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Pignoramento mobiliare

30 Maggio 2024
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Tempo di lettura 3 minuti

Hai mai sentito parlare di pignoramento?

Lo sapevi che esistono diverse tipologie di pignoramento?

Una di queste è il pignoramento mobiliare.

La pratica del pignoramento ha la finalità di aiutare i creditori a recuperare, almeno in parte, quanto gli è dovuto.

Una di queste azioni è il pignoramento mobiliare presso il debitore.
Questa pratica del pignoramento mobiliare, che poco si differenzia da quella del pignoramento immobiliare, ha dei tratti specifici.

Il pignoramento mobiliare presso il debitore è un atto dell’esecuzione, che consiste nella richiesta rivolta dal creditore all’ufficiale giudiziario, di ricercare, individuare ed apprendere le cose mobili del debitore per soddisfare il credito contenuto nel titolo esecutivo e nel precetto.

All’interno di questo articolo andremo a comprendere chiaramente in cosa consiste l’istanza di pignoramento mobiliare e tutte le sue caratteristiche.

Pignoramento mobiliare, di cosa si tratta

La procedura di pignoramento mobiliare si connota nel processo volto all’appropriazione da parte del creditore di uno o più beni mobili posseduti dal debitore, e coinvolge l’ufficio giudiziario in veste esecutiva. 

Tale tipologia di prassi viene avviata nel momento in cui il debitore si trova in una condizione in cui non ha provveduto a saldare il debito notificato per mezzo dell’atto di precetto da parte del creditore, ovvero allo scadere dei 10 giorni dalla sua notifica.

Nello specifico, la caratteristica primaria del pignoramento mobiliare è il fatto che in tal caso ci si riferisce ai beni mobili, ovvero quelli che possono essere spostati da un luogo ad un altro senza comprometterne l’integrità (ad esempio automobili, motocicli, oggetti d’ arte, gioielli, strumenti, oggetti da collezione, ecc.). 

In particolare, si rileva che i materiali del debitore vengono identificati e designati direttamente dall’ufficio giudiziario al momento della preparazione dell’atto di pignoramento mobiliare.

Si rileva, quindi, che il processo di pignoramento mobiliare si concretizza nel momento in cui avviene la redazione di un verbale contenente l’ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati. In tale frangente si procede anche a delineare approssimativamente il valore definito dall’ufficiale giudiziario. 

Una delle caratteristiche principali del pignoramento dei beni mobili è rappresentata dal fatto che non occorre alcun atto di notifica preventiva. Questo significa che avviene in maniera diretta con l’arrivo dell’ufficiale giudiziario presso il domicilio del debitore. 

In tal caso il debitore non ha risulta essere titolare del diritto di opporsi al pignoramento e per questo motivo non può nemmeno rifiutarsi di ricevere l’ufficiale giudiziario, altrimenti commetterebbe un reato in presenza di un pubblico ufficiale.

Si ricorda che la procedura di pignoramento mobiliare, per questo motivo, è soggetta limitata ad orari precisi ovvero l’ufficiale giudiziario può svolgere il pignoramento dei beni del debitore solamente nella fascia oraria 7-21 dei giorni lavorativi. Questo significa che nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non dovesse reperire il debitore presso il suo domicilio effettuerà un altro tentativo il giorno lavorativo seguente sino al completamento dell’ atto di pignoramento.

Dal punto di vista tempistico emerge che il limite massimo per poter procedere al pignoramento è di 90 giorni dalla ricezione dell’atto di precetto da parte del debitore, se in questo periodo l’ufficiale giudiziario non ha provveduto al pignoramento mobiliare, questo non potrà più avere luogo. In tal caso sarà direttamente compito del creditore sollecitare il recupero crediti inviando un altro atto di precetto al debitore per ripetere la procedura, con annessi tempi e costi.

Si ricorda che non si possono pignorare:

  • le cose sacre e che servono all’esercizio del culto;
  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie per mangiare, gli armadi, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli da cucina, la lavatrice, gli utensili di casa e il mobile che li contiene, con esclusione dei mobili di pregio artistico o di antiquariato;
  • i commestibili e combustibili necessari a far fronte ad un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  • le armi;
  • le decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia, e manoscritti tranne che facciano parte di una collezione;
  • gli animali da compagnia e quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza al debitore. 

La normativa di riferimento 

L’espropriazione mobiliare presso il debitore è disciplinata alla sezione I Capo II del Titolo II del Libro III del codice di procedura civile, libro dedicato al processo di esecuzione. La normativa di riferimento si occupa di definire:

  • la forma del pignoramento ( 518 c.p.c.);
  • la ricerca eseguita dall’ufficiale giudiziario delle cose da pignorare ( 513 c.p.c.) e la scelta delle cose da pignorare (art. 517 c.p.c.);
  • le cose mobili assolutamente impignorabili ( 514 c.p.c.) e quelle relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.) o pignorabili con limiti particolari di tempo (art. 516 c.p.c.);
  • quando può essere eseguito il pignoramento ( 519 c.p.c.);
  • la custodia dei beni pignorati ( 520 c.p.c.) gli obblighi del custode (art. 521 c.p.c.), il suo compenso (art. 522 c.p.c.). 

 

 

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