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Preavviso dimissioni 

14 Novembre 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

Sei un lavoratore dipendente e sei intenzionato a dare le dimissioni?

Ai fini di poter dare correttamente le dimissioni dal proprio lavoro, a meno che si tratti di dimissioni in tronco per giusta causa, bisogna rispettare un periodo di preavviso minimo stabilito dalla contrattazione collettiva. Dati questi presupposti è fondamentale comprendere quindi i giorni di preavviso da rispettare per licenziarsi dal lavoro.

Il punto di partenza è la corretta comprensione di cosa siano le dimissioni ovvero l’atto con cui il lavoratore esprime la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro in essere; tuttavia prima di “licenziarsi”, lo stesso deve rispettare alcune regole, fra cui il preavviso, la forma ecc.

Il preavviso di dimissioni serve, quindi, per poter concedere all’azienda il tempo necessario per riuscire a trovare un sostituto e/o di riorganizzare l’attività produttiva. Con questi elementi è chiaro che il dipendente quindi è tenuto a comunicare la sua scelta con un congruo anticipo, cosiddetto “periodo di preavviso”, la cui durata è fissata dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro). In mancanza di questo periodo si parla di mancato preavviso con le relative conseguenze economiche del caso.

Si evidenzia quindi che azienda e lavoratore si trovano in una condizione in cui sono liberi di raggiungere un accordo che fissi un numero di giorni di preavviso inferiore o superiore rispetto a quello fissato generalmente.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire quanti giorni servono, calcolo e come procedere per la presentazione delle proprie dimissioni.

Cosa sono le dimissioni

Le dimissioni rappresentano l’atto con cui un lavoratore dipendente decidere di recedere in modo unilaterale dal proprio contratto che lo vincola al datore di lavoro.
Dal punto di vista legislativo emerge che le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore. Questo diritto può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell’obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi. Se sussiste una condizione di grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, l’obbligo di preavviso viene meno e il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente.

È chiaro che le dimissioni sono tali se e solo se sono frutto di una decisione volontaria del lavoratore. Sono identificate come illegittime sia le dimissioni richieste contestualmente all’atto dell’assunzione (cd. dimissioni in bianco), sia le dimissioni rassegnate a seguito di minacce o raggiri, ovvero determinate da errore o incapacità di intendere e di volere. In tutti questi casi, le dimissioni sono annullabili ricorrendo all’autorità giudiziaria.

Dimissioni volontarie: qual è il preavviso obbligatorio

Secondo quanto previsto dalla legge (art. 2118 Codice civile) si evidenzia che al lavoratore è data la possibilità di interrompere il proprio rapporto nel rispetto di un periodo di preavviso, la cui durata è stabilita dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Il periodo di preavviso differisce in base alla tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato.

Si evidenzia che questo può variare anche in base al settore specifico. 

A tal fine esiste una distinzione tra contratto a tempo determinato o indeterminato.

Si rileva che il periodo di preavviso è imposto ai soli contratti a tempo indeterminato, in quanto le dimissioni sono un fatto imprevisto, che dev’essere gestito dall’azienda usufruendo di un congruo periodo di tempo per trovare un sostituto o riorganizzare l’attività produttiva.

Di controverso il dipendente non deve rispettare il periodo di preavviso nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causada un rapporto a tempo indeterminato;
  • dimissioni per giusta causa da un contratto a termine;
  • lavoratrice o lavoratore che si dimettono nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità (dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino);
  • Dimissioni durante il periodo di prova.

Il preavviso non decorre a fronte delle seguenti assenze per malattia, infortunio, ferie e maternità. In tal caso il conteggio parte dal giorno di rientro al lavoro. Questo significa che se durante il preavviso per dimissioni il lavoratore si assenta per una delle cause su indicate, i giorni possono aumentare.

Dal contratto a tempo determinato ci si può dimettere solo per giusta causa o se si è in prova. Questo significa che nei casi di cui sopra non c’è un numero di giorni di preavviso da rispettare.

A tal fine i lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato non possono dimettersi, se non per giusta causa, perché questa tipologia di accordo prevede già un termine temporale, stabilito tra le parti. Nel caso in cui il lavoratore procede alle dimissioni, può incorrere nell’obbligo di un risarcimento al datore di lavoro.

Questo non esclude la possibilità che azienda e lavoratore siano d’accordo sul terminare anticipatamente il contratto in essere: in questo caso non viene richiesto alcun risarcimento.

Quanti sono i giorni di preavviso per dimissioni

I giorni di preavviso per dimissioni sono chiariti e riportati dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Ai fini di calcolare i giorni di preavviso delle dimissioni, bisogna quindi fare riferimento al CCNL specifico. Alcune variabili influenzano la durata del preavviso:

  • tipologia contratto CCNL;
  • settore di riferimento;
  • livello e mansioni;
  • anzianità lavorativa;
  • qualifica specifica.

A titolo generale si rileva che il preavviso differisce anche a seconda del livello e dell’anzianità aziendale. Questo significa che a livelli contrattuali elevati in capo a lavoratori esperti corrispondono periodi lunghi, se comparati ad un dipendente appena assunto e con un inquadramento basso.

Per effettuare un calcolo del preavviso di dimissioni, bisogna tenere presenti i diversi fattori che influiscono sulla durata. Un lavoratore dipendente può quindi controllare il proprio contratto di lavoro per confermare queste variabili.

Periodo di preavviso dimissioni: da quando decorre

Il periodo di preavviso ha inizio nel momento in cui le dimissioni vengono comunicate al datore di lavoro. Questo significa che tra il momento in cui il dipendente rende nota all’azienda la sua intenzione di interrompere il rapporto e quello a partire dal quale lo stesso si è considerato cessato (cioè il giorno successivo all’ultimo lavorato) dev’esserci un intervallo di tempo pari a quello fissato dal contratto collettivo.

Questi considerano utili ai fini del preavviso tutti i giorni di calendario, anziché quelli lavorativi, salvo diverso accordo individuale.

Per numerosi CCNL è disposto che il preavviso cominci a decorrere non dalla comunicazione al datore, bensì da una data precisa come il 1° o il 15° giorno del mese. 

Tempo di preavviso per le dimissioni online

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dei lavoratori subordinati devono essere presentate al datore di lavoro esclusivamente in via telematica o online.

L’invio avviene tramite PEC, attraverso un modulo standard sul sito del Ministero del Lavoro che esclude il rischio di alterazioni e garantisce una data certa di trasmissione. Il modulo può essere inviato dal lavoratore in autonomia (se in possesso di apposite credenziali) o rivolgendosi a intermediari abilitati (sindacati, patronati, consulenti del lavoro).

In tal caso la decorrenza del periodo di preavviso coincide con la data di trasmissione del modulo, ivi indicata.

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