Indennità di Frequenza
L’indennità di frequenza è una prestazione facente parte del comparto di invalidità civile e spetta a tutti i soggetti minori di 18 anni ai quali venga riconosciuta un’invalidità da una commissione medica incaricata, il suo scopo è quello di integrare a livello sociale e scolastico il minore affetto da disabilità.
Che cos’è?
L’indennità di frequenza spetta ai minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i comiti e le funzioni prorie della loro età, nonché i minori con una perdita uditiva superiore a determinati limiti.
E’ una prestazione che ha l’obbiettivo di fornire un sostegno al reddito familiare nel periodo in cui il minore frequenta un istituto scolastico (pubblico o privato) o centri specializzati in terapia e riabilitazione.
La prestazione, come lascia intuire il nome stesso, è subordinata dalla frequenza continua o periodica del minore presso centri ambulatoriali – operanti in regime convenzionale – specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, come anche centri di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
L‘indennità di frequenza è stata istituita nel 1990 e viene erogata nei soli periodi in cui il minore frequenta istituti scolastici e centri specializzati in terapia e riabilitazione.
Per quanto concerne la tredicesima mensilità essendo, l‘indennità di frequenza, una prestazione erogata solo nei mesi di frequenza degli istituti sopra citati, la tredicesima verrà calcolata sulla base dei soli periodi in cui è stata concessa l’indennità.
Quindi, se il minore frequenta l’istituto per 9 mesi l’anno, l’indennità di frquenza tredicesima, verrà calcolata su 9 mensilità.
Come già specificato, l’erogazione della prestazione, essendo un sussidio socio assistenziale erogato in favore delle famiglie in difficoltà con minori affetti da patologie che ne impediscono le normali attività tipiche della loro età, è strettamente collegata al non superamento di determinate soglie reddituali.
Appare ovvio che, nell’indennità di frequenza, il reddito da tenere in considerazione è quello dei genitori.
Destinatari
Possono richiedere l’indennità di frequenza:
- i minori italiani residenti in Italia
- i minori comunitari o extracomunitari residenti in Italia
Per i minori extracomunitari si ricorda la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010, la quale ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione dell’indennità di frequenza a minori extracomunitari.
La prestazione può essere richiesta a qualunque età fino al diciottesimo anno, per cui possono farne richiesta anche i genitori di minori che frequentano gli asili nidi.
Quali sono i Requisiti d’accesso
Per accedere all’indennità di frequenza è necessario possedere alcuni requisiti amministrativi e sanitari:
- frequenza continua o periodica presso gli istituti scolastici sia privati che pubblici a partire dagli asili nido;
- frequenza continua o periodica presso centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati operanti in regimi convenzionali, specializzati in trattamenti terapeutici riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- frequenza continua o periodica presso istituti di formazione o addestramento per il reinserimento sociale dei soggetti;
- possedere un eta inferiore ai 18 anni;
- rispettare i limiti reddituali prefissati;
- possedere le seguenti diciture all’interno del verbale spedito dopo la visita: minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età; minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno della durata minima di un anno.
La frequenza
Come summenzionato, presupposto per l’erogazione dell’indennità, è appunto la frequenza continua presso:
- un istituto scolastico di ogni ordine e grado
- un centro di formazione e addestramento professionale
- un centro specializzato nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap
- un centro specalizzato nel trattamento terapeutico
La prestazione viene erogata dal primo giorno del mese successivo al riconoscimento e viene sospesa nel momento in cui il minore non frequenta più una delle strutture summenzionate.
Importo e Reddito
L’indennità di frequenza viene erogata per un massimo di dodici mensilità dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio della frequenza e sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello dell’interruzione della frequenza. Per poter percepire la prestaizone il nucleo familiare deve rispettare determinate soglie reddituali – aggiornate di anno in anno – che per il 2022 sono pari a 5.015,14 €.
L’importo dell’indennità di frequenza nel 2022 è pari a 291,98 €.
Incompatibilità con altri trattamenti
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
- indennità parziale prevista per ciechi parziali;
- indennità di accompagnamento;
- qualsiasi forma di ricovero;
- indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Trasformazione al compimento del 18° anno di età
L’indennità di frequenza, come ampiamente specificato nei precedenti paragrafi, può essere percepita fino al 18° anno di età. Successivamente al compimento del 18° anno, il soggetto che ritiene di essere in possesso dei requisiti, può inoltrare richiesta di assegno mensile di invalidità o di pensione di inabilità sei mesi prima del compimento della maggiore età. Va sottolineato che, pur avendone il diritto, la prestazione non verrà trasformata d’ufficio in altre prestazioni facente parte il comparto di invalidità civile, al 18° anno di età, è responsabilità del disabile inoltrare nuova richiesta di riconoscimento.
Indennità di frequenza, come ottenerla
Come tutte le prestazioni di invalidità civile, anche per l’indennità di frequenza vanno effettuate una serie di procedure affinché il minore si veda riconosciuto il diritto.
Gli step da effettuare sono i seguenti:
- recarsi dal proprio medico curante e richiedere un certificato per invalidità civile, all’interno del quale, il dottore, dovrà indicare tutte le patologie alle quali il minore è affetto;
- una volta inviato il certificato medico online, da parte del dottore, questi rilascerà una copia dello stesso al soggetto richiedente. Tale copia servirà all’inoltro effettivo della domanda di indennità di frequenza presso l’istituto previdenziale;
- la famiglia potrà scegliere due diversi modi di inoltro della domanda: attraverso patronato, online accedendo al portale telematico dell’inps;
- una volta inoltrata la domanda, si dovrà attendere apposita convocazione da parte della commissione Asl incaricata;
- una volta ricevuta la convocazione, occorrerà recarsi il giorno e all’ora prestabilita presso l’indirizzo di convocazione, muniti di documento di riconoscimento, e fotocopie dei referti clinici che attestano le patologie del minore;
- successivamente alla visita, la commissione redigerà un verbale all’interno del quale dichiarerà se al minore spetta, o meno, la prestazione;
- in caso di riconoscimento, si dovrà provvedere all’inoltro del modello ap70. Questo può essere inviato autonomamente attraverso il portale dell’inps, o presso un centro caf/patronato.
Indennità di frequenza ricorso
Può accadere che, nonostante sussistano dei requisiti evidenti, la commissione medica non riconosca il minore meritevole di diritto.
In questi casi si potrà avanzare ricorso avverso al verbale di invalidità.
Tale ricorso, dal 2012, ha subito dei mutamenti, infatti, prima di arrivare in sede giudiziaria il ricorrente dovrà effettuare un accertamento tecnico preventivo.
Tale procedura deve essere stilata e depositata presso il tribunale di competenza territoriale da un avvocato, entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione del verbale.
L’accertamento tecnico preventivo viene effettuato da un consulente medico nominato da un Giudice.
Allo stesso modo il ricorrente potrà nominare un consulente medico di parte (ctp), il quale potrà assistere alla visita e avanzare dovute obiezioni.
Successivamente alla visita il consulente medico redigerà un verbale, all’interno del quale stabilirà il diritto, o meno, del minore a fruire dell’indennità di frequenza, indicando le dovute motivazioni oggettive.
Decorso il termine d’ufficio, il Giudice omologherà tale verbale stabilendo il diritto a fruire, o meno, della prestazione.
Nel caso di esito positivo, i genitori potranno inoltrare ap70, allegando apposita omologa, presso l’istituto di previdenza.
In caso di esito contrario, si potrà avanzare azione giudiziaria.
Durata e decorrenza
L’indennità di frequenza viene corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, essendo una prestazione erogata solo durante il periodo di frequenza presso i centri summenzionati, non verrà erogata prima dell’inizio della frequenza nella struttura prescelta.
Viene corrisposta per tutta la durata della frequenza fino ad un massimo di 12 mensilità, verrà sospesa durante i periodi di ricovero superiori ad un mese e una volta cessata la frequenza presso gli istituti.
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