Cos'è la quota 102?
Vorresti andare in pensione? Lo sapevi che è possibile richiederla con la quota 102? Hai mai sentito parlare di “quota 102”? Sai di cosa si tratta?
La quota 102 è il nuovo canale di pensionamento, dedicato al lavoro dipendente privato e pubblico, ai lavoratori autonomi e ai parasubordinati, che può essere utilizzato dai soli soggetti che nel corso dell’anno raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.
Questa vale per il solo 2022.
In questo articolo avrai la possibilità di comprendere quali sono le modalità di calcolo della quota 102 oltre che di scoprire quali sono le sue modalità di richiesta.
Quota 102, di cosa si tratta
La quota 102 si connota come uno dei nuovi requisiti per andare in pensione nel 2022. Emerge, quindi, che per il solo 2022 è possibile avere l’opportunità di accedere alla pensione anticipata con quota 102.
Questo nuovo canale di pensionamento è dedicato a:
- lavoratori dipendenti di privato e pubblico,
- lavoratori autonomi e ai parasubordinati.
L’agevolazione può essere usata dai soggetti hanno ottenuto i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni nel corso dell’anno.
Le indicazioni relative a questa quota sono state rese note dall’INPS per mezzo del messaggio n. 97 del 2022. Con questa comunicazione l’Ente ha dato le indicazioni in merito alla domanda, che può essere presentata:
- direttamente dal cittadino per il tramite degli Istituti di Patronato
- dai soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS, ovvero, in alternativa, utilizzando i servizi del contact center.
La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022) nel “pacchetto pensioni” ha previsto, per la pensione anticipata, che i soggetti che nel corso dell’anno hanno ottenuto i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni possono andare in pensione con la “quota 102”. Questo è un nuovo canale di pensionamento che si pone a superamento della quota 100, valida fino al 31 dicembre 2021.
Quota 102, i requisiti
Il diritto alla pensione anticipata con la “quota 102” deve essere maturato entro il 31 dicembre 2022. Questo diritto è sancito dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021. La normativa ha chiarito che coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, maturano il diritto se rispondono ai seguenti requisiti:
- età anagrafica di almeno 64 anni
- anzianità contributiva minima di 38 anni.
Maturato entro il 31 dicembre 2022, il diritto alla pensione anticipata con la “quota 102” può essere fatto valere anche dopo tale data per l’ottenimento della pensione se permane il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra. Si evidenzia che il requisito anagrafico dei 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Come funziona la quota 102
Dal punto di vista del funzionamento emerge che la “quota 102” presenta una struttura uguale a quella quota 100.
Questa misura è a favore del lavoro dipendente privato e pubblico, dei lavoratori autonomi e dei parasubordinati.
Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.
La nuova misura si pone come integrazione della disciplina del trattamento di pensione anticipata, andando a modificare l’art. 14 del DL n. 4/2019, che prevedeva il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Questa misura era quella che veniva applicata per il triennio 2019-2021 (il diritto doveva essere conseguito entro il 31 dicembre 2021 e poteva essere esercitato anche a seguito di questa data).
La nuova normativa modifica l’art. 14, comma 1, nel seguente modo:
- introduce la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato da parte degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, se hanno ottenuto nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”).
La quota 102 conferma la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS.
Inoltre, si prevede l’applicabilità delle disposizioni per il personale del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica e musicale) di cui all’art. 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Da non dimenticare che per l’anno 2022, che il personale del comparto scuola e AFAM, assunto a tempo indeterminato, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022.
La nuova misura ha confermato la possibilità per i fondi di solidarietà di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che soddisfano i requisiti previsti appunto per l’accesso alla pensione tramite quota 102.
Anche per la quota 102 è stata confermata la disciplina del TFS spettante ai pubblici dipendenti prevista per quota 100. Secondo tale disciplina vige il riconoscimento dell’indennità di fine servizio nel momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.
Contribuzione utile e cumulo con il lavoro
Le lettere b) e c) del comma 87, dell’articolo 1, della legge n. 234/2021 guidano la disciplina previgente relativa alla pensione “quota 100”. Questa può essere applicata alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.
Nello specifico viene fatto riferimento:
- alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;
- al divieto di cumulocon i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019;
- alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni;
- all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM.
Si chiarisce che l’INPS sottolinea che non hanno la possibilità di accedere alla pensione anticipata il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Decorrenza del trattamento pensionistico
Per quanto concerne la decorrenza del trattamento pensionistico si applica quanto definito ai commi 5 e 6 dall’articolo 14, del decreto-legge n. 4/2019. Questi due commi prevedono una disciplina diversificata per la decorrenza del trattamento pensionistico al variare della tipologia di datore di lavoro, ovvero quello pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Considerando che la quota 102 richiede che i soggetti abbiano maturato 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il decorso del trattamento pensionistico avviene nel seguente modo:
- per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi 3 mesidalla data di maturazione dei requisiti. In tal caso la decorrenza della pensione non può essere:
- anteriore al 1° maggio 2022 se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO
- anteriore al 2 aprile 2022 se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
- per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni 6 mesidalla maturazione dei requisiti. La decorrenza della pensione non può essere
- anteriore al 2 luglio 2022 se il trattamento pensionistico è liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO
- anteriore 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Presentazione della domanda
La domanda per avere diritto alla pensione anticipata può essere presentata direttamente dal cittadino. Nello specifico possono presentare la domanda i lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.
Il cittadino può presentare la domanda:
- per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS
- utilizzando i servizi del contact center.
Le modalità di presentazione della domanda sono chiarite dal Messaggio n.97 del 10 gennaio 2022 dell’INPS.
Si ricorda che il cittadino, in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0), può anche compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on-line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “Nuova Prestazione Pensionistica”, occorre selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”. Devono, infine, essere selezionati il Fondo e la Gestione di liquidazione.
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