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Orari visite fiscali docenti

2 Maggio 2023
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Tempo di lettura 4 minuti

Gli orari delle visite fiscali docenti rientrano nella più ampia disciplina inerente i giorni di malattia richiedibili dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.

La malattia può essere richiesta dal dipendente che, ritrovandosi impossibilitato a recarsi presso il posto di lavoro, comunica mediante un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante i giorni di assenza per malattia che verranno retribuiti attraverso una speciale indennità.

A partire dal giorno stesso della comunicazione, il dipendente scolastico può essere soggetto ad una visita fiscale che verrà effettuata in determinate fasce di reperibilità aggiornate ogni anno e meglio conosciute come orari visite fiscali docenti.

L’assenza ingiustificata all’interno delle fasce orarie di reperibilità per il personale scolastico può comportare delle sanzioni che vanno ad incidere sull’importo dell’indennità della malattia.

Tuttavia esistono dei casi di esonero dalla visita fiscale per il personale scolastico che andremo a vedere nei paragrafi successivi.

All’interno di questo articolo andremo a scoprire quali sono gli orari delle visite fiscali docenti 2023, quante volte il medico fiscale può effettuare il controllo, chi manda la visita fiscale agli insegnanti e quando è possibile l’esonero dalla visita fiscale per il personale scuola.

Che cos’è?

La visita fiscale consiste in una visita predisposta dal datore di lavoro o dall’INPS con l’obiettivo di controllare l’effettivo stato di salute del lavoratore.

Come summenzionato i lavoratori del comparto scuola, così come i dipendenti privati e pubblici, hanno il diritto di assentarsi dal proprio posto di lavoro per motivi di salute.

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L’impossibilità di recarsi presso il posto di lavoro deve essere comunicata prontamente al proprio medico curante il quale si occuperà di redigere un apposito certificato che andrà trasmesso telematicamente all’INPS e verrà reso contestualmente disponibile al datore di lavoro.

Durante i giorni di malattia, sia il personale docenti che il personale ATA e in linea generale l’intero personale scolastico, devono attenersi a delle fasce di reperibilità all’interno delle quali il medico della mutua INPS può effettuare un controllo per accertarsi dell’effettivo stato di salute del dipendente.

Affinché il lavoratore del comparto scuola non perda il diritto a percepire l’indennità di malattia è tenuto a:

  • Contattare il proprio medico curante al verificarsi dell’evento di malattia richiedendo la redazione e l’inoltro telematico del certificato
  • Rispettare le fasce di reperibilità previste per il personale scolastico rimanendo presso il domicilio indicato in fase di compilazione del certificato

Come funziona?

La visita fiscale viene effettuata da un medico incaricato all’interno delle fasce di reperibilità predisposte per il personale scolastico.

Per prima cosa il dottore andrà ad accertarsi dell’effettiva presenza del lavoratore presso il domicilio indicato in fase di compilazione del certificato medico, successivamente andrà a verificare l’effettivo stato di salute del lavoratore.

Nella verifica dello stato di salute il medico fiscale può porre una serie di domande al lavoratore, come ad esempio qual è stata la terapia assegnata e i progressi in funzione della stessa.

In alcuni casi può accadere che il medico ritenga il lavoratore completamente guarito e quindi chiudere il periodo di malattia che ha come conseguenza il rientro da parte del lavoratore presso il proprio posto di lavoro.

Gli orari

Andiamo adesso a vedere quali sono gli orari delle visite fiscali per i dipendenti del comparto scuola.

Un importante precisazione riguarda il fatto che gli orari delle visite fiscali docenti sono uguali a quelli dei dipendenti del settore pubblico e differiscono da quello privato.

Il DM n. 206/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha introdotto importanti novità in merito alle regole relative gli orari delle visite fiscali per gli statali.

Il decreto aveva come obiettivo quello di unificare le fasce di reperibilità del settore pubblico e privato all’interno del polo unico gestito dall’INPS, nel 2023 la distinzione tra le due fasce è ancora attiva.

Gli orari delle visite fiscali in caso di malattia per i dipendenti del settore scolastico sono i seguenti:

  • Mattina: dalle ore 09:00 alle 13:00
  • Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle 18:00

Quante volte può venire il medico?

Sulla base delle nuove regole la visita fiscale per il personale scolastico può avvenire in modo sistematico e ripetitivo.

Il medico fiscale potrà effettuare il controllo anche più volte durante la stessa malattia, nella stessa giornata, in prossimità dei giorni festivi e di riposo settimanale.

Esonero visita fiscale scuola

L’articolo 3, ai commi 1 e 2, del DM n. 206/2017 oltre ad aver stabilito gli orari delle visite fiscali per il personale scolastico ha anche chiarito la differenza tra esonero e reperibilità.

Sulla base della normativa vigente non vi è alcuna possibilità di esonero dal controllo della visita fiscale per il personale scolastico (così come per i dipendenti pubblici e privati) l’unica possibilità è quella che consente di non rispettare le fasce di reperibilità nei casi previsti dalla legge.

Per cui il diepndente scolastico sarà sempre sottoposto a visita fiscale in caso di malattia, allo stesso tempo e solo nei casi previsti potrà richiederne l’esonero.

I casi di esonero dalla visita fiscale per il personale scolastico sono i seguenti:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • In caso di causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto
  • Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta con una percentuale pari o superiroe al 64%
  • Nel caso di ricoveri ospedalieri o di day hospital

Quando scatta il licenziamento?

In alcuni casi può accadere che il lavoratore, per cause di forza maggiore, non sia presente presso l’indirizzo indicato in fase di compilazione del certificato medico per malattia durante gli orari previsti dalle visite fiscali per il personale scolastico.

In questa circostanza il medico di controllo lascerà un certificato con l’indirizzo dell’ambulatorio presso il quale il lavoratore dovrà recarsi nel primo giorno feriale successivo alla visita effettuata presso il domicilio.

Nel caso in cui il lavoratore non si presenterà alla seconda visita, il medico fiscale avrà la facoltà di comunicare all’INPS la mancata presenza.

A questo punto l’istituto previdenziale comunicherà all’azienda o all’amministrazione pubblica l’assenza del dipendente alla visita fiscale.

A partire dalla comunicazione il lavoratore avrà 10 giorni di tempo per giustificare l’assenza.

Nel caso in cui il dipendente non dovesse giustificare l’assenza all’INPS e al datore di lavoro andrà incontro alle seguenti sazioni:

  • Una decurtazione sull’indennità di malattia pari al 100% per i primi 10 giorni in caso di assenza alla prima visita
  • Una decurtazione pari al 50% dell’indennità per i successivi giorni in caso di assenza alla seconda visita
  • Perdita dell’intero trattamento economico per tutta la durata della malattia in caso di assenza alla terza visita

Oltre alle sanzioni economiche il datore di lavoro avrà la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

  • Licenziamento con preavviso: se il dipendente risulta assente alla visita fiscale e non produce alcuna giustificazione per più di 3 giorni in due anni o per più di 7 giorni in 10 anni
  • Licenziamento senza preavviso: in caso di condotta errata nel periodo di malattia o in caso di falso certificato

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