Skip to content

Come funziona il riscatto della laurea ai fini pensionistici

7 Ottobre 2022
Condividi su
Tempo di lettura 5 minuti

Sei laureato? Vorresti riscattare la tua laurea ai fini pensionistici? Sai come funziona?

Nello specifico, il riscatto della laurea permette ai soggetti assicurati di andare ad integrare la propria posizione previdenziale andando a convertire, sulla base del pagamento di una determinata e soggettiva somma, gli anni relativi al corso legale in cui ha attuato gli studi in contributi utili al conseguimento di una prestazione previdenziale.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cos’è il riscatto della laurea
  • Quali sono i benefici previdenziali derivanti dal riscatto della laurea

Di cosa si tratta

È d’uopo che gli studenti impegnati nella frequentazione di un corso di laurea non svolgano attività di tipo lavorativa in quanto devono concentrarsi sullo studio. L’impegno dello studio è riconosciuto, dal punto di vista giuridico, come meritevole di una particolare tutela previdenziale tale per cui è possibile attuare il recupero in via onerosa ai fini pensionistici di tali periodi mediante il riascatto laurea.

La possibilità di attuare il riscatto laurea è stata prevista in origine dall’articolo 2-novies del decreto-legge 30/1974 convertito con legge 114/1974 per il tramite della riserva matematica. Tali norme sono state riviste dall’articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 ha definito nuovamente la regolamentazione del riscatto contributivo dei corsi universitari. Sulla base di questa disposizione si riconosce la possibilità a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea di attuare il riscatto ai fini pensionistici. Nello specifico questa possibilità è riconosciuta a coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti ed autonomi), nonché alle forme ad essa sostitutive ed esclusive (dipendenti pubblici) ed alla gestione separata.  

I titoli riscattabili e le condizioni

Dal punto di vista legislativo emerge che il riscatto è possibile sulla base della presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Il riscatto del periodo universitario può essere di tipo totale oppure parziale.

Ad essere riscattabili, secondo quanto disposto dall’articolo 1, della legge 341/1990 e sono: 

  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3;
  • diplomi di laurea sia relativi ad ordinamenti universitari anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiori a sei) sia degli ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • dottorati di ricerca. 

È stato specificato dall’INPS che nel caso in cui il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche il titolo conseguito all’estero.

Anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) sono oggetto di riscatto, con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: 

  • diploma accademico di primo livello; 
  • diploma accademico di secondo livello; 
  • diploma di specializzazione; 
  • diploma accademico di formazione alla ricerca.

Secondo la Circolare Inps 95/2020 sono riscattabili anche i “vecchi” diplomi Afam se conseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Sono anche oggetto di riscatto:

  • i diplomi di educazione fisica rilasciati dagli Istituti Superiori di Educazione fisica (ISEF) a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2 novies, primo comma, della legge n. 30/1974 (Corte Cost 27/1992);
  • i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali (Corte Cost. 208/1995);
  • i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (Corte Cost. 426/1990; Corte Cost. 275/1993).

Di controverso non sono oggetto di riscatto i periodi di iscrizione fuori corso e i periodi che sono già coperti da una forma di contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (non solo presso il Fondo in cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri fondi previdenziali).

Inoltre, non sono riscattabili nemmeno le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (Circolare Inps 101/1999), nè gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (Circolare Inps 133/2003).

L’onere del riscatto laurea

Le norme che vanno a disciplinare il processo di liquidazione del riscatto laurea dipendono a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto e, sulla base di questa, rispondono o al sistema retributivo o a quello contributivo.

Se in merito al riscatto laurea dei periodi trova applicazione il sistema retributivo, si utilizza il meccanismo della cd. riserva matematica. In tal caso l’onere sarà determinato in rapporto a fattori variabili quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

Nel caso in cui si vada ad utilizzare il regime contributivo, invece, bisogna avvalersi delle aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto laurea opera alla data di presentazione della domanda. All’interno di questi regimi, la retribuzione di riferimento è quella assoggetta a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Riscatto Laurea Forma Agevolata

A partire dal 1° gennaio 2008 si è andata a delineare la facoltà di riscatto laurea anche per i soggetti che non sono iscritti a nessun tipo di forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. Questo significa che in questo caso l’onere finanziario viene definito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (16.243 euro al valore 2022) moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Questo avviene anche nel caso in cui il periodo che forma oggetto del riscatto sia antecedente al 31.12.1995.

Lavoratori occupati

Anche i lavoratori occupati hanno la possibilità di richiedere il ricatto.

Hanno la possibilità di richiedere il riscatto laurea agevolato per i periodi del corso legale degli studi che si collochino nel sistema contributivo (cfr: Circolare Inps 36/2019 e Circ. Inps 106/2019). Questo significa che nel caso in cui i periodi da riscattare siano anteriori al 31.12.1995 è possibile riscattarli con onere agevolato a condizione che l’interessato opti per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

Questa forma agevolata si connota come particolarmente utile per:

  • riuscire a raggiungere i contributi necessari per la pensione con opzione donna
  • chi ha poca anzianità al 31.12.1995 e, pertanto, non perderebbe molto dal passaggio al sistema contributivo.

Il pagamento del riscatto Laurea

Il riscatto e, quindi, il pagamento dell’onere finanziario può essere attuato con un’unica soluzione ovvero il pagamento di 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Emerge comunque la possibilità di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Si evidenzia che il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato dall’INPS come una forma di rinuncia alla domanda che viene, quindi, archiviata dall’Istituto di previdenza senza ulteriori adempimenti.

Il fatto che ci sia la rinuncia non significa che venga meno la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto laurea per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per quanto concerne il pagamento delle rate successive alla prima, emerge che il loro pagamento deve essere effettuato non oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte (messaggio inps 31936/2010).

Nel caso di versamenti effettuati oltre i termini assegnati si delinea una situazione in cui questi potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.

È, inoltre, possibile interrompere il pagamento dell’onere in qualsiasi momento; in tal caso non si perde quanto versato ma sarà accreditato il periodo contributivo riscattato in base ai versamenti effettuati. Ma non si può chiedere, in alcun caso, la restituzione di quanto versato.

Ricerca

INAIL