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CCNL di cosa si tratta

28 Dicembre 2023
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Tempo di lettura 3 minuti

Il CCNL rappresenta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Questo si connota come la fonte normativa attraverso cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Si chiarisce che questa tipologia di contratto si contraddistingue per il fatto di avere una validità del tipo “Erga Omnes” vale a dire “Verso chiunque” e vale anche per chi non è iscritto a un sindacato.
Emerge che contratti e le loro successive modifiche, sono ad oggi raccolti e conservati all’interno dell’archivio nazionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire alcuni aspetti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di cosa si tratta

Il CCNL fu introdotto durante il ventennio fascista, con la promulgazione della Carta del Lavoro del 21 aprile 1927. Acquisendo però valore giuridico solo anni dopo, dal 1941.

La storia del CCNL inizia, quindi, nel 1927 con la promulgazione della Carta del Lavoratore, ma solo nel 1941 acquisisce un peso giuridico, e continua ancora oggi portando nelle aziende dei giorni nostri una definizione delle condizioni di lavoro.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro si connota come una tipologia di accordo patteggiato tra organizzazioni rappresentanti dei dipendenti (sindacati o associazioni dei lavoratori) ed enti che rappresentano i datori di lavoro, diversificato in base settore di appartenenza dell’azienda (ad esempio commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, marittimo, assicurativo, alimentare, etc).

Nel caso in cui si considerano dei contratti collettivi per dipendenti pubblici ad occuparsi della contrattazione è l’ARAN, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Presso il Consiglio Nazionale dell’Economie e del Lavoro risulta essere istituito l’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (CCNL) presso il quale vengono depositati gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti (legge 30 dicembre 1986, n 936, art. 17).

L’archivio è stato riorganizzato per renderne i contenuti più facilmente fruibili e per consentirne il collegamento con altre banche dati istituzionali che offrono informazioni rilevanti sulla contrattazione collettiva.

Dati questi presupposti e possibile affermare che il CCNL rappresenta il punto di riferimento normativo sia per l’azienda che per i dipendenti, perché in esso sono racchiuse le regole concordate tra le parti.

Nel settore del lavoro privato: esso è stipulato da e tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori (sindacato) e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore). Tramite il contratto collettivo si stabiliscono in maniera congiunturale la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (definita parte normativa) e alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (la parte obbligatoria).

Nel settore del pubblico impiego il CCNL è stipulato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), che rappresenta per legge l’Amministrazione Pubblica, l’ente di appartenenza nella contrattazione collettiva.

I CCNL contengono in genere 2 parti:

  • la parte normativa, con le tabelle retributive e le regole fondamentali del rapporto di lavoro (orario, permessi, straordinario, ferie, ecc…);
  • la parte obbligatoria, con le regole che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le controparti (collettive) del contratto, cioè i sindacati e le associazioni di imprenditori firmatarie dello stesso.

Gli obiettivi in forza del quale viene definito il Contratto collettivo nazionale del lavoro sono sostanzialmente due:

  • determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un certo settore (che può essere commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, ecc.), sia sotto l’aspetto economico (vale a dire la retribuzione, i trattamenti di anzianità, ecc.) sia dal punto di vista normativo (disciplina dell’orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.);

disciplinare i rapporti tra i soggetti collettivi, ovvero lavoratori da un lato e industriali dall’altro (la cosiddetta relazione industriale).

Legge e diritti dei lavoratori

I diritti del lavoratore e le regole che devono essere seguite da dipendente e datore di lavoro sono sanciti prima di tutto dalla Costituzione Italiana e subito dopo, volendo creare un ordine gerarchico, dallo Statuto del Lavoratore (legge numero 300 del 20 maggio 1970).

Risulta possibile affermare che le fonti del diritto del lavoro sono, in ordine di rango decrescente:

  1. Costituzione italiana
  2. Statuto del lavoratore (legge n. 300/70) ed altra legislazione speciale sul lavoro (nazionale e regionale)
  3. Contrattazione Collettiva, ed in particolare, in tale ambito, i CCNL
  4. Altre disposizioni (regolamenti, circolari, interpretazioni, usi, ecc…)

Di fatto la contrattazione collettiva si può svolgere a diversi livelli:

  • interconfederale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano l’insieme dei lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza
  • nazionale di categoria (il già richiamato CCNL)
  • territoriale interconfederale e di categoria
  • aziendale di categoria

 

 

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