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Come determinare la retribuzione pensionabile

29 Settembre 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

La retribuzione pensionabile, all’interno del sistema retributivo è identificata come quel valore che traduce in pensione e che risulta essere strettamente connessa all’ammontare dello stipendio percepito dal lavoratore durante gli ultimi anni di lavoro.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cos’è la retribuzione pensionabile
  • Come avviene il processo di calcolo della retribuzione pensionabile

La Retribuzione Pensionabile

Così come abbiamo anticipato si dice retribuzione pensionabile il valore economico che si traduce in pensione all’interno del sistema retributivo. Tale valore è strettamente connesso all’ammontare dello stipendio percepito dal lavoratore durante gli ultimi anni della sua carriera.

Ai fini della computazione della retribuzione pensionabile risulta essere necessario andare a comprendere le due quote di pensione dei lavoratori che sono titolari di una contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995 e che quindi si trovano ad avere una quota dell’assegno determinata con il sistema reddituale. Tali quote prendono il nome di Quota A e Quota B.

La Quota A è quella che determina il calcolo della pensione sino al 31.12.1992 mentre la Quota B è alla base del calcolo della pensione dal 01.01.1993.

Si ricorda che l’ammontare della retribuzione pensionabile risulta essere strettamente connessa all’anzianità contributiva che è stata maturata alla data del 31 dicembre 1992 ovvero il momento in cui è entrato in vigore la Legge Amato (Dlgs 503/1992). La legge Amato ha variato il periodo di riferimento per il calcolo della pensione.

In merito alla Quota A della pensione, la retribuzione pensionabile annua si calcola andando a prendere come riferimento la base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni del lavoratore (valore che si alza a 10 anni per i lavoratori autonomi; ultimo stipendio per i lavoratori del pubblico impiego).

In merito alla Quota B si deve ricordare che prevede, secondo quanto definito dall’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 503/1992, che la valorizzazione delle anzianità contributive varia a seconda se il lavoratore è titolare più o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 con l’obiettivo di estendere il periodo temporale di riferimento.

A tal fine per il calcolo della retribuzione pensionabile si distinguono due casi:

  • Se il lavoratore dipendente ha meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile è calcolata andando a considerare i periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione più ulteriori 260 settimane (520 settimane per i lavoratori autonomi) antecedenti al 1993;

Se il lavoratore dipendente è titolare di 15 o più anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile si computa in relazione agli ultimi 10 anni (520 settimane) di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione (15 anni nel caso di lavoratore autonomo). Si ricorda che l’ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile è stato attuato con gradualità, e i 10 anni (520 settimane) sono stati raggiunti solo a partire dal 2001 in poi.

Retribuzione di Riferimento

Dopo aver identificato quale sia l’arco temporale di riferimento inerente alla retribuzione percepita dal lavoratore necessario per la computazione della retribuzione pensionabile, risulta necessario andare a comprendere l’ammontare della retribuzione stessa.

Si riconoscono diverse casistiche.

In relazione ai lavoratori dipendenti che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, la retribuzione di riferimento è quella rappresentata dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi indicata nel CUD e/o comunicata all’INPS tramite le denunce contributive del datore di lavoro (comprensiva anche della 13^ mensilità). Ai fini del calcolo si vanno a considerare anche alcuni elementi accessori della retribuzione (ad esempio straordinari e premi di produzione).

Per quanto concerne, invece, i lavoratori autonomi si evidenzia che la retribuzione pensionabile è quella delineata sulla base del reddito dichiarato ai fini fiscali (dal 1.7.1990).

La retribuzione pensionabile per i lavoratori pubblici

Per i lavoratori pubblici la retribuzione pensionabile viene definita in modo più complesso rispetto all’AGO.

Nello specifico, per coloro che sono gli iscritti alla Cassa Stato (Ctps) le voci pensionabili vanno distinte in tre gruppi:

  • quelle relative al trattamento economico fondamentale: stipendio tabellare (al netto però dell’indennità integrativa speciale), RIA, indennità di vacanza contrattuale, assegno ad personampensionabile, scatti di anzianità, benefici di infermità) soggette alla maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 43 del Dpr 1092/1973;  
  • quelle connesse all’indennità integrativa speciale (dal 2003 è stata conglobata nello stipendio tabellare) ed eventuali altre voci esterne al trattamento economico fondamentale ma comunque pensionabili;
  • quelle legate alle voci accessorie (dal 1° gennaio 1996 quando sono entrate a far parte della base pensionabile e solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18% relativa alle voci del primo gruppo).

Per la definizione della retribuzione pensionabile, per quanto riguarda i dipendenti pubblici occupati negli enti locali e nella sanità (iscritti alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG) bisogna riferirsi al trattamento economico legato alla cessazione dal servizio percepito negli ultimi 12 mesi con le caratteristiche di fissità e continuità comprendendo anche la tredicesima mensilità. Si evidenzia che anche nel loro caso di procede, dal 1° gennaio 1996, a conteggiare lo stipendio accessorio che viene escluso dal calcolo sino al 1995.

La retribuzione pensionabile per gli iscritti a fondi sostitutivi dell’AGO

In relazione a coloro che sono iscritti a dei fondi speciali (telefonicielettricitrasportiVolo, eccetera) vigono delle regole diverse rispetto all’AGO.

Nello specifico:

  • il periodo di riferimento delle retribuzioni per la determinazione della quota A di pensione, in genere, è più favorevole in quanto viene direttamente rapportato all’ultima retribuzione percepita e non alla media degli ultimi cinque anni di stipendio vigenti nell’assicurazione comune;
  • i redditi che ricadono all’interno della base pensionabile godono, a volte, di una maggiorazione rispetto all’ultimo stipendio percepito;
  • le voci accessorie dello stipendio sono entrate a far parte della base pensionabile solo dalla metà degli anni ’90 da quando cioè i trattamenti sono stati armonizzati all’AGO con i decreti attuativi della Riforma Dini (legge n. 335/1995).

La computazione

Dopo aver identificato il periodo di riferimento per la computazione delle Quote A e B è necessario:

  • attuare la rivalutazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno avvalendosi dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni (pubblicati annualmente dall’Istat e dall’Inps),
  • individuare la media della retribuzione pensionabile nel suddetto periodo di riferimento
  • applicare su questa le aliquote di rendimento: l’aliquota è, in genere, sempre pari al 2% per ogni anno di lavoro entro un massimo di 40 anni (ciò consente di tradurre in pensione l’80% della retribuzione pensionabile).

Si ricorda che la retribuzione pensionabile non è soggetta a massimali contributivi o a tetti massimi

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