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Passaggio da part-time a tempo pieno: il lavoratore non può essere obbligato

13 Novembre 2023
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Tempo di lettura 3 minuti

Il diritto del lavoro rappresenta una materia molto complessa e tal fine si è recentemente espressa la Corte di Cassazione.

Nello specifico per mezzo della sentenza n. 29337 la Corte di Cassazione ha deciso di stabilire che il dipendente che non sceglie di trasformare il suo rapporto da part time a full time, può essere mandato via – ma non per il no opposto al cambio di orario – bensì a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale.

La Suprema Corte ha così illustrato che il lavoratore part time che rifiuti di fare il tempo pieno (o viceversa) è licenziabile, solamente nel caso in cui il datore di lavoro si trovi innanzi ad una situazione economica tale da rendere opportuna una revisione dell’organizzazione del personale.

Questo significa che il rifiuto da parte del lavoratore che si trova in tempo parziale di passare a un rapporto di lavoro full time può giustificare il licenziamento individuale solamente se la trasformazione oraria è l’unica soluzione possibile per l’azienda. 

Risulta, quindi, diretto compito del giudice, davanti a cui venga impugnato il licenziamento, il compito di distinguere il proprio esame tra accertamento della legittimità della scelta imprenditoriale e l’eventuale lamentata sussistenza di un’illecita ritorsione contro il lavoratore che ha opposto il proprio rifiuto alla trasformazione del contratto.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire la sentenza della Corte di Cassazione.

La sentenza 

Per mezzo della sentenza n. 29337/2023, la Corte di Cassazione civile ha accolto il ricorso dell’azienda che – a fronte del rifiuto del dipendente di passare da un tempo parziale orizzontale a un tempo pieno – lo aveva licenziato assumendo un nuovo lavoratore e contestualmente cancellando la posizione in azienda ricoperta dalla persona con cui rescindeva il contratto di lavoro.

In tale frangente si evidenzia che per mezzo di questa sentenza la Corte di Cassazione è andata ad accogliere il ricorso dell’azienda andando ad annullare la sentenza con rinvio ad altro giudice che dovrà verificare la correttezza del licenziamento tenendo conto dei rilievi della Cassazione sulla sentenza annullata e applicando i principi indicati dai giudici di legittimità.

Tale sentenza si pone come conseguenza della vicenda secondo cui una dipendente ha impugnato il licenziamento effettuata dalla Srl presso cui era sotto contratto per un part time da 20 ore settimanali.

La donna di fatto evidenziava che la vera ragione su cui si fondava il recesso datoriale, era da rintracciarsi in una ritorsione dell’azienda al suo no alla proposta di trasformare il rapporto da part-time a full-time da 36 o 40 ore settimanali – tenuto conto anche che, poco prima del licenziamento, era stato assunto un dipendente con le stesse mansioni.

Più nel dettaglio, l’impugnazione del licenziamento si fondava sulla contestazione secondo cui l’aumento del carico di lavoro di contabilità per l’estensione del numero dei clienti, non giustificava l’eliminazione del posto di lavoro della donna e l’assunzione di un’altra figura con contratto full time.

In tale frangente i giudici di appello hanno ritenuto violato il disposto dell’articolo 8, comma 1, del Dlgs 81/2015: “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.

In tale frangente per i giudici vi era stata in effetti una ritorsione da parte dell’azienda che aveva posto a base della propria scelta un’esigenza riorganizzativa che poteva essere soddisfatta in altri modi diversi dal licenziamento del lavoratore part time.

Per quanto riguarda l’aspetto ritorsivo la Corte d’appello doveva dimostrare che questo deve risultare dall’esame del giudice “unico e determinante” motivo illecito ai fini dell’annullamento del licenziamento con la conseguente indennità risarcitoria e la reintegrazione nel posto di lavoro.

Al contrario la decisione annullata aveva prima affermato l’assenza di una legittima giustificazione della scelta datoriale e da questa aveva fatto discendere la prova della ritorsività con le medesime circostanze valorizzate per dichiarare l’illegittimità del motivo oggettivo addotto.

Di controverso si rileva che la Cassazione ha accolto il motivo avanzato dall’impresa contro il ragionamento dei giudici di appello sull’assenza di giustificato motivo per il licenziamento basato sul fatto che a fronte del richiesto aumento dell’orario di lavoro da venti a quaranta o trentasei ore settimanali rifiutato dal lavoratore questi si era comunque dichiarato disponibile a svolgere sporadicamente qualche ora di lavoro supplementare e che la figura con cui era stato sostituito il dipendente licenziato era stata assunta con contratto di lavoro part time al 90 per cento. In fondo la Cassazione aderisce al rilievo datoriale in base a cui in una tale situazione e vista la disponibilità del lavoratore part time a continuare di fatto a occuparsi solo dei clienti già assegnati durante il suo rapporto part time non si poteva contestare la scelta di risolvere il rapporto di lavoro e affermare la possibilità per il datore di lavoro di ripartire tra i due dipendenti il carico di lavoro supplementare collegato all’assunzione di nuova clientela.

 

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