamento mirato, infatti, è uno degli strumenti forniti dalla legge 68/99, il quale consente alle categorie protette, l’inserimento e l’integrazione lavorativa.

È compito dei servizi di collocamento provinciali quello di provvedere all’inserimento professionale delle categorie summenzionate che, mediante bandi riservati ai lavoratori iscritti al collocamento mirato, integrano gli stessi all’interno del sistema lavorativo.

Legge 68/99 obblighi e vantaggi per le aziende

Purtroppo nel nostro Paese a volte una semplice legge non basta.

Per garantire agli appartenenti alle categorie protette il diritto al lavoro, la legislazione ha previsto per le aziende un obbligo di assunzione.

Il numero di persone da assumere cambia in base  alla grandezza dell’azienda.

Ecco i numeri nel dettaglio

  • una persona appartenente alle categorie protette per aziende dai 15 ai 35 dipendenti;
  • almeno due persone appartenenti alle categorie protette se l’azienda ha tra i 36 e i 50 dipendenti;
  • il 7% del totale (a tempo indeterminato) dei lavoratori se l’azienda ha più di 50 dipendenti.

Possono essere considerati nella quota anche i lavoratori disabili assunti prima del raggiungimento del numero di dipendenti che facesse scattare l’obbligo, ma solo se la loro invalidità è pari almeno al 61%

In ogni legge sono previsti doveri ma anche diritti.

Le aziende che assumono appartenenti alle categorie protette rispettando le norme riguardanti le quote possono beneficiare di importanti incentivi fiscali. 

Ecco quali:

  • Chi assume lavoratori disabili capacità lavorativa ridotta ad una percentuale superiore al 79% ha diritto ad agevolazioni pari al 70% della retribuzione mensile lorda fino a 36 mesi
  • Chi assume persone la cui capacità lavorativa è ridotta per una percentuale compresa tra 67 e il 79 % avrà un incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda fino a 36 mesi
  • Chi assume lavoratori con capacità ridotta fino al 45% ha diritto ad un incentivo pari al 70% della retribuzione lorda fino a  60 mesi.

Le aziende che non rispettano le norme sono tenute a pagare una sanzione.

Conclusioni

Come avete potuto notare, la legge 68/99 risulta completa e vantaggiosa per entrambe le parti in causa. Se fosse rispettata aiuterebbe sua le persone con disabilità, sia le aziende che si sentirebbero sollevate dagli oneri di una nuova assunzione. Valutare le persone come risorse in base alle loro capacità e non come un peso, dovrebbe essere il principio alla base di una società veramente civile.

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Legge 68/99 Aggiornata 2021 Capo I Diritto al lavoro dei disabili

Articolo I Collocamento dei disabili

1. La presente legge ha come finalita’ la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in eta’ lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidita’ civile in conformita’ alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita’ per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita’ sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita ((, nonche’ alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.));

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita’ superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita’ assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita’ dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresi’ ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L’accertamento delle condizioni di disabilita’ di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, e’ effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita’ per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacita’ lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilita’ e’ ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilita’ che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita’.

Articolo 2 Collocamento Mirato

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita’ nelle loro capacita’ lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Articolo 3 Assunzioni Obbligatorie. Quota di Riserva

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu’ di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. (27)

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta’ sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (22) ((27))

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili e’ previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attivita’ lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita’ disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche’ della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l’art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la proroga al 1 gennaio 2018 dell’entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 3, comma 2) che la soppressione delle parole «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» ha effetto dal 1 gennaio 2018.

Articolo 4 Criteri di Computo della Quota di Riserva

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita’ da svolgersi all’estero per la durata di tale attivita’, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unita’.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalita’ di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantita’ di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformita’ alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

3-bis. I lavoratori, gia’ disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una ((riduzione della capacita’ lavorativa pari o superiore al 60 per cento)) o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita’ intellettiva e psichica, con riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacita’ lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu’ favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attivita’ compatibili con le residue capacita’ lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita’ presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita’, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purche’ in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attivita’ di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilita’ previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e’ attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”.

Articolo 5 Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresi’ la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori e’ considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresi’ esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita’ dell’attivita’ di trasporto. Per consentire al comparto dell’autotrasporto nazionale di evolvere verso modalita’ di servizio piu’ evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)).

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attivita’, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita’ non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.(11)

((3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita’ non occupato.))

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi’ le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalita’ di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche’ i criteri e le modalita’ per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta puo’ essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione e’ disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalita’ relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unita’ produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unita’ produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita’ produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta’ di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unita’ produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita’ produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

((8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita’ produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita’ produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta’ trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6.))

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. 8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita’ per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita’ di controllo.

AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 21 dicembre 2007 (in G.U. 04/02/2008, n. 29) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “L’importo del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed e’ adeguato ad euro 30,64″.

Articolo 6 Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonche’ all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonche’ il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente piu’ rappresentative”;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo e’ previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita’, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita’ lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita’. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1”. ((22))

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l’art. 7, comma 2) che “Ogni riferimento all’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999”.

Articolo 7 Modalità delle assunzioni obbligatorie

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita’ e miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale. (36) ((37))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 ha disposto (con l’art. 6, comma 3) che “Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli “enti promossi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell’organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori”.

AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l’art. 40, comma 1) che, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18 gli adempimenti relativi agli obblighi di cui al presente articolo.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l’art. 40, comma 1) che “Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto […] gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

Articolo 8 elenchi e graduatorie

1. ((Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita’ lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale puo’, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacita’ lavorative, le abilita’, le competenze e le inclinazioni, nonche’ la natura e il grado della disabilita’ e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.)) Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

((1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilita’, con compiti di valutazione delle capacita’ lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilita’. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia’ previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato)).

2. Presso gli uffici competenti e’ istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacita’ lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalita’ di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.

Articolo 9 Richieste di Avviamento

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. (13) ((34))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonche’ i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e’ tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonche’ la periodicita’ e le modalita’ di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.

6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonche’ di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonche’ a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi’ le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilita’ erogate sulla base di disposizioni regionali, nonche’ ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonche’ all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime.

7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro puo’ fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della presente legge. 8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorita’ giudiziaria.

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l’art. 2, comma 12-quater) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e’ elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l’esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attivita’ di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 2, della presente legge. 

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l’art. 11-ter, comma 1) che “In deroga al termine previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all’articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati”.

Articolo 10 Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non puo’ chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile puo’ chiedere che venga accertata la compatibilita’ delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro puo’ chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attivita’ lavorativa, o tale incompatibilita’ sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilita’ persista. Durante tale periodo il lavoratore puo’ essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro puo’ essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilita’ di reinserire il disabile all’interno dell’azienda. ((22))

4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e’ tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio. 6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all’indennita’ di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilita’ dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l’art. 7, comma 2) che “Ogni riferimento all’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999”.

Articolo 11 Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. ((22))

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita’ delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalita’ che possono essere convenute vi sono anche la facolta’ della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita’ formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu’ ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche’ l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e’ affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione puo’ essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta’ di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonche’ con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, puo’ proporre l’adozione di deroghe ai limiti di eta’ e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. ((22))

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita’ del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita’ di sorveglianza e controllo. 

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l’art. 7, comma 2) che “Ogni riferimento all’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999”.

Articolo 12 Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative

((1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonche’ con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, non possono riguardare piu’ di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piu’ del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu’ di 50 dipendenti.

2. La convenzione e’ subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilita’ ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo’ eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1; 3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili)).

Articolo 12 Bis Convenzioni di inserimento lavorativo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta’ di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione e’ ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all’unita’ piu’ vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; ((22))

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualita’ e per ogni unita’ di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche’ dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E’ consentito il conferimento di piu’ commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo’:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, ((…)) in tal caso il datore di lavoro potra’ accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilita’ ivi previste, ((…)).

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attivita’ di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalita’ e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo. 

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l’art. 7, comma 2) che “Ogni riferimento all’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999”.

Articolo 13 Incentivi alle Assunzioni

1. Nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e’ concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (22)

1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita’ intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. (22)

1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita’ di cui al comma 1-ter.

4. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e’ autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilita’ da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (21) (26)(28) (30) ((33))

4-bis. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e’ altresi’ alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita’ definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ definito l’ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all’INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e’ stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita’ di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma e’ aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l’art. 1, comma 160) che “La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015”.

AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che “L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016”. 

AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l’art. 1, comma 251) che “Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia’ trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili, di cui all’articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilita’ successive al 1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all’articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999”.

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l’art. 55-bis, comma 1) che “Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ incrementato di 58 milioni di euro nell’anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”.

AGGIORNAMENTO (30)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l’art. 1, comma 520) che “La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019”. 

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, comma 332) che “Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ incrementato di 5 milioni di euro nell’anno 2020”.

Articolo 14 Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalita’ di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge ((non versati al Fondo di cui all’articolo 13)), nonche’ il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita’ rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;

((b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilita’, nonche’ per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro));

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita’ della presente legge.

Articolo 15 Sanzioni

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. (8) (16)

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso e’ tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, ((di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis.)) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. (8) (16)

((4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilita’ avviata dagli uffici.))

((5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.))

AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 12 dicembre 2005 (in G.U. 29/12/2005, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono convertiti da «lire 1.000.000» ad «euro 516,00» e da «lire 50.000» ad «euro 25,00» e poi aumentati rispettivamente sino ad «euro 578,43» e ad «euro 28,02»”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “L’importo della sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ convertito da «lire 100.000» ad «euro 51,00» e poi aumentato sino ad «euro 57,17»”.

AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 15 dicembre 2010 (in G.U. 03/01/2011, n. 1) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia’ adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell’applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, elevati da «euro 578,43» ad «euro 635,11» e da «euro 28,02» ad «euro 30,76»”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che “L’importo della sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 gia’ adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell’applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse elevati da «euro 57,17» ad «euro 62,77»”.

Articolo 16 Concorsi presso le pubbliche amministrazioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalita’ di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parita’ con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita’ nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche ((…)) oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneita’ specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Articolo 17 Obbligo di certificazione

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ((…)), pena l’esclusione.

Articolo 18 Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti gia’ assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unita’ da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidita’ riportata per tali cause, nonche’ dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e’ riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e’ attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu’ di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e’ pari ad un’unita’ per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita’ di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.(29)((37))

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita’ di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 6. (5) (6) (7)

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l’art. 19, comma 1) che “Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza”.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 34, comma 24) che “Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia’ differito di diciotto mesi dall’articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ prorogato di ulteriori dodici mesi.”.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l’art. 23-quinquies, comma 1) che “Il regime transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia’ prorogato dall’articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004”. 

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile e’ cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale”.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l’art. 67-bis, comma 1) che “La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta’, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria”.

Articolo 19 Regioni a statuto speciale e provincie autonome

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 20 Regolamento di esecuzione

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge. ((4))

AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2001, n. 14) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all’inciso “e le province autonome di Trento e Bolzano””.

Articolo 21 Relazione al Parlamento

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Articolo 22 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

b) l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

d) l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Articolo 23 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 12 marzo 1999

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