Armotizzatori sociali

La legge di Bilancio 2024 ha rifinanziato alcune misure di sostegno al reddito e di integrazione salariale per i dipendenti di aziende che operano in particolari settori.
In particolare, gli interventi in materia di ammortizzatori sociali riguardano le imprese dei settori dei call center, le indennità di malattia per la gente di mare, la pesca marittima, le aree di crisi industriale complessa, le aziende sequestrate e confiscate in amministrazione giudiziaria, nonché la CIGS per crisi aziendale e per le imprese di interesse strategico nazionale.
La legge di bilancio 2024 contiene diverse norme in materia di ammortizzatori sociali durante il rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso del 2024.
Che cosa sono gli armonizzatori sociali
Gli ammortizzatori sociali si intende tutta una serie di misure che hanno l’obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Sono dunque strumenti a cui devono ricorrere le aziende che si trovano in crisi e devono provvedere a riorganizzazione la loro struttura e dunque a ridimensionare il costo del lavoro.
Nello specifico, si pongono come contributi economici o sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali, per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) che si trovano in una condizione di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio esclusione sociale.
Novità per il 2024
In base a specifiche disposizioni legislative, di anno in anno vengono aggiornati, in particolare considerando l’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli importi massimi dei diversi ammortizzatori sociali.
Di fatto la circolare 25 del 29 gennaio 2024 dell’ INPS riporta la misura di prestazioni:
- trattamenti di integrazione salariale (CIGO; CGIS);
- assegno di integrazione salariale FIS;
- assegno di integrazione salariale e assegno emergenziale Fondo di solidarietà del Credito;
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo
- assegno di integrazione salariale Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS;
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
- indennità di disoccupazione agricola;
- assegno per le attività socialmente utili.
E’ aggiornato, in primo luogo, l’importo della cassa integrazione guadagni e dell’Ais (il nuovo assegno di integrazione salariale corrisposto dal Fis): ecco dunque l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n.148 del 2015 in vigore dal 1° gennaio 2024, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41 del 28.2.1986, attualmente pari al 5,84%.
L’Inps aggiorna anche i massimali per la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale nel Fondo Credito.
Il primo è una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro pari al 60% della retribuzione mensile del lavoratore per i periodi non lavorati, entro un massimale suddiviso in tre fasce articolate in funzione della retribuzione lorda mensile del beneficiario.
L’assegno emergenziale è, invece, una prestazione di sostegno al reddito corrisposta per un massimo di 24 mesi alla fine del rapporto ai lavoratori in esubero che non hanno i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo Credito ad integrazione della Naspi, sino al raggiungimento di un determinato livello di reddito.
Per le integrazioni salariali gli importi massimi mensili sono pari a:
- 392,89 lordi, corrispondenti a 1.311,56 netti;
- 671,48 lordi, corrispondenti a 1.573,86 netti per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Per l’ indennità di disoccupazione NASpI gli importi sono pari a :
- 425,21 € la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità ;
- 550,42 € il massimale della prestazione per il 2024.
Per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL :
- 352,19 € la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità ;
- 470,99 € il massimale della prestazione per il 2024.
Per l’ Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale :
- 000 euro la base di calcolo reddituale per il riconoscimento della prestazione (
- 800 € e 250 € il massimale e il minimale della prestazione.
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