La pensione supplementare

Hai svolto più lavori nel corso del tuo percorso lavorativo?
Hai mai sentito parlare di pensione supplementare?
La pensione supplementare è quella pensione che spetta ai lavoratori che sono già titolari di pensione, nel momento in cui raggiungono i 67 anni d’età, quando i contributi ulteriormente versati non sono sufficienti per raggiungere il diritto ad un’altra autonoma prestazione pensionistica.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- Di che cosa si tratta
- Chi sono i soggetti beneficiari
- Come funziona
- Come richiederla
Di cosa si tratta
Si dice pensione supplementare la pensione che spetta ai lavoratori già titolari di pensione, al compimento dei 67 anni, quando i contributi ulteriormente versati non sono sufficienti per raggiungere il diritto ad un’altra autonoma prestazione pensionistica.
Molte volte i lavoratori hanno carriere frammentate ovvero svolgono, nel corso della loro vita lavorativa, differenti attività, le quali danno luogo a posizioni assicurative differenti, presso fondi pensionistici diversi.
Per questo motivo, oltre alle possibilità di esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo, viene concessa la facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato cui sia stata già liquidata una prestazione previdenziale principale viene data la facoltà di chiedere la liquidazione della pensione supplementare.
Questa prestazione e il suo ammontare dipende dai contributi versati o accreditati nell’AGO a condizione nel che tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione.
L’Inps, pertanto, liquida una seconda pensione aggiuntiva che si somma quella principale già percepita.
Soggetti beneficiari
Possono godere della pensione supplementare per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti FPLD e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) coloro che si configurano come titolari di pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo della medesima. Inoltre, spetta anche ai:
- titolari di pensione a carico del Fondo Clero per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
- pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Di controverso, non spetta a:
- titolari di pensione a carico di casse e fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) per successiva contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, poiché la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento secondo gli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione a carico del FPLD in caso di successiva contribuzione versata nella gestione spettacolo e sport professionistico in quanto la stessa sarà utilizzata per la liquidazione di un supplemento a seguito degli accordi vigenti tra le due gestioni;
- titolari di pensione estera di un paese non convenzionato con l’Italia;
- titolari di pensione estera di un paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;
- titolari di pensione a carico della Gestione Separata.
Per quanto concerne l’età che deve avere il pensionato per ottenere la pensione supplementare emerge che questi deve aver compiuto l’età pensionabile di vecchiaia (come fissata dalla Riforma Fornero del 2011) fermo restando la cessazione di attività di lavoro dipendente. Questo significa che bisogna attendere i 67 anni sia per gli uomini che per le donne (dal 2019 ormai). In merito alla tempistica la prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Si ricorda inoltre che la pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo (articolo 7, legge 155/1981).
Come funziona
Per quanto concerne il funzionamento della pensione supplementare emerge che questa decorre:
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in caso di domanda di pensione supplementare di vecchiaia;
- dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, se successivo alla domanda, nel caso di pensione supplementare di invalidità;
- dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
In merito alla metodologia di calcolo la pensione supplementare viene calcolata in modo diverso a secondo del regime pensionistico.
Nello specifico avviene quanto segue:
- retributivo, se la contribuzione versata si riferisce a periodi solo antecedenti al 1° gennaio 1996;
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata sia per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 sia per periodi successivi al 31 dicembre 1995;
- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011.
Si ricorda che la pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.
Per quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo si evidenzia che questo non è previsto dalla pensione supplementare mentre il versamento di ulteriori contributi nella medesima gestione in cui è liquidata la pensione supplementare dà diritto a un supplemento di pensione.
Si ricorda che gli iscritti alla Gestione separata che non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPS, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle Casse dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare sempre che in possesso dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia.
Come richiederla
La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.
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