I contributi esteri

Hai lavorato o lavori all’estero?
Ti chiedi come e quando riceverai la pensione?
Sai a quanto corrisponderà il tuo assegno pensionistico?
Sai come avviene la computazione dei contributi esteri ai fini dell’ottenimento di una pensione in Italia?
I contributi esteri sono un tema di particolare importanza e interesse per tutti coloro che hanno scelto di lavorare in uno stato differente dall’Italia.
Ai fini di gestire questa corrispondenza tra contributi italiani e contributi maturati all’estero lo stato italiano si è impegnato a delineare un a serie di accordi in materia di sicurezza sociale anche con molte delle nazioni che hanno visto (o vedono tuttora) un sensibile flusso migratorio di lavoratori italiani.
All’interno di questo articolo andremo a comprendere:
- che cosa sono i contributi esteri
- come avviene la computazione dei contributi esteri.
I contributi esteri
I contributi esteri si connotano come quei contributi che il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, ha versato all’estero.
Questi contributi contribuiscono alla definizione dei contributi totali in capo all’individuo.
Nello specifico la totalizzazione dei contributi esteri si connota come la somma dei contributi versati in regimi previdenziali italiani ed esteri, utile per acquisire il diritto ad un’unica pensione.
La rilevanza del tema dei contributi esteri è di particolare importanza soprattutto per coloro che hanno lavorato, per un periodo più o meno lungo, all’estero.
Ad oggi l’Italia si è impegnata a stipulare una serie di convenzione con altre nazioni (Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Usa, Argentina, Brasile ecc.) in materia di sicurezza sociale.
L’obiettivo fondamentale in forza del quale nascono questi accordi è quello di riuscire a dare la possibilità all’assicurato di utilizzare, ai fini della pensione e senza oneri economici, i vari periodi lavorativi svolti in più Stati.
Nel momento in cui vige una condizione di convenzioni tra due stati si denota una condizione in cui la contribuzione che è stata versata nel Paese estero può cioè essere direttamente “sommata” per integrare il requisito contributivo richiesto.
A titolo esemplificato se un individuo ha lavorato 15 anni in Italia e 5 anni all’estero e per andare in pensione di vecchiaia ha la necessità di aver versato 20 anni di contributi, si delineano due casistiche a secondo del fatto che tra i due stati, in cui l’individuo ha prestato servizio, vi sia una convenzione. Nello specifico:
- in presenza di convenzione | accordo tra le due nazioni il lavoratore ha la possibilità di “sommare tra di loro” i due periodi ai fini del diritto alla pensione
- in assenza di convenzione | accordo tra le due nazioni il lavoratore non ha la possibilità di “sommare tra di loro” i due periodi ai fini del diritto alla pensione
Questo significa che nel primo caso l’individuo avrà la possibilità di andare in pensione mentre nel secondo questa opportunità viene meno.
Per mezzo delle convenzioni i paesi coinvolti, pur conservando la propria autonomia legislativa in materia, riconoscono al lavoratore la contribuzione maturata nell’altro Paese. Questo significa che l’ente di previdenza italiano liquiderà una pensione sulla base di 15 anni (il diritto è determinato dalla somma di 15 più 5) all’età e alle condizioni richieste in Italia e l’organismo estero pagherà la prestazione pensionistica sulla base di 5 anni (il diritto è determinato dalla somma di 5 più 15) all’età e alle condizioni richieste dal paese stesso.
Si ricorda che per poter essere sommati tra di loro, è necessario che i periodi contributivi non devono ovviamente risultare sovrapposti o coincidenti. Nel caso in cui si vada a delineare una condizione di questo tipo i contributi saranno valutati un’unica volta.
Si precisa, inoltre che per poter applicare il “cumulo estero” è necessaria una condizione minima. Nello specifico l’assicurato deve avere maturato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o quello previsto dalle convenzioni bilaterali stipulate con i singoli Paesi.
I Paesi convenzionati
I paesi con cui l’Italia ha sviluppato una convenzione sono i seguenti:
- Paesi dell’Unione Europea
- Argentina
- Australia
- Brasile
- Canada
- Capoverde
- Jersey
- Ex Jugoslavia (tutti i Paesi=
- Liechtenstein
- Turchia
- Principato di Monaco
- Norvegia
- San Marino
- Svizzera
- Tunisia
- Uruguay
- Stati Uniti
- Vaticano
- Venezuela
Questo significa che chi ha lavorato in queste nazioni beneficia della cosiddetta totalizzazione in regime internazionale ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione.
Si ricorda, inoltre, che affinché i periodi contributivi vengano sommati tra di loro è necessario che non si sovrappongano poiché in tal caso saranno valutati un’unica volta. Come abbiamo anticipato sopra, per poter applicare il “cumulo estero” è comunque necessaria una condizione minima, vale a dire che l’assicurato abbia già maturato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle convenzioni bilaterali stipulate con i singoli Paesi.
Invece, in merito ai requisiti per il pensionamento si usa come riferimento, per ciascuna quota, la legislazione vigente nel Paese di riferimento. Questo significa che in Italia, varranno pertanto gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per gli altri assicurati. Per quanto concerne l’ammontare del trattamento pensionistico si chiarisce che bisogna tenere conto di tutti i contributi versati, tanto in Italia quanto all’estero. Questo significa che lo Stato italiano non si farà carico dell’intero importo “virtuale” così calcolato tale per cui all’ente italiano di riferimento spetterà infatti il pagamento della sola quota corrispondente ai contributi versati in Italia (e al Paese estero altrettanto). In tal caso si va ad applicare una percentuale di riduzione computata sulla base del rapporto tra la contribuzione complessiva e quella effettivamente maturata nel singolo Stato.
Si evidenzia che nel caso in cui la pensione ipoteticamente maturata usando la sola legislazione italiana risultasse più favorevole rispetto a quella calcolata con il sistema pro-prata, l’interessato è titolare del diritto, stabilito dai regolamenti comunitari (o, in alternativa, dai singoli accordi bilaterali), di farsi riconoscere la prestazione a lui più favorevole.
I Paesi non convenzionati
Così come da una parte abbiamo i paesi convenzionati, dall’altra abbiamo quelli non convenzionati. Per quanto concerne copertura assicurativa per l’attività svolta all’estero si evidenzia che è comunque possibile recuperare la copertura previdenziale per i periodi interessati, ma solo a condizione di ricorrere al riscatto e pagare dunque di tasca propria.
In tal caso si annovera un’unica condizione necessaria ovvero il possesso della cittadinanza italiana alla data della domanda.
In tal caso la domanda, non soggetta a termini di decadenza, deve essere corredata di documentazione oggettivamente idonea a provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro (la prova dell’importo delle retribuzioni percepite non è essenziale).
Per raggiungere questo obiettivo possono essere impiegati i documenti originali di lavoro uniti alle dichiarazioni di autorità consolari italiane o di pubbliche amministrazioni straniere che controllano l’immigrazione
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