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Cos’è Enasarco, chi si deve iscrivere, come si calcolano i contributi

10 Novembre 2023
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Tempo di lettura 5 minuti

Enasarco è l’Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza a cui sono iscritti 240 lavoratori. Questo ente di previdenza è supportato da 60 mila imprese proponenti.

Enasarco rappresenta una fondazione di tipo assistenziale privata di pubblico servizio (D.L. 509/1994). Questa, sebbene sia un soggetto di tipo privato, si caratterizza per il fatto che opera perseguendo delle finalità di pubblico interesse. 

Nello specifico Enasarco si occupa primariamente di previdenza integrativa inerenti agli associati a contribuzione obbligatoria ed è sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire le caratteristiche di Enasarco.

Che cos’è Enasarco

Enasarco è ’Ente di previdenza integrativa obbligatoria dedicata ai professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria titolati di un contratto di agenzia o di rappresentanza.

Enasarco si struttura attraverso 18 uffici territoriali che sono dislocati su tutta l’Italia è ha il compito di garantire pensione e welfare ai suoi iscritti e alle loro famiglie, occupandosi anche di formazione e qualificazione professionale.

L’ente si occupa anche dello svolgimento di azioni di vigilanza ispettiva sia per l’accertamento della natura del rapporto d’agenzia, sia per l’osservanza degli obblighi contributivi da parte delle imprese preponenti.

Le prestazioni previdenziali che sono gestite da Enasarco sono di tipo integrative rispetto a quelle fornite dal “primo pilastro” Inps. 

Ad oggi gli iscritti ad Enasarco sono oltre 237 mila e le imprese preponenti 57 mila. 

In totale ogni anno Enasarco si occupa di erogare più di 135 mila pensioni e circa 36 mila liquidazioni Firr.

Cosa fa Enasarco 

Enasarco si occupa delle pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità e ai superstiti mentre dal punto di vista assistenziale l’Ente garantisce tutta una serie di prestazioni, come il contributo infortunio, malattia e ricovero, nascita o adozione, per maternità, per spese funerarie; oppure i premi per studio o tesi di laurea e poi ancora il contributo per assistenza personale permanente, per assistenza a figli disabili, per erogazioni straordinarie over 75 anni, per asili nido e altro ancora.

Chi si iscrive a Enasarco

Sono tenuti ad iscriversi all’Enasarco gli agenti operanti in forma:

  • Individuale;
  • Di società (di capitali o di persone);
  • Di associazione;

che siano:

  • Italiani o stranieri, operanti sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri, aventi (o meno) una sede o dipendenza in Italia;
  • Residenti in Italia, dove svolgono una parte sostanziale della loro attività;
  • Non residenti in Italia, purché abbiano nel territorio nazionale il proprio centro di interessi;
  • Operanti abitualmente in Italia, i quali si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, a patto che la durata di tali attività non superi i 24 mesi.

Per quanto riguarda gli agenti che operano in Paesi extra Ue devono provvedere all’iscrizione previdenziale in Italia, nel caso in cui questo è previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.

Di controverso si chiarisce che l’obbligo non ricorre se, per effetto di apposite convenzioni internazionali, il preponente italiano è tenuto ad applicare la legislazione di un altro Paese.

 

Come iscriversi all’Enasarco

Per quanto concerne l’iscrizione dell’agente ad Enasarco si evidenzia che questa avviene da parte del preponente, collegandosi al portale “enasarco.it”.

A tal fine si chiarisce che per ogni agente sarà necessario indicare:

  • La data di inizio e di cessazione del rapporto;
  • Cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e partita Iva;
  • L’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) o per più preponenti (plurimandatario);
  • Ogni altra informazione ritenuta necessaria.

Relativamente alla tempistica di inizio o di cessazione del rapporto emerge che devono essere comunicati ad Enasarco entro 30 giorni dall’evento.

Per quanto riguarda gli agenti operanti in forma associata o societaria, si evidenzia che il preponente è tenuto a comunicare all’Ente anche gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della società.

Qualora tutti o una parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, si dovrà inoltre riportare, per ciascuno, la quota di partecipazione societaria.

Invece, in relazione ai preponenti stranieri privi di sede o dipendenza in Italia sono tenuti ad iscrivere gli agenti operanti in Italia, attraverso un atto d’obbligo redatto in lingua italiana su fac-simile della Fondazione Enasarco e firma autenticata.

I contributi

Di particolare rilevanza è comprendere a quanto ammontano i contributi dovuti a Enasarco.

Per gli agenti individuali o per le società di persone si chiarisce che il contributo previdenziale obbligatorio che il preponente è tenuto a versare per gli agenti operanti individualmente o in società di persone, è computato in base alle somme a qualsiasi titolo dovute all’agente in dipendenza del rapporto, entro determinati minimali e massimali.

In particolare, per un rapporto:

  • Monomandatario, il minimale contributivo annuo ammonta a 878,00 euro, il massimale provvigionale annuo ad euro 39.255,00 e si applica un’aliquota del 17%;
  • Plurimandatario, il minimale contributivo annuo è pari a 440,00 euro mentre il massimale provvigionale annuo corrisponde ad euro 26.170,00, con un’aliquota del 17%.

In tal caso l’aliquota del 17% è destinata per il 14% al calcolo delle prestazioni previdenziali, mentre il rimanente 3% è diretto “al ramo previdenza a titolo di solidarietà” (articolo 4, comma 1, Regolamento Enasarco).

In merito al carico contributivo si evidenzia che questo è ripartito su agente e preponente, ciascuno per la metà. Nei rapporti di agenzia “con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili” in misura corrispondente alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale. In difetto, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Al preponente è fatto obbligo di comunicare ad Enasarco, per ciascun agente, l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche a fronte del superamento dei massimali provvigionali.

 

Gli agenti under 30 che operano in forma individuale e che, nel periodo 2021 – 2023:

  • Si iscrivono per la prima volta ad Enasarco;
  • In alternativa, pur essendo già iscritti, ricevano almeno un nuovo incarico di agenzia, se i precedenti sono cessati da oltre tre anni;

spetta un regime contributivo di tipo agevolato per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari successivi la data di prima iscrizione o la data di conferimento del nuovo incarico, a patto che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni, alla data di conferimento di ciascun incarico.

In tal caso le aliquote agevolate sono pari a:

  • 11% per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività;
  • 9% per il secondo anno;
  • 7% per il terzo anno.

Dati questi presupposti emerge che il minimale contributivo annuo è ridotto del 50%, pari quindi a:

  • 439,00 euro per i monomandatari;
  • 220,00 euro per i plurimandatari;

ciascuno degli anni solari del regime agevolato.

Per quanto concerne le società di capitali si chiarisce che il soggetto preponente che si avvale di agenti che svolgono la loro attività in forma di S.p.a. o S.r.l. è tenuto a versare un contributo Enasarco calcolato, in base a scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenze del rapporto di agenzia (non sono previsti minimali o massimali).

Nello specifico, per l’importo provvigionale annuo:

  • Da 0 a 13.000.000,00 euro è prevista un’aliquota del 4%;
  • Da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 euro l’aliquota è del 2%;
  • Da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 euro l’aliquota è dell’1%;
  • Da 26.000.000,01 euro in poi l’aliquota è dello 0,50%.

Al solo fine di incrementare il montante contributivo (articolo 7 del Regolamento Enasarco) è data “facoltà all’agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico” un contributo facoltativo annuo ulteriore, rispetto a quello obbligatorio.

La misura del contributo facoltativo è liberamente determinata dall’agente, pari almeno alla metà del contributo minimo previsto per l’agente plurimandatario.

 

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