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Previdenza complementare 

26 Ottobre 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

Hai mai sentito parlare di previdenza di tipo complementare?

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire che cos’è la previdenza di tipo complementare andando a comprendere come funziona e quali sono le tipologie di previdenza complementare.

La previdenza complementare 

Quando si parla di previdenza di tipo complementare ci si riferisce ad un sistema di fondi pensione e assicurazioni private (a carattere collettivo o individuale) che sono state istituite dalla metà degli anni ’90 . Queste di caratterizzano per il fatto che vanno ad affiancare, senza però sostituirle, le gestioni previdenziali di tipo pubbliche o private (che, invece, sono obbligatorie). 

Di fatto si evidenzia che la previdenza di tipo complementare non è obbligatoria, ma totalmente volontaria.

L’obiettivo con cui nasce la previdenza complementare e, quindi, questi fondi è quella di andare ad integrare le prestazioni previdenziali al compimento dei requisiti per la pensione che sono previsti in ciascun regime assicurativo a condizione che siano maturati almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Questo significa che le forme di previdenza complementare hanno la finalità di rispondere al graduale ed inesorabile processo di impoverimento della pensione pubblica che è il risultato delle riforme degli ultimi decenni. 

Si evidenzia che il sistema contributivo che è stato ampliato nei confronti di tutti i lavoratori con la riforma del 2011, non sarà in grado di assicurare delle rendite previdenziali che siano adeguate ed in linea con gli ultimi stipendi percepiti dagli assicurati. 

La previdenza complementare diventa, così, il metodo per ampliare l’assegno pensionistico.

Se nel sistema obbligatorio l’ammontare dipende in larga misura dalla retribuzione o reddito percepito annualmente dal lavoratore, mentre del caso della previdenza complementare è collegato a tre fonti. 

La prima è rappresentata dall’importo versato dall’assicurato mediante il contributo personale annuale e dal versamento del Tfr maturando; il secondo è formato dal contributo del datore di lavoro (se presente); e il terzo è imputabile ai rendimenti del fondo pensione (e può oscillare in base al profilo di rischio/rendimento scelto dal lavoratore).

La caratteristica principale dei sistemi previdenziali complementari è rappresentata dalla presenza di un sistema a capitalizzazione nel quale, a differenza del sistema a ripartizione tipico dell’assicurazione pubblica, i versamenti dei lavoratori restano nominativi e vengono investiti dai fondi per creare la rendita futura dello stesso soggetto.

Come sopra anticipato l’accesso alla previdenza complementare è di tipo volontaria e non obbligatoria. Questo significa che i lavoratori sia dipendenti che autonomi, liberi professionisti o altri tipi di lavoratori (es. a progetto, occasionali) hanno la possibilità di fruire della normativa. Questo vale anche per coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa o che sono fiscalmente a carico di un familiare che già aderisce ad una forma pensionistica complementare.

Adesione alla previdenziale complementare 

Il processo di adesione volontaria alla previdenza di tipo complementare può essere di due tipologie, ovvero, su base individuarle o collettiva.

Qualora il lavoratore presti attività lavorativa in uno dei settori la cui contrattazione collettiva o aziendale (o gli accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti promossi dai relativi sindacati o le associazioni di categoria) abbia individuato o istituito uno specifico fondo pensione negoziale (o aperto) presso il quale contribuire in via collettiva il lavoratore può scegliere se aderire al fondo prescelto oppure se rivolgersi presso un piano previdenziale diverso da quello indicato nel contratto di lavoro (magari perchè più performante), tramite un’adesione individuale.

L’adesione di tipo collettiva si fonda su degli specifici accordi di tipo contrattuali collettivi o aziendali che vengono attuati col datore di lavoro. Questa ha il vantaggio di consentire di regola la corresponsione, oltre del contributo individuale e del TFR maturando, anche del contributo del datore di lavoro ma è meno flessibile in quanto limita la scelta rispetto ad altri fondi verso i quali il lavoratore potrebbe avere preferenza. In tal caso pubblici dipendenti hanno fondi negoziali dedicati. 

Si ricorda che a tale fattispecie non può aderirvi il personale non contrattualizzato come i professori universitari, magistrati, comparto difesa e sicurezza (possono rivolgersi esclusivamente ad altre forme di previdenza complementare tramite un’adesione individuale). 

Il contributo e il TFR

Se il lavoratore dipendente sceglie una forma pensionistica complementare ad adesione collettiva, andrà a versare una contribuzione che è formata prima di tutto dal TFR maturando. A questa somma può scegliere di aggiungere contributo individuale e di tipo volontario la cui entità è stabilita direttamente dagli accordi collettivi (il lavoratore può tuttavia anche versare un importo maggiore) a cui si aggiunge il contributo del datore di lavoro. 

Si rileva, a tal fine, che il lavoratore ha la possibilità di sospendere in ogni momento la propria contribuzione lasciando così solamente il versamento del TFR maturando. 

Per quanto riguarda le adesioni individuali si rileva che i versamenti sono invece generalmente costituiti solo dal TFR maturando e dall’eventuale contributo individuale (anche se il datore può liberamente scegliere di contribuire con un ulteriore importo). In tal caso il contributo dei lavoratori autonomi è invece costituito dal solo contributo individuale.

In merito al TFR si ricorda che è necessario andare a rammentare che ogni lavoratore dipendente del settore privato, entro sei mesi dall’assunzione, deve  scegliere se destinare il proprio Tfr al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda. 

Se manca una decisione specifica si ha automaticamente il passaggio del TFR maturando alla forma pensionistica collettiva di riferimento sia essa il fondo pensione aziendale, contrattuale, territoriale o aperto eventualmente previsto dal proprio comparto. 

Per quanto concerne le categorie di lavoratori sprovviste di fondo di riferimento il TFR maturando sino al 30 settembre 2020 è stato versato presso il Fondo residuale istituito presso l’Inps (FondiInps). Dal 1° Ottobre 2020 il Fondo è però stato soppresso ed i versamenti vengono effettuati presso il Fondo Cometa. Il conferimento automatico del TFR al Fondo pensione non è valido per i lavoratori del pubblico impiego i quali, pertanto, non possono essere iscritti tacitamente a forme di previdenza integrativa. 

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